Gazzetta n. 214 del 14 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 27 luglio 2001
Autorizzazione all'organismo di controllo "Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", in Roma, ad effettuare i controlli sulla specialita' tradizionale garantita "Mozzarella" registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del Dipartimento della qualita'
dei prodotti agroalimentari e dei servizi

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 14 concernente i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998, con il quale e' stata iscritta nell'albo delle attestazioni di specificita' di cui all'art. 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92, la denominazione "Mozzarella";
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita', istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali e prevedendo apposite sezioni per gli organismi autorizzati al controllo sulle attestazioni di specificita';
Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Vista l'istanza presentata in data 27 giugno 2000 da "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla S.T.G. "Mozzarella";
Considerato che gli organismi privati autorizzati per l'attivita' di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la attestazione di specificita' protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
Considerato che "Agroqualita'", risulta gia' iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificita' (S.T.G.), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001, relativo alla "Approvazione del piano di controllo e del prospetto tariffario relativi alla S.T.G. "Mozzarella ", registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92;
Considerato che, in data 17 luglio 2001, Agroqualita' ha trasmesso, secondo le previsioni dell'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 28 giugno 2001, un piano di controllo ed un piano tariffario conformi agli allegati 1 e 2 del suddetto decreto che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1.
1. L'organismo di controllo "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con sede in via Montebello, 8 - 00185 Roma, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificita' (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, e' autorizzato, ai sensi del comma 1 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del consiglio relativo alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. "Mozzarella" registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998;
2. In conseguenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente lo stesso organismo e' iscritto nell'apposita sezione dell'elenco degli organismi autorizzati nella quale risultano iscritti gli organismi autorizzati al controllo sulla S.T.G. "Mozzarella".
 
Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1, comporta l'obbligo per l'"Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti indicati, con decreto dell'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni, che il medesimo articolo individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 3.
L'organismo privato autorizzato "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualita', le procedure di controllo ed il piano tariffario cosi' come presentati ed esaminati, senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata.
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la S.T.G. "Mozzarella" venga apposta la dicitura "Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della S.T.G. "Mozzarella" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione ovvero, nei casi di urgenza, a ratifica da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della S.T.G. "Mozzarella" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ha sede lo stabilimento di produzione dell'attestazione di specificita'.
Roma, 27 luglio 2001
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
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