Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001
Prot. 824 Ric. e relativa modulistica. PNR FIRB Programma Strategico Tutela dei Diritti e della Sicurezza dei Cittadini.

Il capo del dipartimento
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1o dicembre 1998, recante Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Programma Nazionale della Ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;
Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalita';
Tenuto conto che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;
Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base ;
Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto che, ai prioritari fini dell'attuazione del PNR, disciplina le modalita' procedurali per il sostegno ai progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale ;
Visto il documento relativo ad Interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica da finanziarie con le modalita' previste dalla legge finanziaria 2001 , presentato dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica al Presidente del Consiglio in data 29 dicembre 2000, nel quale sono delineati, per ciascuna delle iniziative previste nel PNR, i singoli interventi con la specificazione di obiettivi, contenuti, risultati attesi;
Vista la determinazione del 25 gennaio 2001 con la quale il Consiglio dei Ministri, nell'ambito della ripartizione delle risorse di cui al predetto art. 103 della legge n. 388/2000, ha destinato 900 miliardi di lire agli interventi previsti nel sopra richiamato documento del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, evidenziando le priorita' per i progetti inerenti il Programma Post-Genoma e per i progetti relativi allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 con il quale vengono individuati gli interventi da attivare e, conseguentemente, viene definita la ripartizione del predetto importo di 900 miliardi di lire;
Visto, in particolare, la tabella riepilogativa di cui all'articolo 1 del predetto decreto che destina al Programma Strategico Tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini, L. 6 miliardi;
Ritenuta la necessita' di procedere all'adozione del decreto di cui al comma 1 del richiamato articolo 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001;
Sentito il parere della Commissione istituita con D.M. n. 449 Ric. dell'11 maggio 2001;
Decreta:
Art. 1.
Ambito operativo
1. Il Fondo Investimenti per la Ricerca di Base (FIRB), in coerenza con le indicazioni del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2001-2003, cofinanzia il Programma Strategico Tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini nel limite massimo di L. 6 miliardi (seimiliardi). L'importo, nella misura non superiore all'1% dello stanziamento, e' comprensivo delle spese, che saranno definite con successivo provvedimento, destinate alla istruttoria delle proposte progettuali presentate ed alla valutazione, monitoraggio e verifica delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento.
2. Il cofinanziamento del FIRB e' pari al 70% dei costi giudicati ammissibili per ciascuna proposta, con eccezione del costo dei contratti triennali per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, e' a totale carico del FIRB.
3. I soggetti ammissibili per ciascuna tipologia di intervento sono quelli previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.
4. I costi ammissibili sono quelli indicati al comma 6 dell'articolo 6 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.
 
Art. 2.
Articolazione e disponibilita' finanziaria del
Programma Strategico Tutela dei diritti
e della sicurezza dei cittadini
1. L'importo di L. 5,64 miliardi e' destinato al cofinanziamento, con le procedure di cui all'articolo 4 del presente decreto, dei seguenti Progetti-obiettivo:
a) Progetto-obiettivo 1: Formazione e ricerca per la tutela giurisdizionale dei diritti e della sicurezza dei cittadini.
Il finanziamento richiesto non puo' risultare inferiore a L. 0,8 miliardi e non puo' superare L. 4 miliardi;
2. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - MIUR, nel caso in cui, dall'istruttoria delle proposte progettuali, rilevi la necessita' di cofinanziare infrastrutture comuni, previste all'interno di uno o piu' grandi progetti-obiettivo, puo' destinare, alla realizzazione di tali infrastrutture, una quota parte non eccedente il 10% degli importi previsti per i grandi progetti-obiettivo ai quali esse fanno riferimento. Per la realizzazione delle suddette infrastrutture si applicano le procedure previste dall'art. 7 del decreto attuativo FIRB.
3. L'importo di L. 0,30 miliardi e' riservato al cofinanziamento di progetti autonomamente presentati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) del decreto attuativo FIRB dai soggetti previsti dall'art. 5, comma c) e d) dello stesso decreto, per lo svolgimento di attivita' di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale, purche' coerenti con le tematiche del programma strategico in oggetto.
L'importo di cui in precedenza, costituisce apposita dotazione aggiuntiva delle risorse destinate a interventi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato in premessa.
Le risorse aggiuntive non utilizzate entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di questo decreto, confluiscono nelle dotazioni generali del FIRB.
I progetti seguono il procedimento valutativo di cui all'articolo 6 del richiamato decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 ed accedono prioritariamente all'apposita dotazione aggiuntiva sino al suo esaurimento, previa verifica, della congruenza delle proposte con i contenuti del Programma Strategico da parte della Commissione prevista dall'art. 4 del suddetto decreto attuativo.
 
Art. 3.
Formulazione delle proposte, loro requisiti e
parametri di valutazione per gli interventi
di cui al comma 1 del precedente articolo
1. Per il cofinanziamento dei Progetti, di cui al precedente comma 1, dell'art. 2, i soggetti ammissibili di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, presentano, entro il 15 ottobre 2001 - entro le ore 17 in caso di consegna diretta all'ufficio - secondo le modalita' di cui al successivo articolo 5, le proposte progettuali per il conseguimento dei possibili risultati attesi cosi' articolati:
Progetto-obiettivo 1:
- sistema informativo per il monitoraggio integrato del Sistema Giudiziario;
- piattaforma multimediale per raccogliere, sincronizzare ed integrare i materiali prodotti nel corso delle indagini e durante il processo;
- sistema informativo per servizi in rete;
- sistema informativo di supporto alle decisioni.
2. Ciascuna proposta deve riguardare, a pena di inammissibilita', la realizzazione di uno o piu' risultati relativi ad uno solo dei progetti-obiettivo riportati al precedente comma 1, e deve essere redatta, a pena di inammissibilita', secondo gli schemi allegati al presente decreto.
3. I soggetti ammissibili possono presentare piu' proposte progettuali afferenti a diversi progetti-obiettivo, comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2.
4. In applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, ed al fine di assicurare la partecipazione di una pluralita' di soggetti esecutori evitando, nel contempo, l'eccessiva frammentazione dei relativi apporti, le proposte progettuali devono avere i seguenti requisiti:
- l'apporto di ciascuna unita' di ricerca coinvolta nella proposta progettuale deve risultare appropriato e rilevante e comunque non inferiore al 10% del costo totale della proposta, mentre l'apporto complessivo delle strutture di ricerca afferenti ad uno stesso soggetto istituzionale non puo' essere superiore al 60% del costo totale della proposta progettuale stessa;
- la partecipazione di imprese industriale produttrici di beni e/o servizi dovra' essere prevista nel rispetto di quanto previsto al comma 4, dell'articolo 5 del D.M. n. 19-Ric. dell'8 marzo 2001, indicando nella proposta l'opzione prescelta tra le due modalita' attuative ivi previste;
- la realizzazione dei progetti proposti deve comunque favorire la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati;
- ogni proposta progettuale deve prevedere, con particolare riguardo alle pari opportunita' di genere, l'inserimento, all'interno delle unita' di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale; il relativo costo, non inferiore al 10% del costo totale del progetto, e' a totale carico del MIUR;
5. La selezione delle proposte progettuali, giudicate ammissibili alla fase istruttoria, viene effettuata secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 con particolare riferimento ai seguenti parametri:
a) validita' ed originalita' dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e/o innovativita' delle metodologie;
b) eccellenza scientifica del coordinatore del progetto e di ciascuna unita' di ricerca e loro grado di collegamento con reti di ricerca nazionale ed internazionale nonche' con studiosi di chiara fama internazionale;
c) capacita' del soggetto proponente, anche sul piano organizzativo e manageriale, di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attivita' previste;
d) grado di sinergia con gli altri progetti del programma ed eventualmente con altri programmi strategici;
e) grado di coinvolgimento nel progetto di operatori dell'Universita', degli Enti pubblici di ricerca, delle Imprese nonche' di altri soggetti pubblici e privati;
f) grado di integrazione dell'alta formazione con lo svolgimento di attivita' di ricerca, anche attraverso la predisposizione di appositi percorsi di crescita di competenze scientifiche dei giovani;
g) capacita' accertata della proposta progettuale di attrarre risorse finanziarie anche oltre il cofinanziamento previsto, rivenienti da soggetti pubblici e privati, ivi comprese le Fondazioni, che assicurino un ampliamento dei risultati attesi e/o il potenziamento e l'espansione delle reti di centri di ricerca operanti sui contenuti del Programma Strategico;
h) indicazione all'interno della proposta progettuale delle modalita' di valorizzazione dei risultati in termini di loro utilizzazione economico-produttiva, sia attraverso brevetti sia attraverso trasferimento di conoscenze; andra' in ogni caso garantita la proprieta' intellettuale da parte dei gruppi di ricerca.
 
Art. 4.
Procedure per l'istruttoria
1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvale della Commissione di cui all'art. 4 del D.M. n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001. La Commissione valuta l'ammissibilita' delle proposte progettuali secondo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 del presente decreto, in particolare acquisendo, come ivi disposto, il parere di esperti anche internazionali all'uopo nominati dal MURST.
2. Nell'attribuzione delle proposte agli esperti la suddetta Commissione potra', allo scopo di facilitare l'omogeneita' della valutazione, assegnare ad uno o piu' gruppi di esperti domande afferenti allo stesso progetto-obiettivo o allo stesso progetto-infrastrutturale.
3. La Commissione propone al MIUR la graduatoria delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento, comunque nel rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 3, comma 5.
4. Il MIUR, per le proposte progettuali valutate positivamente dalla Commissione, adotta la relativa determinazione con il decreto di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, nei limiti delle disponibilita' finanziarie e seguendo, l'ordine della graduatoria di cui al comma precedente e concordando, con i soggetti titolari delle proposte progettuali valutate positivamente, i contenuti dei progetti esecutivi.
5. Il decreto di cui al comma precedente, e' comunicato al soggetto di cui al comma 2 del successivo articolo 5, unitamente, in caso di diniego del contributo, alle relative motivazioni. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e contiene le opportune indicazioni in merito alla migliore utilizzazione dei risultati conseguiti.
6. Il procedimento istruttorio si conclude nei 90 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali.
 
Art. 5.
Indicazioni operative
1. Le proposte di cui al presente decreto devono essere inoltrate al MIUR - Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento delle Attivita' di Ricerca, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma con raccomandata A.R., recante sulla busta la scritta FIRB e il titolo del progetto cui le proposte fanno riferimento o consegnata di persona alla Segreteria del Direttore Generale responsabile del suddetto Servizio. Ai fini del rispetto dei tempi di presentazione fa fede il timbro postale o, in caso di consegna a mano, il timbro di ricevuta rilasciata dall'Ufficio.
2. Ogni proposta deve indicare il Coordinatore scientifico ed il soggetto o soggetti istituzionali destinatari della concessione.
3. Gli schemi per la presentazione delle proposte progettuali, e che costituiscono parte integrante del presente decreto, da redigere anche in lingua inglese e da fornire anche su supporto informatico, sono disponibili sul sito MIUR.
4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verra' utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.
5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso.
Roma, 2 agosto 2001
Il Capo del dipartimento: D'Addona
 
--> Per la modulistica vedasi quella pubblicata in calce <--
--> al decreto direttoriale 2 agosto 2001, prot. n. 817 Ric. <--
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone