Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2001 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 7 settembre 2001, n. 343
Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che lo statuto dell'Agenzia di protezione civile, prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, non e' ancora operativo, a seguito delle obiezioni formulate dalla Corte dei conti;
Considerata la necessita' di attribuire ad un'unica struttura centrale il coordinamento di tutte le attivita' in materia di protezione civile, al fine di assicurare una composizione unitaria dei molteplici profili ed esigenze che rilevano in tale delicato settore;
Considerate le conseguenze negative derivanti dalla mancata conclusione delle procedure finalizzate all'operativita' dell'Agenzia di protezione civile;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la continuita' del coordinamento e la concreta funzionalita' delle strutture attualmente preposte all'attivita' di protezione civile, in attesa di una eventuale ridefinizione complessiva del settore;
Ritenuta l'urgenza di intervenire in considerazione dell'avvicinarsi della stagione invernale, periodo nel quale solitamente si verificano numerosi eventi calamitosi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1
Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di
protezione civile"; b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di
protezione civile" e le parole: "e del capo IV"; c) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "1. Al
Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare
costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e
funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, difesa civile, protezione civile e
prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del
Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico."; d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: ", ad
eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile,
ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto
legislativo"; e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono abrogati; f) il capo IV del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, intitolato: "Agenzia di protezione civile" e' soppresso; g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: "Servizio sismico
nazionale", sono aggiunte le seguenti: "e del servizio idrografico
e mareografico".
 
Art. 2
Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' sostituito dal seguente: "6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione di quelle attribuite al Servizio idrografico e mareografico ed al Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".
 
Art. 3
Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia
di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia , ovvero,
fino alla effettiva operativita' della stessa,"; b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia,
ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,"; c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: "l'Agenzia,
ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,"; d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia,
ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,"; e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: "per la
successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva
operativita' della stessa"; f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia,
ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,".
 
Art. 4
Riferimenti al Dipartimento protezione civile

1. Tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile, gia' prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente si intendono effettuati al Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 5
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri
in materia di protezione civile

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali.
3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio idrografico e mareografico, il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.
4. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresi', l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali.
5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto, ove necessario, invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.
6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, gia' prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 
Art. 5-bis (1)
(( Disposizioni concernenti il
Dipartimento della protezione civile ))


(( 1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonche' per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o piu' decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificita' delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, e' attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' prorogare i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. E' abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7.
3. Le regioni, le province autonome e le autorita' di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonche' ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoroa tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.
4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non piu' di quattro unita' in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa e' compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.
6. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicita' della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti gia' in essere, senza oneri a carico dello Stato.
7. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, gia' prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile. ))
 
Art. 5-ter (1)
(( Strutture logistiche della Direzione generale
della protezione civile e dei servizi antincendi
del Ministero dell'interno ))


(( 1. Per consentire una piu' adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacita' operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell'interno e' autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attivita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture afferenti alla difesa civile.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 5-quater (1)
(( Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246 ))

(( 1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246, e' sostituito dal seguente: "6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si puo' provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza. ))
 
Art. 6
Abrogazioni

1. Resta ferma l'abrogazione degli articoli 1, 4, 7 e 8 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
 
Art. 6-bis (1)
(( Disposizioni concernenti il
Fondo per la protezione civile ))


(( 1. Il Dipartimento della protezione civile predispone entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1 gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione.
2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro dell'interno da lui delegato, sentito il Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 5, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere o interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 marzo 2002.
3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1 gennaio 2002. ))
 
Art. 7
Norma di salvaguardia

1. Nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 7-bis (1)
((Informazioni di pubblica utilita' ))

(( 1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilita'.
2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria operativita' al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza.
3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonche' le societa' operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilita' delle necessarie risorse.
4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le societa' di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorita' assoluta nell'impegno della linea. ))
 
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 settembre 2001 .spM
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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