Gazzetta n. 202 del 31 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 6 giugno 2001
Promozione delle societa' di trasformazione urbana.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo, che dispone che le citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire societa' per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;
Visto l'art. 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che riproduce il dettato dell'art. 17, comma 59, della legge n. 127/1997;
Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici, n. 622/segr. dell'11 dicembre 2000, esplicativa dell'art. 120 suddetto che al punto 3.1 precisa che la procedura di istituzione della societa' deve essere caratterizzata da una approfondita fase preliminare che comprenda, tra l'altro, la redazione di uno studio di prefattibilita' che contenga l'approfondimento della realizzazione tecnica degli interventi di trasformazione e della percorribilita' economico-finanziaria del programma;
Visto il comma 1 dell'art. 7 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che dispone che il Ministero dei lavori pubblici, al fine di promuovere la costituzione da parte dei comuni delle societa' di cui all'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, provvede al finanziamento degli studi di fattibilita', delle indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della realizzabilita' economica, amministrativa, finanziaria e tecnica delle ipotesi di trasformazione deliberate dal consiglio comunale nonche' degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica;
Visto il comma 2 dell'art. 7 suddetto, secondo cui costituisce elemento prioritario di ammissione ai finanziamenti di cui al comma 1 la previsione, all'interno delle trasformazioni ipotizzate, di interventi, in misura non inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione del programma di trasformazione, destinati all'edilizia residenziale pubblica;
Visto il comma 3 dello stesso art. 7, che per il finanziamento delle attivita' di cui al comma 1, autorizza la spesa di lire 13,2 miliardi per l'anno 2000, di lire 15,2 miliardi per l'anno 2001 e di lire 13,2 miliardi per l'anno 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici;
Visto il comma 4 dell'art. 7, che dispone che con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 1;
Decreta:
Art. 1.
1. Al fine di promuovere la costituzione da parte dei comuni e delle citta' metropolitane, anche con la partecipazione della provincia e della regione, delle societa' di trasformazione urbana di cui all'art. 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le disponibilita' finanziarie previste all'art. 7, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, pari a lire 13,2 miliardi per l'anno 2000, lire 15,2 miliardi per l'anno 2001 e lire 13,2 miliardi per l'anno 2002, sono destinate - con priorita' per le ipotesi di trasformazione che prevedano al loro interno interventi destinati all'edilizia residenziale pubblica, in misura non inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione del programma di trasformazione - al finanziamento degli studi di fattibilita' e delle indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della realizzabilita' economico-finanziaria, amministrativa e tecnica delle ipotesi di trasformazione nonche' agli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica.
 
Art. 2.
1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro dei lavori pubblici nomina la commissione per la valutazione dell'ammissibilita', della congruenza e della validita' delle proposte di costituzione di societa' di trasformazione urbana, al fine dell'attribuzione del finanziamento.
 
Art. 3.
1. E' approvato il bando di gara relativo al finanziamento degli studi di fattibilita', delle indagini conoscitive e di progettazione urbanistica di cui all'art. 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4.
1. Il presente decreto e l'allegato bando sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2001
Il Ministro: Nesi Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 68
 
Bando allegato
Art. 1.
Finalita'
1. Il finanziamento degli studi di fattibilita', delle indagini conoscitive, nonche' degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica e' finalizzato a promuovere la costituzione, da parte dei comuni e delle citta' metropolitane, anche con la partecipazione della provincia e della regione, delle societa' di trasformazione urbana di cui all'art. 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 2.
Disponibilita' finanziarie
1. Per le finalita' di cui all'art. 1 le disponibilita' finanziarie previste all'art. 7, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sono destinate in misura pari a:
lire 20,8 miliardi per la prima selezione di cui all'art. 4;
lire 20,8 miliardi, oltre eventuali residui, per la seconda selezione di cui all'art. 4.
Art. 3.
Soggetti proponenti
1. Possono presentare richiesta di finanziamento i comuni e le citta' metropolitane che abbiano manifestato l'intenzione, con delibera dell'organo competente, di procedere ad una trasformazione del proprio territorio mediante la costituzione di una societa' di trasformazione urbana di cui all'art. 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed a tal fine abbiano deliberato l'attuazione di studi di fattibilita' o di indagini conoscitive o di progettazione urbanistica, con riferimento ad uno specifico ambito urbanistico-territoriale.
Art. 4.
Modalita' di presentazione e selezione delle domande
1. Al fine dell'accesso al finanziamento, vengono promosse due distinte selezioni a distanza di sei mesi l'una dall'altra.
2. Per la prima selezione i comuni trasmettono, entro il 31 ottobre 2001, le richieste di finanziamento al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale, corredate dalle delibere del consiglio comunale aventi ad oggetto l'attuazione di studi di fattibilita' o di indagini conoscitive o di progettazione urbanistica, con riferimento ad uno specifico ambito di intervento, nonche' da una relazione indicante:
a) la stima del costo dell'oggetto del finanziamento, che puo' essere costituito da studi di fattibilita', da indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della realizzabilita' economico-finanziaria, amministrativa e tecnica delle ipotesi di trasformazione, nonche' dagli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica;
b) l'eventuale presenza di interventi destinati all'edilizia residenziale pubblica, comprensiva della quota di risorse finanziarie necessarie per la realizzazione;
c) l'ambito di intervento;
d) gli eventuali partner pubblici;
e) le risorse comunali che si intendono impegnare;
f) il cronoprogramma corredato da una scansione delle fasi amministrative e gestionali per la realizzazione dell'intervento;
g) i costi preventivati dell'intera operazione di trasformazione urbana;
h) le caratteristiche e la rilevanza, all'interno della societa', degli eventuali partner privati.
3. Per la seconda selezione i comuni trasmettono entro il 30 aprile 2002 le richieste di finanziamento al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale, con le stesse modalita' di cui al comma precedente.
Art. 5.
Procedure
1. La commissione, di cui all'art. 2 del decreto, valuta l'ammissibilita' e la congruenza delle richieste presentate dai comuni e dalle citta' metropolitane. Le richieste sono ammissibili se presentate nei termini e con le modalita' indicate dall'art. 4. La congruenza delle richieste viene valutata anche in base alla conformita' delle stesse ai criteri ed alle priorita' contenute nella circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 622/segr. dell'11 dicembre 2000.
2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle proposte, la commissione formula una graduatoria di quelle ritenute ammissibili e congruenti, attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:
a) rilevanza urbanistica delle aree interessate dall'intervento di trasformazione, fino ad un massimo di punti 30;
b) rilevanza economica dell'operazione di trasformazione, fino ad un massimo di punti 25;
c) presenza di aree dismesse, fino ad un massimo di punti 15;
d) presenza di eventuali partner pubblici e di istituti di credito, fino ad un massimo di punti 15;
e) entita' degli investimenti privati in relazione a quelli pubblici, fino ad un massimo di punti 15.
3. Sono ammesse a finanziamento soltanto le richieste alle quali siano stati attribuiti almeno 40 punti.
4. La presenza, all'interno delle ipotesi di trasformazione, di interventi destinati all'edilizia residenziale pubblica, per i quali le risorse finanziarie risultino non inferiori al dieci per cento delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione del programma di trasformazione, costituisce elemento prioritario di ammissione al finanziamento.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici e' approvata la graduatoria delle richieste ammesse al finanziamento. Successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, il suddetto decreto e' affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero dei lavori pubblici.
6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di affissione del decreto, il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale, stipula con i comuni e le citta' metropolitane le convenzioni al fine di regolare i rapporti tra le parti e, in particolare, le modalita' di erogazione dei finanziamenti, in base ai seguenti criteri:
venti per cento del contributo alla stipula della convenzione;
ottanta per cento del contributo alla trasmissione della delibera di approvazione dello studio di fattibilita', delle indagini conoscitive o della progettazione compiuti.
Art. 6.
Dimensionamento del contributo dello Stato
1. Il contributo dello Stato e' pari al settantacinque per cento del costo degli studi di fattibilita', delle indagini conoscitive, nonche' degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica per il quale si e' chiesto il finanziamento e, comunque, non puo' essere superiore a settecentocinquanta milioni di lire.
 
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