Gazzetta n. 209 del 8 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 agosto 2001
Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.

IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso
Ministero dei trasporti e della navigazione - TMA

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;
Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275, del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV;
Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;
Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1o febbraio 1997;
Vista la regola II/1 dell'annesso sopra richiamato, nonche' la sezione A-II/1 del codice STCW, relativa alle conoscenze minime necessarie al conseguimento dell' abilitazione di ufficiale responsabile di una guardia di navigazione;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2000, modificato con decreto ministeriale 22 dicembre 2000, concernente requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare e, in particolare, l'art. 1 relativo al certificato di abilitazione di ufficiale di navigazione;
Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/8 del Codice STCW, relativa agli standards di qualita' dell'addestramento fornito;
Tenuto conto della regola 1/12 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-1/12 del codice STCW, relativa agli standards di funzionamento dei simulatori utilizzati per l'addestramento e per gli esami;
Tenuto conto della regola 1/6 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa all'addestramento degli istruttori ed esaminatori;
Tenuto conto della Risoluzione IMO A.482(XII) del 15 gennaio 1982, con la quale e' stato adottato il programma di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 1995, concernente l'istituzione del corso di formazione e addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.;
Ritenuta la necessita' di aggiornare il programma, l'elenco delle strutture ed attrezzature, nonche' la composizione e i requisiti del corpo istruttori indicati nel decreto ministeriale 16 febbraio 1995 sopra citato, alle prescrizioni scaturenti dalle regole dell'annesso sopra richiamato e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW;
Visto il modello di corso n. 1.07 pubblicato dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per la parte relativa all'addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e durata
1. Il corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A., istituito con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, e' modificato in conformita' alla regola II/1 della convenzione citata in premessa, nonche' alla sezione A-II/1 del codice STCW.
2. Il corso ha una durata di ventotto ore articolate in quattro giorni, di cui non meno di ventuno ore per allievo (da far risultare su apposita scheda personale), dovranno essere impegnate in esercitazioni pratiche.
 
Art. 2.
Frequenza del corso
1. Ad ogni corso possono partecipare marittimi in numero non superiore a diciotto, anche provenienti da Stati esteri.
2. Il corso e' obbligatorio per i marittimi aspiranti al conseguimento del certificato di ufficiale di navigazione ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000, modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000.
3. Sono ammessi al corso i marittimi che hanno frequentato, con esito favorevole, il corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale.
 
Art. 3.
Organizzazione del corso
1. Il corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A., e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo un programma conforme a quello contenuto nell'allegato A) al presente decreto.
2. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 1, gli istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B) al presente decreto e devono predisporre un sistema di valutazione della qualita' dell'addestramento fornito.
3. Il corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A. effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea e' considerato valido ai fini di cui al presente decreto.
4. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilito secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.
5. Il corpo istruttori viene integrato da un quarto componente nel caso in cui siano presenti piu' di dieci allievi.
 
Art. 4.
Prova di esame ed attestato
1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A., un esame consistente in una prova teorica e una prova pratica, che verra' svolto nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale (C.P.) di grado non inferiore a capitano di corvetta e composta dal direttore del corso, da almeno due membri del corso istruttori, ed eventualmente integrata da un esperto nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La commissione stabilisce il metodo o i metodi di valutazione dei candidati affinche' sia garantita una verifica oggettiva del raggiungimento degli obiettivi del corso.
3. Al candidato che consegue un esito favorevole e' rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato D) del presente decreto i cui estremi saranno annotati sui titoli matricolari degli interessati.
 
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Gli attestati di frequenza del corso rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano validi.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il decreto ministeriale 16 febbraio 1995, citato in premessa, e' abrogato.
Roma, 7 agosto 2001
Il dirigente generale: Noto
 
Allegato A
art. 3, comma 1

PROFILO E PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO
DEI SISTEMI RADAR AD ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI - A.R.P.A.

Premessa: gli argomenti del programma sono riassunti nella tabella seguente. Per il programma dettagliato, vedi model course 1.07 - parte C2:

====================================================================
Conoscenza, | | |
comprensione e | | |
capacità |Ore di lezione|Ore di dimostrazione|Ore di
| | |simulatore ==================================================================== 1 Descrizione sistema| | | A.R.P.A.: | | | --------------------------------------------------------------------
1.1 Caratteristiche| | | del sistema | 0.5 | | --------------------------------------------------------------------
1.2 Performance IMO| 0.5 | | --------------------------------------------------------------------
1.3 Acquisizione | | | bersagli | 0.25 | | --------------------------------------------------------------------
1.4 Capacità/ | | | limitazioni del | | | tracciamento | 0.25 | | 2.0 (*) --------------------------------------------------------------------
1.5 Ritardi di | | | calcolo | 0.5 | |
------ -----
2.0 2.0 -------------------------------------------------------------------- 2 Operare con il | | | sistema A.R.P.A.: | | | --------------------------------------------------------------------
2.1 Regolazioni del| | | sistema | | | 1.0 --------------------------------------------------------------------
2.2 Richiesta delle| | | informazioni | | | 1.0 --------------------------------------------------------------------
2.3 Errori di | | | interpretazione |1.0 | | --------------------------------------------------------------------
2.4 Errori nella | | | visualizzazione dati |1.5 | | 1.0 --------------------------------------------------------------------
2.5 Sistemi | | | operativi di prova | | | per determinare | | | l'accuratezza dei | | | dati |0.5 | | 1.0 --------------------------------------------------------------------
2.6 Rischi di | | | sopravvalutazione dei| | | dati A.R.P.A. |1.0 | | --------------------------------------------------------------------
2.7 Come ottenere | | | le informazioni | | | necessarie |1.0 | |15 (*) --------------------------------------------------------------------
2.8 Applicazione | | | delle COLREGs |-- | |-- --------------------------------------------------------------------
|5.0 | |19 --------------------------------------------------------------------
Totale ore |7 |0.0 |21
(*) Poiche' gli argomenti di cui ai punti 1.3,1.4, e 1.5 nonche' 2.3, 2.6, 2.7 e 2.8 sono da ritenersi come concomitanti, non e' raccomandabile un periodo di simulazione per ognuna.
 
Allegato B
art. 3, comma 2 STRUTTURE, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DEI SISTEMI RADAR AD ELABORAZIONE AUTOMATICA
DEI DATI - A.R.P.A.

1. Un'adeguata aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici consistenti in: lavagna luminosa, schermo proiettore per diapositive, sistema multimediale di proiezione, televisore, videoregistratore;
2. Laboratori dotati delle apparecchiature di cui al seguente elenco:
a) simulatore radar pienamente rispondente alle norme IMO (sezione A-I/12, paragrafi 1 e 4 del codice STCW) (*) che consenta l'introduzione, l'elaborazione e la gestione dei seguenti elementi:
- posizione iniziale di due o piu' navi proprie e di almeno dieci bersagli nel caso di acquisizione manuale e di venti nel caso di acquisizione automatica;
- elementi iniziali del moto delle navi proprie e dei bersagli;
- successivi cambiamenti del moto dei bersagli a seconda delle esigenze della navigazione;
- alambardata media delle navi proprie;
- eco mare e rumore di fondo;
- settori ciechi del radar;
- direzione e velocita' della corrente e rappresentazione di almeno dieci zone costiere a forte densita' di traffico;
b) una o piu' unita' proprie, ognuna costituita da:
- un sistema A.R.P.A. pienamente rispondente alle norme IMO (sezione A-I/12 paragrafi 1 e 5 codice STCW) (*);
- un indicatore radar di un apparato radar base con schermo da 16 o 12 ";
- una unita' di comando per l'esecuzione di manovra con cambiamento di rotta e/o velocita' (un indicatore A.R.P.A. per ogni allievo e una nave propria ogni tre allievi);
c) postazione istruttore dotata di consolle con schermo video e tastiera per il controllo della simulazione, di plotter e/o di stampante grafica per la registrazione delle esercitazioni e la successiva discussione;
d) tavoli da carteggio con corredo di carte e pubblicazioni nautiche recenti per ciascuna nave propria;
3. Materiale di sostegno all'insegnamento:
- manuale istruttore (parte D2 del model course 1.07)
- manuale operativo dell'A.R.P.A.;
- testi di riferimento IMO aggiornati;
4. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti.
(*) I simulatori installati o messi in uso anteriormente al 1o febbraio 2002, possono essere esentati dal vincolo di conformita' alla sezione A-l/12 del codice STCW - (regola I/12 STCW-95)
 
Allegato C
art. 3, comma 4

COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO AI
SISTEMI RADAR AD ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI - A.R.P.A.

1. Il corpo istruttori e' composto da n. 3/4 docenti secondo la composizione di seguito indicata:
a) laureato in discipline nautiche docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale, con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie;
b) comandante (gia' capitano di lungo corso) con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualita' di comandante e/o primo ufficiale di coperta su navi di stazza lorda non inferiore a 3000 tonnellate;
c) perito elettronico oppure esperto in apparecchiature radar e simulatori con comprovata esperienza;
d) comandante (gia' capitano di lungo corso) con i requisiti di cui sopra.

oppure
a) ufficiale superiore di vascello specializzato IOC proveniente dallo S.p.e.;
b) comandante (gia' capitano di lungo corso) con i requisiti di cui sopra;
c) laureato in ingegneria docente di radio elettronica con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie;
d) laureato in discipline nautiche docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale con i requisiti di cui sopra.

oppure
a) ufficiale superiore di vascello specializzato IOC proveniente dallo S.p.e.;
b) comandante (gia' capitano di lungo corso) con i requisiti di cui sopra;
e) perito elettronico oppure esperto in apparecchiature radar e simulatori con comprovata esperienza;
d) laureato in discipline nautiche docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale con i requisiti di cui sopra o ingegnere elettronico.
N.B. - Solo in caso in cui siano presenti piu' di dieci allievi, si rende necessario il quarto istruttore.
2. Tutti i soggetti sopra elencati, prima di essere ammessi a far parte del corpo istruttori del corso, devono frequentare un corpo di addestramento per istruttori durante il quale abbiano ricevuto una adeguata formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso di simulatori, nonche' sull'uso del particolare/i simulatore/i utilizzato/i all'interno del corso, ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW.
3. Gli istruttori chiamati a far parte della commissione di esame dovranno altresi' ricevere un'adeguata formazione sui metodi e sulla pratica della valutazione, nonche' sull'uso del simulatore come strumento di valutazione delle competenze, conoscenze e abilita' pratiche acquisite durante il corso ai sensi della sezione A-I/6 codice STCW.
4. Il Ministero, sulla base delle citate indicazioni, esprimera' un giudizio definitivo sulla consistenza e sull'idoneita' del corpo istruttori all'espletamento del corso perche' ne restino salvaguardate le finalita' e la completezza rispetto alla parte teorica ed alla parte pratica.
Sara' comunque tenuta presente l'esperienza acquisita nel passato dagli istruttori adibiti in compiti specifici di addestramento del personale marittimo.
 
Allegato D
art. 4, comma 3
----> Vedere modello <----
 
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