Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 agosto 2001
Modifica della certificazione del corso di sopravvivenza e salvataggio.

IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso
Ministero dei trasporti e della navigazione - TMA

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;
Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;
Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;
Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (STCW'95);
Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1o febbraio 1997;
Ritenuta la necessita' di dare completa attuazione alla sopra citata convenzione STCW'95, regola VI/1 con l'adeguamento della relativa certificazione;
Vista la sezione A-VI/1 del codice STCW'95 relativa all'addestramento base di sicurezza sulle tecniche di sopravvivenza personale;
Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopraccitato e della corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW'95 relativa agli standards di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 con il quale e' stato istituito il corso di sopravvivenza e salvataggio;
Visto il modello di corso n. 1.19 pubblicato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO);
Considerato che il programma del corso di sopravvivenza e salvataggio istituito con decreto ministeriale 6 aprile 1987 sopra citato risulta conforme alle disposizioni emanate dalla regola VI/1 della convenzione STCW'95;

Decreta:
Art. 1.
Finalita' e durata
1. Il programma di attuazione, le strutture ed attrezzature per lo svolgimento del corso e i requisiti del corpo istruttori del corso di sopravvivenza e salvataggio di cui agli allegati A, B e C del decreto ministeriale 6 aprile 1987, sono conformi alle disposizioni impartite dalla convenzione STCW'95 capitolo VI, e dalla sezione A-VI/1 del codice STCW'95.
2. I centri di addestramento devono predisporre un sistema di valutazione della qualita' dell'addestramento fornito secondo le disposizioni dettate dalla sezione A-I/8 del codice STCW'95.
3. Il corso di sopravvivenza e salvataggio effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea e' considerato valido ai fini di cui al presente decreto.
 
Art. 2.
Attestato di frequenza del corso
1. I centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a rilasciare gli attestati di superamento del corso di sopravvivenza e salvataggio, dovranno adeguare la certificazione secondo il modello di cui all'allegato A del presente decreto.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 7 agosto 2001
Il dirigente generale: Noto
 
Allegato A (art. 2, comma 1)
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