Gazzetta n. 214 del 14 settembre 2001 (vai al sommario)
REGIONE SICILIA
ORDINANZA 28 agosto 2001
Disciplina per l'ingresso in Sicilia dei rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati. (Ordinanza n. 700).

IL VICE COMMISSARIO
delegato per l'emergenza rifiuti

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il presidente della Regione siciliana e' stato nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
Considerato che, con ordinanza commissariale del 23 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 14 gennaio 2000, e' stato fatto divieto a qualsiasi soggetto di introdurre nel territorio della Regione siciliana rifiuti provenienti da altre regioni o dall'estero, fatte salve motivate apposite deroghe inerenti ad iniziative poste in essere a livello nazionale, da autorizzarsi con specifico provvedimento del commissario delegato, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata ordinanza n. 2983/1999;
Visto l'art. 2, lettera o), dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3048 del 31 marzo 2000, che ha soppresso il predetto comma 6, sostituendolo con i seguenti:
"6. E' vietato l'ingresso nel territorio della Regione siciliana dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da altre regioni e dall'estero. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto e' affidata ai prefetti" e
"7. Il commissario delegato, in coerenza con la progressiva attuazione degli obiettivi del piano, ed in particolare, con riferimento al progressivo incremento della percentuale di raccolta differenziata, ed al fine di assicurare il riciclaggio di tali frazioni nonche' il recupero del C.D.R. prodotto dai rifiuti che residuano dalla raccolta differenziata, disciplina, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, l'importazione nel territorio della Regione siciliana di rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati nel territorio regionale medesimo".
Vista la disposizione del commissario delegato - Presidente della Regione siciliana n. 641, del 23 luglio 2001, con la quale il dott. avv. Felice Crosta, e' stato nominato vice commissario, con le competenze afferenti il commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Considerato che occorre disciplinare l'ingresso in Sicilia di rifiuti destinati ad essere riciclati e recuperati nel territorio regionale medesimo;
Considerato che ai fini della presente ordinanza valgono le definizioni stabilite dall'art. 6 del decreto legislativo n. 22/1997;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997, che prevede, al comma 5, che le informazioni contenute nel registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere rese in ogni momento all'autorita' di controllo che ne fa richiesta;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo n. 22/1997, che prevede, al comma 4, che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila (pari a 258,23 Euro) a lire tremilioni (pari a 1539,37 Euro) nei casi di mancato invio delle informazioni alle autorita' competenti;
Visto che il Ministro dell'ambiente, con nota n. 15792 del 30 novembre 2000, ha reso l'intesa richiesta "Cosicche' nell'ordinanza commissariale venga previsto: l'applicazione della disciplina anche all'importazione di rifiuti destinati al recupero, compresi i rifiuti destinati al recupero in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997; l'obbligo del richiedente di indicare la percentuale di beni e prodotti recuperati dai rifiuti importati e la percentuale di rifiuti che deriveranno dalle operazioni di recupero; l'obbligo del richiedente di indicare la specifica destinazione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero";
Vista l'ordinanza n. 107 del 28 febbraio 2001, con la quale si e' provveduto a dettare una prima disciplina sull'ingresso dei rifiuti in Sicilia;
Vista l'ordinanza n. 500 del 26 giugno 2001, con la quale si e' proceduto a modificare la predetta ordinanza n. 107/2001, al fine di accelerare le procedure e migliorare il controllo sulla gestione dei rifiuti, alla luce dell'esperienza gia' maturata, in aderenza alle indicazioni espresse dal Ministero dell'ambiente con la predetta nota n. 15792/2000;
Considerato che a seguito del trasferimento degli uffici del commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque in Sicilia occorre modificare l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 500 del 26 giugno 2001;
Ritenuto di dover riproporre il contenuto della predetta ordinanza n. 500/2001;
Ordina:
Art. 1.
E' vietato l'ingresso nel territorio della Regione siciliana dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da altre regioni o dall'estero. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto e' affidata ai prefetti.
 
Art. 2.
E' consentito l'ingresso in Sicilia dei rifiuti destinati al riciclaggio ed al recupero, nel rispetto delle previsioni della presente ordinanza.
 
Art. 3.
Chiunque intenda far entrare in Sicilia rifiuti da destinare al recupero deve chiedere preventiva autorizzazione al vice commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, via Catania n. 2 - 90141 Palermo.
Nella richiesta, firmata dal rappresentante legale nel caso di societa', dovra' essere dichiarato, il possesso delle autorizzazioni prescritte per l'attivita' di recupero e trattamento rifiuti, la quantita', la tipologia, la provenienza, i produttori/detentori dei rifiuti da recuperare, oggetto della richiesta di autorizzazione (per singola tipologia); la percentuale di beni e prodotti recuperabili dai rifiuti da importare (per singola tipologia); la percentuale di rifiuti (sovvalli) derivante dalle operazioni di recupero e gli impianti di smaltimento ai quali gli stessi saranno avviati (per singola tipologia).
Alla domanda devono essere allegati, relazione tecnica sul ciclo di produzione dalla quale risulti tra l'altro la tipologia del processo di recupero, la potenzialita' di trattamento complessiva ed autorizzata dell'impianto, la quantita' e qualita' dei rifiuti trattati su base annua, le percentuali di sovvalli prodotti e beni recuperati dai rifiuti, copia delle prescritte autorizzazioni alle attivita' di recupero e trattamento dei rifiuti e copia dei contratti con gli impianti di smaltimento dei rifiuti (sovvalli) derivanti dalle operazioni di recupero.
Gli interessati dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga in merito alle predette autorizzazioni.
Ottenuta l'autorizzazione, gli interessati potranno far entrare in Sicilia i rifiuti da riciclare e da recuperare, ferma restando la facolta' del commissario delegato di disporre divieti e di dettare specifiche disposizioni, con particolare riferimento ad esigenze sopravvenute ed alla quantita' e qualita' del sovvallo.
I soggetti autorizzati dovranno far pervenire entro il giorno quindici di ogni mese il prospetto riepilogativo, per le operazioni effettuate nel mese precedente, a firma del rappresentante legale utilizzando le schede o il software all'uopo predisposti dalla struttura commissariale.
I predetti prospetti dovranno essere inoltrati mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o in alternativa potranno essere inviati anche per via informatica, all'indirizzo e-mail: ucomrifiuti@ regione.sicilia.it, con richiesta di conferma di lettura.
 
Art. 4.
La presente disciplina si applica anche all'importazione di rifiuti destinati al recupero, compresi i rifiuti destinati al recupero in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997.
 
Art. 5.
E' revocata l'ordinanza commissariale 23 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 14 gennaio 2000.
 
Art. 6.
E' abrogata l'ordinanza commissariale n. 107 del 28 febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 16 marzo 2001.
 
Art. 7.
Chiunque ometta o ritardi le comunicazioni previste dalla presente ordinanza e' punito con la sanzione prevista dell'art. 52, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 8.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e della Regione siciliana.
Palermo, 28 agosto 2001
Il vice commissario: Crosta
 
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