Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2001 (vai al sommario) |
COMUNE DI VALBONDIONE |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |
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Il comune di Valbondione (Bergamo) ha adottato il 24 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota unica per l'imposta comunale sugli immobili del 7 per mille per la generalita' degli immobili e contribuenti. 2. Di rideterminare, per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in L. 400.000, alle seguenti condizioni: devono essere soddisfatte contemporaneamente: possesso di unico immobile adibito esclusivamente a prima casa, compresi i relativi servizi (box, lavanderia, ecc.); reddito da immobili (fabbricati e terreni) non superiore a L. 1.000.000; particolari situazioni di carattere sociale ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n. 537/1993, debitamente documentate, individuandole nella seguente tipologia: cittadini, residenti nel comune, che rientrino nella categoria degli indigenti al cui mantenimento il comune stesso sia tenuto ai sensi di legge. 3. Di dare atto che, ai sensi del primo comma, lettera b), dell'art. 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili "...b) per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in riferimento ai seguenti casi: abitazione di proprieta' del soggetto passivo; abitazione usata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo case popolari; abitazione concessa in uso gratuito (con contratto debitamente registrato) dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta di primo grado con famiglia); abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario permanente, a condizione che la stessa non risulti locata". (Omissis). |
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