Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2001 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI STATO
DELIBERAZIONE 21 giugno 2001
Disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
della giustizia amministrativa

Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, di istituzione dei tribunali amministrativi regionali;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Delibera il seguente regolamento:
Art. 1.
Autonomia finanziaria
1. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali.
2. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali in base alle norme del presente regolamento, emanando altresi' le opportune direttive generali e verificando la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite.
 
Art. 2.
Esercizio finanziario e bilancio di previsione
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza. Il relativo progetto e' predisposto dall'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa, su proposta del segretario generale e dei segretari delegati, ciascuno per la parte di competenza, unitamente ad una relazione illustrativa comprendente la programmazione triennale della spesa, in base agli indirizzi di massima forniti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, entro il 15 luglio di ciascun anno, il segretario generale ed i segretari delegati illustrano al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa il progetto di bilancio predisposto dal loro ufficio. Il progetto di bilancio e la relazione illustrativa sono sottoposti, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce, al parere del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.
3. Il progetto e' trasmesso, entro il 31 ottobre, al Consiglio di presidenza per l'esercizio dei suoi poteri deliberativi.
4. Entro il 31 dicembre il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa approva definitivamente il bilancio preventivo, che viene trasmesso a cura del Presidente del Consiglio di presidenza ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche', per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero della giustizia.
5. In casi di particolare necessita', previa deliberazione del Consiglio di presidenza, il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa puo' autorizzare con proprio decreto l'esercizio provvisorio nei limiti previsti per il bilancio dello Stato.
 
Art. 3.
Struttura del bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione, suddiviso in tre distinti centri di responsabilita', uno per il Consiglio di Stato, uno per i tribunali amministrativi regionali e l'altro per le spese comuni, la cui titolarita' e' attribuita rispettivamente al segretario delegato per il Consiglio di Stato, al segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali, ed al segretario generale, espone le entrate e le spese per il funzionamento rispettivamente del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, e delle attivita' comuni, in coerenza con i principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, e con i criteri fissati dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche per quanto concerne la progressiva introduzione della contabilita' economica. Il segretario generale convoca periodiche riunioni di coordinamento con i segretari delegati per l'esame collegiale dell'andamento della spesa e per lo studio di ipotesi programmatorie.
2. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, i limiti delle entrate.
3. Le entrate sono costituite dall'importo del fondo annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Sono altresi' iscritte, quali poste di entrata del bilancio di previsione, le somme di parte corrente non impegnate nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento. Le entrate, comprese in un unico titolo, sono ripartite secondo l'oggetto in capitoli, recanti una specifica denominazione, e sono classificate secondo le seguenti categorie:
cat. I: entrate provenienti dal bilancio dello Stato;
cat. II: entrate eventuali;
cat. III: avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.
4. Le spese sono ripartite in tre unita' previsionali di base come definite dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, corrispondenti ai suddetti tre centri di responsabilita'. Le spese sono altresi' ripartite, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 aprile 1997, n. 94, ai fini della gestione e rendicontazione, in capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spese, nonche' secondo il carattere giuridicamente obbligatorio discrezionale della spesa medesima.
5. Le spese sono riaggregate per funzioni obiettivo indicate in apposito allegato al bilancio di previsione.
6. Ai fini del contenimento dei costi di amministrazione e per evitare duplicazioni di strutture gestionali, le spese strumentali comuni a piu' centri di responsabilita' sono gestite dal segretario generale.
7. In apposito capitolo e' iscritto il fondo di riserva, per un importo non superiore al 4 per cento delle spese correnti; per ogni centro di responsabilita' e' istituito un fondo di cassa.
8. Confluisce nel fondo di riserva anche l'eventuale differenza tra l'importo complessivo delle economie accertate in sede di conto finanziario nell'esercizio precedente e quello indicato quale posta di entrata nel bilancio di previsione relativamente alle somme non impegnate.
 
Art. 4.
Requisiti del bilancio
1. Le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
2. Le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
3. Non e' consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio, salvo quelle espressamente previste da particolari disposizioni di legge.
 
Art. 5.
Variazioni di bilancio
1. Le variazioni di bilancio sono disposte con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa su proposta del segretariato generale, sentiti i dirigenti amministrativi per quanto di rispettiva competenza. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa su proposta del segretario generale sentiti i segretari delegati.
2. Le delibere di variazione di bilancio sono allegate al rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono.
3. Nell'ambito dello stesso centro di responsabilita' possono essere disposte le variazioni compensative previste dall'art. 3, quinto comma, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, con deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. In caso di urgenza il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa dispone la variazione e ne informa per la ratifica il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nella prima riunione utile.
 
Art. 6.
Conto finanziario
1. I risultati della gestione dell'esercizio finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto finanziario.
2. Il conto finanziario dimostra i risultati della gestione finanziaria per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli secondo la struttura divisa in tre centri di responsabilita' adottata per il bilancio di previsione e in armonia con i principi di cui all'art. 13 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
3. Lo schema del conto finanziario, unitamente alla relazione illustrativa, e' predisposto a cura dell'Ufficio centrale di bilancio e della ragioneria.
4. Il conto finanziario espone:
a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive;
b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare;
d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
e) le somme incassate dalla Tesoreria centrale e quelle pagate per ciascun capitolo di bilancio distintamente in conto competenza e in conto dei residui;
f) il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all'esercizio successivo;
g) le eventuali economie di gestione;
h) i residui perenti.
5. Gli incassi ed i pagamenti eseguiti nell'anno sono indicati, per i singoli capitoli, distintamente per competenza e residui.
 
Art. 7.
Allegati al conto finanziario
1. Al conto finanziario sono allegati i prospetti indicanti:
a) il risultato finanziario della gestione del bilancio con il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni e i pagamenti ed il fondo di cassa alla fine dell'esercizio stesso;
b) il risultato amministrativo della gestione con il fondo di cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare, per competenza e residui, alla fine dell'esercizio, nonche' le somme non impegnate;
c) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari o da prelevamenti dal fondo di riserva o da storni da capitolo a capitolo;
d) elenco dei residui perenti, distinti per capitolo.
 
Art. 8.
Conto generale del patrimonio
1. Il conto generale del patrimonio, suddiviso tra beni patrimoniali relativi al Consiglio di Stato e beni patrimoniali relativi ai tribunali amministrativi regionali, predisposto dall'Ufficio centrale di bilancio e di ragioneria, e' redatto in armonia a quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
2. All'inventario dei beni patrimoniali e' allegato il prospetto indicante la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali.
 
Art. 9.
Approvazione del conto finanziario
1. Il conto finanziario e' compilato dall'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria sulla base delle scritture contabili da esso tenute.
2. Il predetto Ufficio, dopo aver accertato la completa ed esatta esecuzione degli adempimenti contabili ed aver riscontrato che i dati rilevati dalle proprie scritture corrispondono con quelli relativi agli incassi e ai pagamenti eseguiti dalla Tesoreria centrale e dalle sezioni di Tesoreria, trasmette al collegio dei revisori, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, lo schema del conto, unitamente ad una relazione illustrativa. Il collegio dei revisori esprime il proprio parere entro il giorno 30 dello stesso mese.
3. Entro il 31 maggio successivo l'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa trasmette al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa lo schema del conto, unitamente alla relazione ed al parere acquisito.
4. Il conto e' approvato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
5. Entro il 30 giugno successivo, il conto finanziario e' trasmesso, a cura del segretario generale, ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche', per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero della giustizia.
 
Art. 10.
Accertamento, riscossione e versamento delle entrate
1. Per la riscossione delle entrate eventuali del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e' istituito un apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale.
2. Gli uffici che accertano il diritto alla riscossione di somme a qualsiasi titolo dovute invitano i debitori a provvedere al relativo versamento sul conto corrente postale di cui al primo comma.
3. Entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli uffici di cui al secondo comma trasmettono all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria copia degli inviti di versamento e copia delle ricevute di versamento pervenute nel mese precedente dal servizio postale.
4. Il centro compartimentale per i servizi di bancoposta trasmette all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria la documentazione riguardante il suindicato conto corrente postale (estratti conto, bollettini di versamento e certificati di accreditamento) ed alla Tesoreria centrale una copia dell'estratto conto giornaliero. La Tesoreria centrale preleva mensilmente le somme affluite sul conto corrente postale, curandone il versamento al conto corrente di cui al primo comma del successivo art. 19 e trasmette la relativa quietanza all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria.
5. Per la determinazione del diritto connesso al rilascio di copie di atti giudiziali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 21 febbraio 1989, n. 99, e 10 ottobre 1996, n. 525, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Al diritto connesso al rilascio di copie di atti o documenti amministrativi richieste in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 25, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, secondo quanto previsto dalla direttiva 19 marzo 1993 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. La riscossione dei diritti di cui ai precedenti commi avviene mediante apposizione sulle copie di apposite marche da bollo, fornite dal richiedente ed annullate a cura dell'ufficio competente al rilascio. Entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dirigenti dei predetti uffici comunicano all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria l'importo complessivo delle marche annullate nel corso del mese precedente.
 
Art. 11
Disciplina delle spese
1. Le spese da sostenersi in applicazione di norme di legge e regolamentari o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi sono effettuate senza necessita' di specifiche autorizzazioni.
2. Le spese diverse da quelle indicate nel comma precedente formano oggetto di un programma coerente con le indicazioni della relazione illustrativa di cui all'art. 2, secondo comma.
3. Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, per le spese superiori ai cinquecento milioni (IVA compresa) - nell'ipotesi in cui non si ricorra a convenzioni e contratti quadro di cui al successivo art. 41 - e' sentita una commissione consultiva, costituita con ordinanza del Presidente del Consiglio di Stato e composta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere, da un dirigente e da un funzionario amministrativo. I componenti della commissione durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati.
4. La commissione verifica la regolarita' delle procedure e la convenienza di ciascuna spesa.
 
Art. 12.
Fasi della spesa
1. La gestione delle spese segue le seguenti fasi:
a) assunzione degli impegni;
b) liquidazione;
c) ordinazione e pagamento.
2. Alle procedure di spesa e contabili si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 13.
Assunzione degli impegni
1. Gli atti comportanti spesa a carico del bilancio del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali devono essere trasmessi, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, affinche' provveda alla registrazione dell'impegno previa verifica della regolarita' della documentazione, della esatta imputazione e dell'esi-stenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. I provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa devono contenere le seguenti indicazioni:
a) l'oggetto della spesa;
b) le modalita' di esecuzione della spesa;
c) l'importo previsto;
d) il capitolo al quale la spesa va imputata e, in caso di spese pluriennali, gli anni di riferimento;
e) l'indicazione del creditore.
3. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria formula sugli atti non ritenuti regolari le necessarie osservazioni, dandone comunicazione agli ordinatori della spesa, di cui agli articoli 4 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580.
4. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria non puo' comunque dar corso agli atti che comportino spesa eccedente lo stanziamento di bilancio ovvero che siano da imputare ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa.
5. Gli uffici competenti devono comunicare all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, oltre agli atti di cui al primo comma, ogni altro provvedimento dal quale possano derivare impegni di spesa. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria annota nelle sue scritture gli impegni in corso di assunzione, denominati impegni provvisori, compresi i piani di ripartizione previsti dall'art. l6, primo comma, del presente regolamento. Gli uffici del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali tengono in evidenza, ciascuno per la parte di competenza, gli impegni di spesa provvisori e definitivi. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria rileva detti impegni in modo cronologico, distintamente per capitoli e, ove esistano, per articoli, utilizzando eventuali procedure automatizzate.
 
Art. 14.
Liquidazione delle spese
1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'esatto importo da pagare e nell'individuazione del soggetto creditore del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, e' effettuata dagli ordinatori di spesa individuati con atto dei segretari delegati e del segretario generale, ciascuno per la parte di competenza, fermo il disposto dell'art. 53 della legge 27 aprile 1982, n. 186, previo accertamento della regolarita' della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. All'atto di liquidazione e' allegata la documentazione relativa al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione della prestazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia.
2. I provvedimenti di spesa riguardanti il personale di magistratura sono adottati dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali, ciascuno per il personale appartenente ai rispettivi istituti di competenza.
 
Art. 15.
Ordinazione e pagamento delle spese
1. L'ordinazione delle spese avviene a cura dei responsabili di cui all'articolo precedente con l'emissione di un ordine di pagare, che deve indicare:
a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;
b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo;
c) oggetto della spesa e la legge dalla quale essa consegue;
d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio;
e) l'indicazione del creditore e il relativo codice fiscale o partita IVA;
f) l'importo netto da pagare in cifre e in lettere;
g) la modalita' di estinzione del titolo di spesa;
h) la data di emissione;
i) la tesoreria assegnataria e la zona di intervento;
j) l'elencazione sommaria dei documenti giustificativi allegati;
k) la data di esigibilita'.
2. Gli ordini di pagare e gli allegati documenti giustificativi della spesa, devono essere inoltrati all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria che, previa verifica della regolarita' amministrativa e contabile della spesa, provvedera' a controfirmarli, a trattenere agli atti i documenti giustificativi della spesa e ad immettere i dati nel Sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emissione dei mandati informatici di pagamento da assegnare alle tesorerie provinciali territorialmente competenti secondo quanto previsto dall'art. 19 per i pagamenti a favore di terzi.
3. L'Ufficio centrale di bilancio e di ragioneria segnala ai segretari delegati ed al segretario generale, per le spese di rispettiva competenza, eventuali irregolarita' amministrative o contabili prima di immettere i dati nel Sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emissione dei mandati informatici.
4. Ai documenti sostitutivi dei mandati informatici di cui all'art. 16, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento per la contabilita' generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagare nonche' quelle riguardanti il pagamento con atti di procura; in quest'ultimo caso va comunque indicata una sola persona fisica abilitata a quietanzare. Ai mandati informatici sono altresi' applicabili le norme dello stesso regolamento concernenti il trasporto dei titoli rimasti insoluti al termine dell'esercizio di emissione.
 
Art. 16.
Spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali
1. Il segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali ed i presidenti delle sezioni staccate, in relazione alle disponibilita' finanziarie previste sui pertinenti capitoli di spesa, formula al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa la proposta di piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento dei tribunali medesimi e delle sezioni staccate; di tale proposta il segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali informa gli altri componenti dell'ufficio del segretariato della giustizia amministrativa. Con propria deliberazione il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa approva detto piano annuale di ripartizione dei fondi. I presidenti delle Sezioni staccate sono delegati quali ordinatori di spesa in relazione ai fondi assegnati, salvo l'esercizio da parte del presidente dei tribunali amministrativi regionali del potere di avocazione con prov-vedimento congruamente motivato.
2. Il piano e' trasmesso dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali all'Ufficio centrale di bilancio e di ragioneria per le previste annotazioni contabili.
3. Il piano di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e', in base alle disponibilita' finanziarie sottoposto a revisione quadrimestrale, al fine di corrispondere ad eventuali diverse esigenze di spesa.
 
Art. 17.
Accertamento dei residui attivi e passivi
1. La determinazione delle somme accertate e non riscosse e delle somme impegnate e non pagate, da iscriversi, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel conto consuntivo, e' curata dall'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria sulla base di dettagliati elenchi delle singole partite trasmessi dagli uffici che hanno accertato le entrate e disposto le spese.
2. I cassieri di cui all'art. 20, entro il 10 gennaio di ogni anno, nell'ambito del fondo di cassa loro assegnato, comunicano all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria l'importo dei fondi non pagati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Dopo il 31 dicembre, non e' piu' possibile impegnare somme sulle disponibilita' dell'esercizio precedente.
 
Art. 18.
Gestione dei residui
1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.
2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato dal bilancio, per la gestione delle somme residue e' istituito, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta dell'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e sentito il consiglio di amministrazione, un capitolo aggiunto.
3. Per la determinazione dei periodi di conservazione dei residui relativi alle spese correnti ed a quelle in conto capitale si applicano le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
4. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono essere riprodotte in bilancio, nel rispetto dei termini di prescrizione, con riassegnazione alla competenza dei pertinenti capitoli degli esercizi successivi, mediante prelevamento dal fondo di riserva, quando afferiscano ad importi per i quali sia stato assunto l'obbligo di pagare per contratto ovvero in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.
5. In nessun caso puo' iscriversi fra i residui alcuna somma in entrata o in uscita che non sia compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.
6. I residui attivi e passivi devono risultare da scritture, distinti per esercizio di provenienza.
 
Art. 19.
Servizio di tesoreria
1. Per il pagamento delle spese da effettuarsi a favore dei creditori del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 576 e seguenti del regolamento per la contabilita' generale dello Stato. A tale scopo, il fondo stanziato per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sull'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' trasferito al conto corrente intestato alla giustizia amministrativa, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.
2. Ai fini del riconoscimento alla Banca d'Italia dei pagamenti effettuati dalla Tesoreria centrale dello Stato e dalle sezioni di tesoreria provinciale, l'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria accerta mensilmente, attraverso le informazioni disponibili nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, i mandati informatici estinti.
3. Il responsabile dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, dopo aver annotato nelle proprie scritture i titoli estinti, ne da' formale comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, affinche' questo ne disponga il rimborso alla Banca d'Italia mediante prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 1.
4. Per i mandati informatici che le banche o le poste non hanno potuto accreditare sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero per quelli commutati in vaglia cambiari che non e' stato possibile recapitare ai creditori, si applicano le disposizioni di cui al-l'art. 544-bis delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria riceve dalle tesorerie le quietanze di trasferimento fondi emesse per l'accreditamento degli importi sul conto corrente n. 20353 presso la Tesoreria centrale intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.).
5. Per la ripetizione dei pagamenti di cui al precedente comma l'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - I.Ge.P.A. la richiesta di prelevamento dal conto corrente n. 20353 contenente l'indicazione delle complete generalita' del beneficiario a favore del quale deve essere disposto il pagamento nonche' le modalita' con le quali detto pagamento deve essere effettuato.
 
Art. 20.
Gestione fondo di cassa
1. Il segretario generale ed i segretari delegati, ciascuno per la parte di competenza, possono delegare al cassiere del Consiglio di Stato ed ai funzionari all'uopo designati la gestione delle minute spese non oltre il limite del 10% dei fondi ripartiti, disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio. Puo' essere altresi' delegata la gestione degli anticipi di missione debitamente auto-rizzati.
2. Per quanto attiene alla nomina, alla durata, alle attribuzioni ed alle specifiche responsabilita' dei cassieri del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, si applicano le disposizioni del presente regolamento e quelle contenute nel regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con il principio dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
3. La provvista dei fondi e' effettuata, per ogni capitolo di bilancio, mediante ordini di pagamento emessi a favore dei cassieri dagli ordinatori di spesa. I fondi a disposizione dei cassieri debbono essere contenuti nei limiti strettamente necessari alle esigenze mensili.
4. I cassieri compilano un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa esistente all'inizio delle operazioni, i prelievi per i pagamenti eseguiti nella giornata, il fondo di cassa esistente alla chiusura giornaliera, un registro dei valori e dei titoli in deposito.
5. I cassieri sono tenuti alla presentazione di un conto trimestrale della gestione dei fondi al direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria. Al termine dell'esercizio finanziario, tramite il direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, presentano agli ordinatori di spesa una relazione sulla gestione complessiva di loro competenza.
 
Art. 21.
Verifiche sulla gestione di cassa
1. Il direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza sui cassieri, puo' disporre senza preavviso verifiche sui valori contenuti nelle casse e sulle relative scritture contabili. Dispone, altresi', apposita verifica ogni qualvolta avvenga il passaggio di gestione.
2. Le verifiche, oltre alla constatazione del denaro esistente al momento della verifica stessa, devono estendersi ai valori e titoli di qualsiasi genere comunque affidati ai cassieri.
3. Di ciascuna verifica e' redatto un processo verbale in tre originali, dei quali uno e' tenuto dai cassieri, uno e' conservato dal direttore dell'Ufficio centrale di bilancia e ragioneria e l'altro e' trasmesso agli ordinatori della spesa.
4. Nel caso di verifica per passaggio di gestione e' redatto un quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante.
5. I cassieri sono tenuti a fornire in sede di verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonche' a dichiarare che non esitono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica stessa.
 
Art. 22.
Consegnatari
1. I consegnatari ed i vice consegnatari sono nominati dal segretario generale e dai segretari delegati, ciascuno per la parte di competenza, e sono scelti tra il personale in possesso di adeguata preparazione in campo amministrativo e contabile.
2. Ai consegnatari e' affidata:
a) la conservazione e la distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e carte di qualunque specie;
b) la conservazione, la distribuzione e la manutenzione di mobili ed arredi d'ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi e decreto, di pubblicazioni ufficiali, non ufficiali, di utensili, di macchine ed attrezzature d'ufficio e quant'altro costituisca la dotazione degli uffici, magazzini, tipografie, laboratori, officine e centri elaborazione dati.
 
Art. 23.
Inventario e classificazione dei beni
1. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio, all'inizio dell'esercizio finanziario le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
2. I beni mobili sono registrati a cura dei consegnatari in inventari con l'indicazione della natura e la specie, il titolo di acquisizione, la quantita' o il numero dei beni mobili la localizzazione e il valore. Sono esclusi i beni di consumo, quelli di valore minimo (ed i materiali di impiego delle officine e dei laboratori), per i quali si provvede comunque a registrazione secondo le modalita' dell'art. 25.
3. L'inventario del patrimonio librario e' tenuto a cura del responsabile della biblioteca del Consiglio di Stato nonche' dei responsabili delle biblioteche dei tribunali amministrativi regionali.
4. Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato dal prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa.
5. L'inventario viene costantemente aggiornato e chiuso al termine di ciascun anno finanziario e viene trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo inserimento nel conto patrimoniale dello Stato. E' sottoposto a revisione quinquennale secondo la ricognizione fisica dei beni registrati. All'inventario dei beni patrimoniali e' allegato il prospetto dei punti di concordanza tra il rendiconto finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali.
6. L'inventario e' redatto in originale e copia. I consegnatari trasmettono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, un esemplare dell'inventario generale con il prospetto di tutte le variazioni della consistenza all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria per la redazione della situazione patrimoniale.
7. Per le iscrizioni in inventario dei beni mobili e per le relative operazioni di scarico e' utilizzato un apposito bollettario dei buoni di carico e scarico.
 
Art. 24.
Messa fuori uso, alienazione e permuta dei beni mobili
1. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi e' disposta, su richiesta del consegnatario, con deliberazione di apposita commissione tecnica, nominata, per i rispettivi istituti, dall'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa. Ove necessario, la commissione e' integrata da tecnici di altre amministrazioni dello Stato, nei casi previsti da apposite norme. I componenti durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati.
2. La delibera di cui al comma 1 accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni dei responsabili ed e' portata a conoscenza dei consegnatari al fine della redazione del verbale di scarico e dell'aggiornamento delle scritture patrimoniali.
3. Non sono consentite cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico a persone fisiche; le cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico effettuate nei confronti di enti morali sono eseguite nel rispetto delle vigenti norme di contabilita' pubblica.
4. Per la vendita dei beni dichiarati fuori uso sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato.
 
Art. 25.
Contabilita' degli oggetti di consumo
1. I consegnatari tengono su apposito registro la contabilita' degli oggetti di consumo e provvedono alla loro presa in carico in base agli ordini di acquisto ed ai documenti di consegna dei fornitori.
2. Il carico e' determinato dai documenti delle forniture e lo scarico dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni.
 
Art. 26.
Vigilanza sull'attivita' dei consegnatari
1. Il direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria assicura la vigilanza sui consegnatari. Almeno annualmente deve essere verificata la corrispondenza dei registri con la consistenza dei materiali; i risultati delle verifiche sono esposti in appositi verbali.
2. Alla fine di ogni esercizio e nei casi di cambiamento del consegnatario il responsabile della vigilanza effettua una verifica delle scritture con contestuale ricognizione dei beni e del materiale di consumo.
 
Art. 27.
Norma di rinvio
Per quanto non previsto nei precedenti articoli del capo IV si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in quanto compatibili con il principio dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
 
Art. 28.
Procedure di acquisizione di beni e servizi
1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie e ai servizi in genere si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme del presente regolamento, salvi i casi disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.
2. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono, comunque, superare, anche con successive proroghe, i nove anni.
3. Nei contratti devono essere previste adeguate penalita' per inadempienza e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute.
4. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese devono prestare idonea cauzione, ovvero rendere fideiussione, nella misura del cinque per cento dell'importo contrattuale.
 
Art. 29.
Stipula dei contratti
1. Il segretario generale, i segretari delegati e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali, ciascuno per la parte di competenza, individuano i dirigenti preposti alla stipula dei contratti e provvedono mediante apposito atto, all'approvazione dei medesimi.
2. Per i contratti stipulati con procedura aperta e procedura ristretta e' sempre richiesta la forma pubblica amministrativa. I medesimi contratti sono soggetti alle formalita' fiscali previste per gli atti pubblici.
3. I contratti stipulati con procedura negoziata possono essere formati mediante scrittura privata o scambio di lettere commerciali. In tal caso e' nella facolta' del responsabile che ha stipulato l'atto richiederne l'iscrizione in repertorio, con l'osservanza delle prescritte formalita' fiscali.
 
Art. 30.
Procedure contrattuali
1. Le procedure contrattuali possono essere "aperte" (pubblico incanto), "ristrette" (licitazione privata e appalto concorso) e "negoziate" (trattativa privata).
2. Le gare si svolgono, preferibilmente, secondo la procedura "ristretta", salvo che per i contratti attivi nei quali e' richiesta la procedura "aperta".
3. Per i lavori che richiedono la progettazione o il controllo dell'esecuzione da parte di specifiche figure professionali di cui il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali non dispongono nell'ambito della propria organizzazione, il relativo incarico e' conferito anche a professionalita' estranee all'amministrazione, dal dirigente responsabile delle acquisizioni, che ne stabilisce il compenso, sulla base delle corrispondenti tariffe professionali.
 
Art. 31.
Procedura "aperta"
1. Nella procedura "aperta" tutti i soggetti interessati possono presentare l'offerta. Se si tratta di contratti passivi i concorrenti dovranno contestualmente documentare di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.
 
Art. 32.
Procedura "ristretta"
1. Nella procedura "ristretta" sono individuate, anche mediante apposita preselezione, le imprese che per capacita' tecnica ed economico-finanziaria sono in grado di assicurare l'esecuzione delle forniture e prestazioni richieste dal Consiglio di Stato e dai tribunali amministrativi regionali.
2. Ai concorrenti selezionati sara' trasmesso il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regolera' il rapporto, con l'invito a presentare, entro un termine prestabilito, la relativa offerta.
3. Per il regolare svolgimento della procedura ristretta e' necessaria l'acquisizione di almeno due offerte valide.
 
Art. 33.
Criteri di aggiudicazione
1. Nel bando di gara, in relazione alla natura delle prestazioni di servizi e forniture di beni, sono specificati alternativamente i seguenti criteri di aggiudicazione:
a) il prezzo piu' basso;
b) l'offerta tecnicamente ed economicamente piu' vantaggiosa ove si ritenga opportuno considerare, per la valutazione delle offerte, elementi ulteriori rispetto al solo prezzo;
c) il prezzo piu' alto nei casi di contratti attivi.
 
Art. 34.
Procedura "negoziata"
1. Si provvede con la procedura "negoziata" nei seguenti casi:
a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;
b) per la fornitura di beni, per la prestazione di servizi, ivi cornpresi quelli del settore informatico e per l'esecuzione di lavori che una sola impresa puo' fornire o eseguire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
c) quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale;
d) per la locazione di immobili o di beni mobili da utilizzare per particolari esigenze funzionali;
e) quando all'acquisto di beni o servizi si debba provvedere con urgenza tale da non consentire il ricorso alla procedura ristretta ovvero con particolari modalita' imposte da motivi di sicurezza. Tali circostanze devono essere indicate con idonea motivazione nelle premesse del contratto o nel decreto di approvazione dello stesso;
f) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o imprese aventi alta competenza tecnica o scientifica.
2. Nei casi indicati nelle lettere a) e f) del comma 1 e' necessario, salvo situazioni eccezionali, effettuare una indagine di mercato che consenta l'acquisizione di almeno tre preventivi.
 
Art. 35.
Ufficiale rogante
1. I contratti ed i processi verbali di aggiudicazione definitiva nelle aste e nelle licitazioni private sono ricevuti da un funzionario di qualifica non inferiore alla settima nominato, all'inizio di ogni anno, ufficiale rogante dal segretario generale e dai segretari delegati, ciascuno per la parte di competenza, su proposta dei dirigenti amministrativi per quanto di rispettiva competenza.
2. L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. E' tenuto, in caso di contratti stipulati in forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura privata autenticata, a verificare l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico e a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.
 
Art. 36.
Servizi in economia
1. Il ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di beni, servizi ed esecuzione dei lavori, puo' essere attuato nei seguenti casi e fino all'importo massimo di lire 300 milioni, IVA compresa:
a) per spese per lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali e in locazione, nonche' dei relativi impianti, infissi e manufatti;
b) per spese di rappresentanza e per spese da effettuarsi per l'organizzazione di visite di Stato, incontri al vertice, convegni, conferenze, incontri di studio ed altre manifestazioni nazionali ed internazionali;
c) per spese per lavori di traduzione ed interpretariato;
d) per spese per acquisto o noleggio di apparecchiature elettroniche, informatiche e relativa manutenzione e riparazione;
e) per spese relative al funzionamento degli uffici;
f) per spese relative alla divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
g) per spese di acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;
h) per spese di riparazione, manutenzione, noleggio di automezzi; acquisto di materiale di ricambio ed accessori; provviste di carburanti, lubrificanti ed altri materiali di consumo;
i) per spese relative a lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano;
j) per spese relative a spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
k) per spese postali, telefoniche e telegrafiche;
l) per spese di pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
m) per spese di acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio;
n) per spese per lo svolgimento di corsi di formazione e perfezionamento del personale;
o) per spese riguardanti studi, indagini e rilevazioni;
p) per spese minute, non previste nei precedenti paragrafi, fino all'importo di lire 10 milioni, al netto dell'IVA;
q) in caso di scioglimento di un precedente rapporto contrattuale, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la fornitura, il servizio o l'opera nel termine previsto dal contratto;
r) ove si renda necessario il completamento, non previsto da contratti in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione;
s) in presenza di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose nonche' a danno della salute pubblica.
 
Art. 37.
Modalita' per l'esecuzione dei lavori e provviste
1. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 36, ove non ricorrano le ipotesi di cui al disposto dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388, devono acquisirsi almeno tre preventivi di persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi 20 milioni, IVA compresa. E' consentito, altresi' il ricorso ad una sola persona o impresa quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato.
2. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantita' della provvista dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, sulla base di una indagine di mercato che consenta l'acquisizione di almeno tre preventivi, potra' procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo piu' conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di 100 milioni, al netto dell'IVA.
3. I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta', per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi contratti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi.
4. La scelta del contraente avviene in base all'offerta piu' vantaggiosa secondo i criteri indicati nella lettera d'invito.
5. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi e' effettuata, mediante lettera o atto contrattuale in forma privata, dal dirigente responsabile ed e' immediatamente esecutiva.
 
Art. 38.
Congruita' dei prezzi
1. L'accertamento sulla congruita' dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici e' effettuato, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche dalle indagini di mercato, da una apposita commissione nominata dal segretario generale, dai segretari delegati e dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali, ciascuno per quanto di competenza. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse la commissione puo' essere integrata con personale esterno di elevata capacita' tecnica.
 
Art. 39.
Collaudi e verifiche
1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo anche parziale o in corso d'opera.
2. Il collaudo e' effettuato, in forma individuale o collegiale, da personale in servizio presso il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali nonche' da personale estraneo all'amministrazione comunque in possesso della competenza necessaria, designato dal segretario generale e dai segretari delegati, ciascuno per la parte di competenza. Puo' farsi ricorso ad organi tecnici di altre amministrazioni o ad estranei nel caso di forniture di beni particolarmente complessi. Le commissioni di aggiudicazione o di collaudo, in caso di contratti aventi ad oggetto beni e servizi che attengono allo svolgimento dell'attivita' istituzionale e abbiano un elevato contenuto tecnico possono essere coadiuvate ove del caso da magistrati amministrativi, nominati dal segretario generale.
3. Il collaudo non potra', comunque, essere effettuato da chi abbia progettato diretto o sorvegliato i lavori, ovvero abbia partecipato all'aggiudicazione dei lavori o forniture ed alla stipula del contratto.
4. Per i lavori e le forniture di importo inferiore a lire 50 milioni, al netto dell'IVA, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal dirigente responsabile dell'ordinazione dei lavori e delle forniture. Per importi compresi tra 50 e 100 milioni, al netto dell'IVA, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da una commissione all'uopo nominata.
5. Per i lavori eseguiti in economia, fino all'importo massimo di lire 10 milioni al netto dell'IVA, il certificato di regolare esecuzione puo' essere emesso dal personale addetto a seguire l'esecuzione dei lavori stessi.
 
Art. 40.
Antimafia
1. Ai rapporti disciplinati dal presente decreto si applicano le vigenti disposizioni in materia di antimafia.
 
Art. 41.
Limiti all'attivita' contrattuale
1. Le disposizioni relative all'attivita' contrattuale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali si applicano all'acquisto di beni e servizi non previsti nelle convenzioni e contratti quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
 
Art. 42.
Ufficio centrale di bilancio e ragioneria
1. E' istituito presso il Consiglio di Stato l'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, a cui e' preposto un dirigente. Il predetto ufficio cura gli adempimenti di natura contabile connessi con la gestione del bilancio e con le attivita' amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
2. All'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria debbono essere comunicati gli atti che possono avere, direttamente o indirettamente, riflessi finanziari e patrimoniali.
3. Per l'assolvimento dei compiti previsti dal primo comma, all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria competono le seguenti attribuzioni:
a) tenere le scritture contabili, economiche e finanziarie, relative alla gestione;
b) predisporre il rendiconto finanziario e la relativa relazione illustrativa;
c) esercitare il controllo sugli atti di impegno e sui titoli di spesa emessi dagli ordinatori della spesa, apponendovi il visto di riscontro contabile;
d) accertare i pagamenti effettuati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai fini di cui all'art. 19, secondo comma, del presente regolamento;
e) compilare trimestralmente la situazione riassuntiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, nonche' la situazione dei residui attivi e passivi;
f) curare i rapporti con le sezioni di tesoreria provinciale;
g) vigilare sulla regolarita' contabile delle gestioni dei consegnatari e dei cassieri;
h) effettuare le verifiche, previste dagli articoli 21 e 26 del presente regolamento, sulle gestioni dei cassieri e dei consegnatari;
i) trasmettere mensilmente al collegio dei revisori l'elenco dei titoli di spesa;
j) esaminare i rendiconti prodotti dal cassiere e dai funzionari delegati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
 
Art. 43.
Scritture contabili dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria
1. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria tiene le scritture cronologiche e sistematiche necessarie affinche' risultino in ogni loro particolare aspetto gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alla gestione di competenza e di cassa, sia in relazione alla consistenza patrimoniale ed alle sue variazioni.
2. Le scritture, tenute mediante un sistema informatizzato, debbono rilevare:
a) i movimenti cronologici di cassa riferiti al bilancio del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
b) gli accertamenti e gli impegni, distinti per capitolo, delle entrate e delle spese in modo cronologico;
c) le riscossioni ed i pagamenti, distinti per capitolo, delle entrate e delle spese;
d) le ritenute di ogni tipo operate sui pagamenti, distinte per capitoli;
e) nel conto dei residui, distinti per capitoli ed esercizio di provenienza, la consistenza all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere e da pagare.
3. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria tiene altresi' scritture sistematiche per la rilevazione della consistenza iniziale, delle variazioni e della consistenza finale degli elementi patrimoniali.
 
Art. 44.
Collegio dei revisori dei conti
1. E' istituito un collegio dei revisori dei conti, composto da un magistrato amministrativo, anche in quiescenza, che lo presiede, e da due membri iscritti all'albo dei revisori contabili. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, durano in carica quattro anni e non possono esser confermati.
2. Il collegio dei revisori:
a) effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria e patrimoniale, svolgendo, ove lo ritenga opportuno, le necessarie verifiche con la collaborazione del direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragio-neria;
b) esprime parere sul progetto di bilancio preventivo e sul conto finanziario, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili, e alla regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale;
c) puo' effettuare il riscontro degli atti relativi alle procedure contrattuali e formulare proprie osservazioni.
 
Art. 45.
Relazione del collegio dei revisori
1. Nella relazione del collegio dei revisori sul rendiconto annuale sono evidenziati:
a) l'andamento della gestione finanziaria e gli effetti di questa sulla consistenza dei beni patrimoniali;
b) le variazioni eventualmente apportate al bilancio nel corso dell'esercizio;
c) le variazioni intervenute nella consistenza dei beni.
2. Il collegio riferisce, altresi', sulla regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti ad esso sottoposti e dalle verifiche eventualmente effettuate nel corso dell'esercizio.
 
Art. 46.
Questioni interpretative
1. Gli uffici amministrativi possono rimettere al segretariato generale della giustizia amministrativa eventuali questioni relative ad interpretazione di norme di legge, di regolamento o di contratto. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su iniziativa del segretariato generale della giustizia amministrativa, puo' emanare direttive su questioni interpretative che investono situazioni di carattere generale.
 
Art. 47.
Norme finali e di prima applicazione
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, l'attivita' amministrativo-contabile dovra' essere comunque svolta nel rispetto dei principi generali di contabilita' pubblica.
2. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, a decorrere dal 1o gennaio 2001, sostituisce l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Dipartimenti provinciali del tesoro - Ragionerie provinciali dello Stato.
3. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 non si applicano i termini di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente regolamento.
 
Art. 48.
Entrata in vigore
1. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2001 le norme contenute nel regolamento approvato con delibera del 26 ottobre 2000, fatta salva la previsione di cui al comma successivo.
2. Entrano immediatamente in vigore dalla data di approvazione del presente regolamento le disposizioni concernenti la predisposizione del bilancio preventivo, nonche' le modifiche tecniche al regolamento di cui al comma 1, contenute negli articoli: 3, comma 6, limitatamente alla costituzione di un fondo di cassa presso l'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa; 8, comma 1; 9, comma 2; 13, commi 2, lettera e), e 4 ; 15; 17, comma 2; 19, commi 2, 4 e 5; 20; 21; 23, commi 1 e 5; 26, comma 1; 42, comma 3; 44, comma 2, lettera a); 45, comma 2. Sono altresi' immediatamente abrogati gli articoli 15, commi 3 e 4; 20, comma 4; 42, comma 3, lettera a); del regolamento di cui al comma 1.
3. Il regolamento che forma oggetto della presente deliberazione entra in vigore nella sua interezza il 1o gennaio 2002.
Cosi' deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle sedute del 21 giugno e del 5 luglio 2001.
Roma, 21 giugno e 5 luglio 2001
Il presidente: Laschena
 
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