Gazzetta n. 207 del 6 settembre 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI VERONA
DECRETO RETTORALE 31 luglio 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' di Verona, emanato con decreto rettorale 7 ottobre 1994, n. 6435 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1994, n. 250, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e in particolare l'art. 17 commi 113 e 114;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che all'art. 16, prevede l'istituzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali dirette alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma del-l'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la delibera del senato accademico in composizione allargata del 23 giugno 1998, con la quale sono state approvate le diverse iniziative ricomprese nella programmazione triennale 1998/2000;
Visto il parere favorevole reso dal comitato regionale di coordinamento Veneto in data 24 giugno 1998;
Visto il regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale 15 ottobre 1998, n. 9922;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 "Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali";
Vista la delibera del consiglio di facolta' di gurisprudenza del 13 novembre 2000;
Vista la delibera del 5 dicembre 2000 con cui il senato accademico in composizione ristretta ha approvato la stipula della convenzione tra l'Universita' degli studi di Verona e l'Universita' degli studi di Trento per l'istituzione, a decorrere dall'anno accademico 2001/2002, della scuola di specializzazione per le professioni legali, il relativo regolamento per il funzionamento e il prospetto di previsione delle risorse finanziarie, organizzative e di personale;
Vista la delibera del 12 dicembre 2000 con cui il senato accademico in composizione allargata ha approvato l'istituzione, a decorrere dall'anno accademico 2001/2002, della scuola di specializzazione per le professioni legali, in collaborazione con l'Universita' degli studi di Trento ed ha autorizzato l'inserimento nella tabella B, relativa all'ordinamento didattico della facolta' di giurisprudenza, allegata al regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale 15 ottobre 1998, n. 9922, il regolamento per il funzionamento della scuola di specializzazione per le professioni legali, disponendo che provvisoriamente sia in tal senso modificato lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona - ordinamento didattico;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2000;
Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 marzo 2001 in ordine all'istituzione ed attivazione della scuola di specializzazione per le professioni legali in collaborazione con l'Universita' degli studi di Trento;
Considerata l'opportunita' di istituire ed attivare, a decorrere dall'anno accademico 2001/2002, la scuola di specializzazione per le professioni legali, in collaborazione con l'Universita' degli studi di Trento;
Decreta:
Nella tabella B, relativa all'ordinamento didattico della facolta' di giurisprudenza, allegata al regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale 15 ottobre 1998, n. 9922 e successive modificazioni, viene inserito il regolamento per il funzionamento della scuola di specializzazione per le professioni legali, come di seguito riportato:
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
Art. 1.
Sede della scuola
La scuola di specializzazione per le professioni legali, istituita a partire dall'anno accademico 2001/2002 in forza della apposita convenzione stipulata fra le universita' di Trento e di Verona, ha sede permanente presso entrambe le universita' con uffici e strutture didattiche; la sede amministrativa e' invece istituita presso la facolta' di giurisprudenza dell'universita' cui appartiene il direttore ai sensi dell'art. 5.
 
Art. 2.
Compiti della scuola
La scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalita' dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle piu' moderne tecniche di ricerca delle fonti.
 
Art. 3.
Gestione finanziaria della scuola
La scuola opera come centro di costo autonomo, dispone di un proprio budget costituito dagli apporti in misura eguale di ciascuna universita' parte della convenzione e di soggetti esterni.
 
Art. 4.
Organi della scuola
Sono organi della scuola:
a) il direttore;
b) il consiglio direttivo.
 
Art. 5.
Il direttore
Il direttore della scuola e' eletto dal consiglio direttivo fra i suoi componenti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo di prima fascia e rimane in carica due anni. E' nominato con decreto del rettore dell'universita' sede amministrativa, con tempestiva comunicazione al rettore dell'altra universita'.
Il direttore rappresenta la scuola e:
a) convoca e presiede il consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate;
b) sovrintende allo svolgimento delle attivita' didattiche ed organizzative della scuola, ne assicura il regolare svolgimento e l'efficace coordinamento, esercitando anche le funzioni di controllo e di vigilanza che siano idonee ed opportune nel necessario rispetto dei compiti del consiglio direttivo e dell'autonomia della didattica dei docenti.
Il direttore e' un professore dell'una Universita' e, a mandati alterni, un professore dell'altra Universita'.
Con cadenza inversa, dal direttore e' nominato, tra i professori universitari di ruolo componenti del consiglio direttivo, un vice direttore che in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni e dal quale puo' comunque farsi coadiuvare nell'esercizio delle sue funzioni.
Per l'esercizio delle funzioni di direttore e di vice direttore, nei limiti del bilancio, il consiglio direttivo puo' stabilire specifici compensi.
 
Art. 6.
Il consiglio direttivo
Il consiglio direttivo della scuola e' formato da dodici componenti e rimane in carica quattro anni. Sei dei componenti sono professori universitari di ruolo di materie giuridiche ed economiche e sono designati in pari numero dai consigli di facolta' di giurisprudenza delle Universita' degli studi di Trento e di Verona e nominati dai rispettivi rettori.
Gli altri sei componenti, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai, sono designati in pari numero dai consigli delle facolta' di giurisprudenza delle Universita' degli studi di Trento e Verona nell'ambito dell'elenco dei nominativi predisposto, rispettivamente, dal consiglio superiore della magistratura, dal consiglio nazionale Forense e dal consiglio nazionale del notariato, e nominati dai rettori delle due Universita'.
Il consiglio direttivo e' validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti.
Nel caso in cui durante un mandato venga meno uno o piu' componenti, gli organi che li hanno designati provvederanno a nuova designazione per il rimanente periodo.
Il consiglio direttivo:
a) cura la gestione organizzativa della scuola e lo svolgimento della prova di ammissione;
b) definisce la programmazione delle attivita' didattiche;
c) esercita le attribuzioni previste dall'art. 94 decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in quanto compatibili;
d) elegge il direttore della scuola;
e) propone il conferimento di incarichi e contratti di insegnamento, attribuiti con decreto del rettore dell'universita' sede amministrativa, sentiti i due consigli di facolta'.
 
Art. 7.
Esame di ammissione e iscrizione alla scuola
Alla scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, per il numero di posti di cui all'art. 3, comma 1, decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, indetto con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Si applicano a tal fine gli articoli 4 e 9, decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.
La commissione giudicatrice del concorso di ammissione e' costituita con decreto del rettore dell'Universita' sede amministrativa della scuola, su proposta del consiglio direttivo della scuola.
L'iscrizione e' subordinata al pagamento della relativa tassa nella misura che sara' fissata annualmente dai consigli di amministrazione delle Universita' degli studi di Trento e di Verona, di comune intesa, su proposta del consiglio direttivo della scuola.
 
Art. 8.
Attivita' didattica
Gli incarichi e i moduli di insegnamento sono conferiti, per affidamento o per supplenza a professori universitari di ruolo, a ricercatori universitari nonche', per contratto, a magistrati, notai e avvocati di provate capacita' ed esperienza. Gli incarichi sono conferiti e i contratti sono stipulati annualmente e hanno durata pari al modulo al quale si riferiscono. Per ogni insegnamento disciplinare il consiglio della scuola individua un responsabile con compiti di coordinamento. Per l'esercizio di tale funzione, nei limiti del bilancio, il consiglio puo' stabilire specifici compensi in relazione alla complessita' dell'incarico medesimo.
Ove il numero degli iscritti lo renda opportuno il consiglio direttivo della scuola puo' procedere alla ripartizione in classi con la nomina di piu' docenti per il medesimo insegnamento. La nomina di piu' docenti e' obbligatoria ove il numero degli iscritti sia pari o superiore a cento. In questi casi, uno dei docenti, svolge le funzioni di coordinatore delle classi di studenti relative alla medesima disciplina, su designazione del consiglio direttivo.
 
Art. 9.
Servizio di tutorato
Il servizio di tutorato e' affidato, a magistrati, avvocati, notai, nonche' a docenti universitari, ricercatori, assegnisti e dottori di ricerca.
Gli incaricati del servizio di tutorato svolgono compiti integrativi delle attivita' didattiche, nonche' di assistenza e di orientamento degli iscritti alla scuola in modo da renderli piu' attivamente partecipi al processo formativo.
 
Art. 10.
Frequenza
I corsi avranno luogo presso le Universita' di Trento e di Verona.
La frequenza ai corsi e alle attivita' didattiche della scuola e' obbligatoria. Al riguardo trova applicazione l'art. 7, commi 4, 5 e 6, decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.
 
Art. 11.
Verifiche intermedie ed esame finale
All'inizio di ogni anno accademico il consiglio direttivo stabilisce le modalita' per l'effettuazione delle verifiche intermedie relative ai singoli insegnamenti disciplinari, orali e/o scritte.
Sulla base dell'esito complessivo delle verifiche intermedie, il consiglio direttivo formula giudizio favorevole o contrario al passaggio dal primo al secondo anno di corso e all'ammissione all'esame di diploma.
Nell'ipotesi di mancato passaggio al secondo anno di corso ovvero di mancata ammissione all'esame di diploma, la ripetizione dell'anno di corso frequentato con esito sfavorevole e' possibile una sola volta.
Il diploma di specializzazione e' conferito dai rettori delle due Universita' e dal direttore della scuola dopo il superamento di una prova finale, con giudizio espresso in settantesimi, da parte di una commissione composta da sette membri, di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio, designata dal consiglio direttivo della scuola. Ordinamento didattico 1o anno (da ottobre ad aprile): 500 ore complessive:
diritto civile, 60 ore;
diritto commerciale, 40 ore;
diritto processuale civile, 50 ore;
diritto processuale penale, 50 ore;
diritto penale, 60 ore;
diritto amministrativo, 30 ore;
fondamenti del diritto europeo, 25 ore;
diritto dell'Unione europea, 25 ore;
diritto del lavoro, 30 ore;
elementi di informatica giuridica, 10 ore;
contabilita' di Stato e degli enti pubblici, 20 ore;
economia e contabilita' industriale, 20 ore;
stage 80 ore + altre 50 da aprile (art. 7, comma 5 decreto ministeriale);
2o anno - indirizzo giudiziario forense (da ottobre ad aprile): 500 ore complessive:
diritto civile, 60 ore;
diritto processuale civile, 50 ore;
diritto penale, 60 ore;
diritto processuale penale, 50 ore;
diritto amministrativo, 40 ore;
diritto del lavoro, 30 ore;
diritto ecclesiastico, 20 ore;
diritto internazionale, 30 ore;
deontologia giudiziaria e forense, 10 ore;
diritto tributario, 40 ore;
ordinamento giudiziario e forense, 10 ore;
tecnica della comunicazione e dell'argomentazione, 10 ore;
diritto romano, 20 ore;
stages 70 ore + 50 da aprile;
2o anno - indirizzo notarile (da ottobre ad aprile): 500 ore complessive (possibili convenzioni con scuole di notariato)
diritto delle persone, 20 ore;
diritto di famiglia, 30 ore;
diritto delle successioni, 40 ore;
diritto della proprieta' e dei diritti reali, 30 ore;
diritto della pubblicita' immobiliare, 30 ore + 10 ore per il sistema tavolare nel Trentino Alto Adige;
diritto delle obbligazioni e dei contratti, 60 ore;
diritto dei titoli di credito, 20 ore;
diritto delle imprese e delle societa', 60 ore;
diritto della volontaria giurisdizione, 30 ore;
diritto urbanistico e dell'edilizia pubblica, 30 ore;
diritto tributario, 40 ore;
legislazione e deontologia notarile, 20 ore;
stages 70 ore + 50 da aprile.
Verona, 31 luglio 2001
Il rettore: Mosele
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone