Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2001 (vai al sommario)
CONFERENZA UNIFICATA (ART. 8 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281)
ACCORDO 8 agosto 2001
Accordo tra Governo e regioni concernente il trasferimento delle risorse a regioni ed enti locali in materia di salute umana e sanita' veterinaria.

LA CONFERENZA UNIFICATA
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del predetto decreto legislativo il quale prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, comuni, province e comunita' montane, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attivita' di interesse comune;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede: "Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanita' veterinaria:
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante criteri di riparto e riparto dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanita' veterinaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 di trasferimento a ciascuna regione e ai propri enti locali dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'accordo generale quadro sancito da questa Conferenza in data 22 aprile 1999 (repertorio atti n. 104/CU), ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come successivamente modificato ed integrato in data 4 novembre 1999 (repertorio atti n. 167/CU) e 20 gennaio 2000 (repertorio atti n. 208/CU);
Considerato che l'esercizio delle competenze relative agli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, comporta spese obbligatorie il cui ammontare non e' stato possibile determinare in modo esauriente in occasione dell'adozione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e risulta quindi necessario procedere alla rideterminazione delle risorse finanziarie anzidette sulla base dei dati relativi alle pratiche per indennizzi di cui alla citata legge n. 210 del 1992 a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati;
Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica il 18 e il 24 luglio 2001 tra Governo, regioni ed enti locali in merito alla rideterminazione delle risorse in materia di salute umana e sanita' veterinaria;
Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di rideterminazione delle risorse finanziarie in materia di salute umana e sanita' veterinaria trasmesso dal commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo con nota del 6 agosto 2001, sul quale questa Conferenza ha espresso parere favorevole nell'odierna seduta (repertorio atti n. 490/CU);
Considerata la necessita' di dovere ulteriormente specificare le modalita' di attuazione dello stesso tra le amministrazioni centrali interessate e le regioni e gli enti locali con particolare riferimento al procedimento di indennizzo in atto e a quelli gia' definiti alla data del 21 febbraio 2001;
Vista la proposta di accordo trasmessa dal commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo con nota del 6 agosto 2001, integrata con successive note del 7 agosto;
Considerato che nel corso dell'odierna seduta i presidenti delle regioni hanno consegnato un documento con il quale chiedono l'impegno del Governo a garantire adeguata copertura finanziaria anche oltre il 2001, delle spese relative alle pratiche arretrate e a consentire alle regioni la rendicontazione anche oltre la data del 1o dicembre 2001 e che hanno altresi' richiesto di modificare il punto 3), precisando che la definizione di tutte le istanze delle pratiche gia' trasmesse saranno definite entro il 30 maggio 2002;
Considerato che il Governo ha dichiarato di condividere le richieste delle regioni, nonche' la modifica proposta al punto 3) del presente accordo;
Acquisito l'assenso del Governo delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;
Sancisce il seguente
accordo nei termini sottoindicati:
1) Il Ministro dell'economia e delle finanze si impegna a:
trasmettere alle regioni l'elenco nominativo dei soggetti che hanno gia' ricevuto l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, al 21 febbraio 2001 a carico dei dipartimenti provinciali del Tesoro, considerata la necessita' delle regioni di dover disporre del suddetto elenco ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
continuare a provvedere al pagamento degli oneri finanziari relativi agli indennizzi iscritti a ruolo sino al 21 febbraio 2001, attraverso i dipartimenti provinciali del Tesoro.
2) Il Ministro della salute si impegna a:
mantenere nella propria competenza i benefici previsti della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per gli indennizzi riconosciuti sino al 21 febbraio 2001, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, relativamente al caso di decesso;
coinvolgere le amministrazioni regionali per la gestione del contenzioso;
assicurare il massimo livello possibile di coordinamento con le regioni nello svolgimento delle competenze che, come sopra specificato, rimarranno a suo carico.
3) Le regioni si impegnano a:
definire tutte le istanze, gia' trasmesse dal Ministero della sanita' nel primo invio di pratiche effettuato poco dopo il trasferimento della funzione, entro il 30 maggio 2002;
alla definizione di linee guida, da adottarsi in Conferenza Stato-regioni, al fine di raggiungere il necessario coordinamento tra tutte le regioni per la gestione uniforme delle problematiche della legge n. 210 del 1992.
Roma, 8 agosto 2001
Il presidente: La Loggia
 
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