Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 4 giugno 2001
Programmi di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra, in attuazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente ed il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 306/1987 e, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 549/1999;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, con la quale sono state approvate le linee generali della seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici;
Visto in particolare il punto 3 della predetta deliberazione CIPE, il quale prevede che nella predisposizione dei programmi di contenimento delle emissioni di gas serra saranno favorite quelle misure che presentino un piu' favorevole rapporto tra risorse impegnate e risultati attesi; che siano coerenti con gli obiettivi di politica economica; che prevedano un significativo coinvolgimento degli operatori privati; che favoriscano l'utilizzo di risorse comunitarie;
Vista la decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 17 giugno 1998 che ha stabilito gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attribuiti ad ogni Stato membro per raggiungere l'obiettivo comune di riduzione fissato dal protocollo, approvato il 10 dicembre 1997 a Kyoto dalla terza conferenza delle parti firmatarie della convenzione sui cambiamenti climatici;
Vista la deliberazione CIPE del 19 novembre 1998, con la quale sono state approvate le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra;
Visto l'art. 8, comma 10, lettera f) della legge n. 448/1998, il quale prevede che le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti siano destinate, tra l'altro, a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione delle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Vista la legge 25 febbraio 2000, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante "Disposizioni urgenti concernenti la proroga dei termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PBC, nonche' l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto";
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della suddetta legge, il quale autorizza per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la spesa di lire 290 miliardi, da iscriversi in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi in attuazione del protocollo di Kyoto;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 374, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2000, "Regolamento recante criteri e modalita' di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalita' di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448";
Visto l'art. 3 del decreto ministeriale n. 337/2000, che prevede che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria e del Tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentita la conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, definisce i programmi d'intervento di rilievo nazionale;
Considerato che l'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 337/2000 attribuisce, tra l'altro, risorse finanziarie per complessivi 85 miliardi al finanziamento dei programmi di rilievo nazionale;
Visto l'allegato 1 al decreto ministeriale n. 337/2000 con cui sono emanati gli indirizzi per le azioni ed i programmi per la riduzione delle emissioni di gas serra;
Considerato che i programmi e le azioni di rilievo nazionale fanno riferimento principalmente al punto 5, programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni, ed al punto 6, programmi di cooperazione internazionale nell'ambito del protocollo di Kyoto, del citato allegato 1;
Considerato che il punto 5 del citato allegato 1 indica le seguenti linee programmatiche d'intervento:
organizzazione dell'archivio nazionale dei dati mediante l'integrazione delle iniziative in corso e la realizzazione di una struttura di servizio comune agli istituti ed enti nazionali di ricerca;
cofinanziamento, nella misura massima del 25%, di progetti di ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie ad elevata efficienza energetica e a basse emissioni inquinanti negli impianti a ciclo combinato, negli impianti di cogenerazione industriale e civile, nonche' negli impianti di gassificazione di emulsioni residui;
cofinanziamento, nella misura massima del 25%, di progetti di ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie e modalita' di trasporto a basse emissioni.
Considerato inoltre che il punto 6 del citato allegato 1 indica le seguenti priorita' d'intervento:
cofinanziamento della progettazione esecutiva, nella misura del 50%, dei programmi nell'ambito dei meccanismi di Joint Implementation e Clean Development Mechanism;
cofinanziamento della promozione dei progetti presso i Paesi terzi, nella misura massima del 50% dei costi sostenuti dai proponenti.
Visto che la terza conferenza delle parti firmatarie della Convenzione sui cambiamenti climatici ha avviato il programma pilota denominato "Activities Implemented Jointly", che consente ai Paesi industrializzati individuati dall'annesso I di realizzare progetti per la riduzione delle emissioni, in cooperazione tra di loro o con i Paesi in via di sviluppo, attraverso i quali acquisire "crediti di emissione" esigibili nell'ambito dei meccanismi del protocollo di Kyoto "Joint Implementation" e "Clean Development Mechanism";
Visti gli articoli 6 e 12 del protocollo di Kyoto, approvato dalla citata terza conferenza delle parti, che istituiscono i meccanismi di "Joint Implementation" e "Clean Development Mechanism", e stabiliscono l'avvio dall'anno 2000 dei progetti di cooperazione nell'ambito degli stessi meccanismi;
Vista la decisione adottata dal Consiglio dei Ministri dell' Unione europea del 18 maggio 1999, che impegna gli Stati membri a realizzare almeno il 50% dei programmi di riduzione delle emissioni regolamentate dal protocollo di Kyoto mediante azioni nazionali, e ad utilizzare i meccanismi del protocollo per la realizzazione di progetti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle tecnologie ad alta efficienza energetica e ambientale;
Considerato che l'Italia, con riferimento alla posizione comune dell'Unione europea ed alle citate deliberazioni del CIPE del 3 dicembre 1997 e 19 novembre 1998, potra' fare ricorso ai meccanismi del protocollo di Kyoto per la realizzazione di progetti che assicurino un piu' favorevole rapporto tra risorse impegnate e "crediti di emissione" acquisiti;
Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 337/2000 deve essere assicurato il coordinamento dei programmi nazionali con i programmi e le azioni regionali di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 337/2000;
Considerato che l'art. 3 dello stesso decreto ministeriale n. 337/2000 prevede l'individuazione dei soggetti pubblici responsabili dell'attuazione dei programmi, la definizione delle modalita' per il trasferimento delle risorse nonche' per il monitoraggio ed il controllo dell'utilizzo delle stesse;
Ritenuto necessario procedere alla costituzione di un comitato che oltre al monitoraggio del programma assicuri il necessario coordinamento con i programmi di rilievo regionale;
Visti i programmi gia' avviati dal Ministero dell'ambiente in cooperazione con regioni, amministrazioni locali e imprese, corrispondenti alle tipologie indicate dai punti 5 e 6 dell'allegato 1 al decreto n. 337/2000;
Ritenuto opportuno, attesa l'entita' delle risorse assegnate, di dare priorita' al finanziamento del completamento dei programmi gia' avviati, anche al fine di ottimizzare l'uso delle risorse secondo quanto indicato dalla deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997;
Vista la proposta presentata dal competente direttore del servizio PIA del Ministero dell'ambiente con cui si individuano i programmi d'intervento ammissibili a finanziamento sulla base delle proposte pervenute dal servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalle amministrazioni regionali;
Ritenuto di poter far proprie le proposte formulate;
Acquisito il positivo parere della conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, dato nella seduta del 19 aprile 2001;
Visto il decreto del Ministero del tesoro n. 216849 del 31 dicembre 1999 con cui e' stato istituito il cap. 7083 nella UPB 1.2.1.4. - Programmi di tutela ambientale facente capo all'Ufficio di gabinetto e di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
Visto il decreto ministeriale n. 655/99/siar del 31 dicembre 1999 con cui si e' proceduto all'impegno delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di cui alla legge n. 33/2000 per complessive lire 290.000 milioni;
Visto il decreto ministeriale GAB/DEC/0081 del 26 luglio 2000 con il quale il Ministro dell'ambiente ha definito le priorita' e gli obiettivi assegnando ai titolari dei centri di responsabilita' della spesa le risorse economiche-finanziarie di cui alla tabella 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 489;
Visto il decreto ministeriale GAB/DEC/0098 del 21 settembre 2000, di modifica del precedente decreto di definizione dei programmi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
Programmi ammessi.
1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, sono definiti i seguenti programmi di rilievo nazionale:
Programma nazionale di ricerca
per la riduzione delle emissioni
|Organizzazione dell'archivio nazionale dei dati | 1|sulle emissioni |5.000 milioni ---------------------------------------------------------------------
|Interventi dimostrativi di sistemi innovativi di |
|generazione di energia e calore in settori |
|produttivi e civili, anche mediante l'impiego di | 2|celle a combustibile |12.500 milioni ---------------------------------------------------------------------
|Interventi dimostrativi per l'incremento |
|dell'efficienza energetica e per la riduzione delle |
|emissioni di gas climalteranti in distretti |
|industriali, in settori produttivi e nel settore |
|civile e nell'edilizia pubblica e nel settore dei | 3|trasporti |18.500 milioni ---------------------------------------------------------------------
|Sviluppo di motori a basse emissioni o emissioni | 4|zero |5.000 milioni ---------------------------------------------------------------------
|Progetti dimostrativi per la mobilità alternativa in| 5|città di alto valore storico-artistico e culturale |9.000 milioni

Programmi di cooperazione internazionale
nell'ambito dei meccanismi di Kyoto

|Repubblica popolare di Cina, per lo sviluppo dei |
|programmi previsti dall'accordo di cooperazione tra | 1|il Ministero dell'ambiente italiano e quello cinese |12.000 milioni ---------------------------------------------------------------------
|Bulgaria, per lo sviluppo dei programmi previsti |
|dall'accordo di cooperazione tra il Ministero | 2|dell'ambiente italiano e quello bulgaro |2.000 milioni ---------------------------------------------------------------------
|Romania, per la prosecuzione del programma di | 3|cooperazione ambientale |7.000 milioni ---------------------------------------------------------------------
|Argentina, per lo sviluppo dei programmi avviati con| 4|il Ministero dell'ambiente argentino |5.000 milioni ---------------------------------------------------------------------
|Cuba, per lo sviluppo dei programmi avviati con il | 5|Ministero dell'ambiente cubano |4.000 milioni ---------------------------------------------------------------------
|Egitto, per lo sviluppo dei programmi avviati con il| 6|Ministero dell'ambiente egiziano |3.000 milioni ---------------------------------------------------------------------
|Brasile, per lo sviluppo dei programmi avviati con | 7|il Ministero dell'ambiente brasiliano |2.000 milioni
2. Negli allegati 1 e 2 al presente decreto, che costituiscono parte integrante dello stesso, sono identificati i soggetti pubblici attuatori responsabili ed i termini presunti di realizzazione dei programmi nazionali nonche' gli elementi di individuazione dei programmi di cooperazione internazionale di cui al presente comma.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente potranno essere apportate, su richiesta dei soggetti pubblici responsabili, modifiche ed integrazioni agli elenchi di cui agli allegati 1 e 2, nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate ad ogni programma di rilievo nazionale.
 
Art. 2.
Procedure d'attuazione
1. Per l'attuazione dei programmi, cosi' come definiti dal precedente art. 1, il Ministero dell'ambiente, e gli altri soggetti pubblici responsabili, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con proprio apposito atto stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di ciascun programma con l'individuazione del quadro economico del finanziamento assegnato allo stesso, tenendo conto dei cofinanziamenti presenti.
2. In presenza di programmi comuni tra piu' amministrazioni, il Ministero dell'ambiente puo' stipulare accordi con i soggetti pubblici interessati alla realizzazione, ai sensi dell'art. 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994.
 
Art. 3.
Trasferimento delle risorse
1. Per le azioni ed i programmi di cooperazione internazionale di cui al presente decreto, previsti in attuazione del punto 6, dell'allegato del decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337/2000, il direttore competente del servizio P.I.A. del Ministero dell'ambiente provvedera' al trasferimento delle risorse, tenendo conto di quanto previsto negli accordi internazionali in essere.
2. Per le azioni ed i programmi nazionali di cui al presente decreto, previsti in attuazione del punto 5, dell'allegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, il direttore competente del servizio P.I.A. del Ministero dell'ambiente trasferira' le risorse nel seguente modo:
una quota del 25% a seguito della stipula delle convenzioni ed accordi di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto;
i successivi trasferimenti, fino ad un massimo del 95% dell'ammontare dell'intervento saranno commisurati a stati di avanzamento lavori non inferiori al 25% dell'ammontare dell'intervento con rendicontazione di costi non inferiore all'80% delle risorse trasferite;
il restante 5% sara' erogato a presentazione degli atti formali di chiusura del programma trasmessi e certificati dal soggetto pubblico responsabile dell'attuazione.
 
Art. 4.
Monitoraggio
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, i soggetti attuatori degli interventi dovranno trasmettere al Ministero dell'ambiente, servizio P.I.A., una relazione semestrale sullo stato di attuazione e una relazione conclusiva delle attivita' di cui sono titolari.
2. Al fine di assicurare il coordinamento dei programmi nazionali con quelli regionali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, nonche' il monitoraggio dell'attuazione dei programmi finanziati, in modo coordinato con le amministrazioni interessate e le regioni, con decreto del direttore generale del servizio P.I.A. del Ministero dell'ambiente si procede alla istituzione di un comitato di monitoraggio dei programmi di rilievo nazionale, presieduto dal direttore generale del predetto servizio e composto oltreche' dallo stesso anche da:
un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
un rappresentante del Ministero dell'industria;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
un rappresentante delle regioni;
un rappresentante degli enti locali.
3. Il comitato adotta gli atti di propria competenza a maggioranza e si ritiene costituito validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
4. Ove il presidente lo ritenesse opportuno, potra' essere invitato a partecipare un rappresentante del soggetto attuatore, con il compito di fornire informazioni e chiarimenti sullo stato di attuazione dei programmi.
5. Il comitato, presa visione delle relazioni di cui al precedente comma l, esprime parere in merito alla coerenza dello stato di attuazione con gli obiettivi dei programmi finanziati, e puo' suggerire alla direzione generale competente modifiche ed integrazioni dei programmi stessi.
6. La partecipazione al comitato non comporta oneri per lo Stato.
7. La segreteria del presente comitato e' assicurata dal servizio P.I.A. del Ministero dell'ambiente.
 
Art. 5.
R e v o c a
1. Qualora decorso il termine per la predisposizione degli atti di cui all'allegato 1 o la proroga eventualmente accordata in presenza di oggettivi e dimostrati motivi, si procede con decreto del Ministero dell'ambiente alla revoca del finanziamento concesso, previa diffida ad adempiere.
2. Le risorse cosi' resesi disponibili saranno oggetto di riprogrammazione con decreto del Ministero dell'ambiente e dovranno, in linea di principio mantenere il vincolo territoriale originario e con lo stesso atto sara' indicato il nuovo soggetto a cui saranno trasferite le risorse revocate.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2001
Il Ministro dell'ambiente
Bordon
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5 Ambiente, foglio n. 1
 
ALLEGATI
----> Vedere allegati alle pagg. 44 e 45 <----
 
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