Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2001 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
COMUNICATO |
Accordo nazionale 23 gennaio 2001 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito stipulato tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Organizzazioni Sindacali FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UIL C.A., valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/9 del 22 febbraio 2001. |
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Il 23 gennaio 2001, in Roma tra - l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e - la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi); - la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (Falcri); - la Federazione Nazionale del Personale dell'Area Direttiva del Credito (Federdirigenticredito); - la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FibaCisl); - la Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito (FisacCgil); - il Sindacato Personale Direttivo e Aree Professionali di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub); - Uil Credito e Assicurazioni (Uil C.A.); premesso che: - in sostituzione dei verbali di accordo ABI del 27 aprile e 20 maggio 1994 e dell'accordo ACRI 23 maggio 1991 e successive integrazioni, le Parti intendono dare attuazione con il presente accordo alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, che ha la finalita' di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all'art. 1, primo comma, della legge stessa; - l'art. 1, secondo comma, lett. c) di detta legge, include tra i servizi pubblici essenziali i servizi di erogazione effettuati anche a mezzo del servizio bancario, per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonche' gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti; - le Parti intendono concordare sentite le Associazioni degli utenti riconosciute ai sensi della 1. 30 luglio 1998, n. 281 quanto previsto all'art. 2, secondo comma, della stessa legge; - quanto previsto dal presente accordo deve essere osservato, oltre che nei confronti delle aziende esercenti il servizio bancario di erogazione di emolumenti retributivi e di quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, anche nelle imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di settore che svolgono attivita' strumentali (centri di elaborazione dati, centri servizi e Internet), si e' convenuto quanto segue: Art. 1. La premessa costituisce parte integrante dell'accordo. |
| Art. 2. In tema di procedure di raffreddamento le Parti confermano le norme tempo per tempo previste dai contratti nazionali di settore (a titolo esemplificativo le procedure in caso di rinnovo del contratto nazionale, di tensioni occupazionali, di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni, ivi comprese le fusioni, di confronto a livello di gruppo, di contrattazione integrativa aziendale). |
| Art. 3. Le Organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano a non proclamare scioperi nella giornata di mercoledi', ovvero se festiva nel giorno lavorativo immediatamente successivo. Tale impegno comprende anche la giornata lavorativa precedente, limitatamente ai turni di lavoro dei centri servizi e dei servizi informatici e Internet che si effettuano dopo le 17,00 e comunque all'ultimo turno di lavoro dei medesimi; detto impegno si intende comunque limitato a 24 ore consecutive. Le medesime Organizzazioni sindacali, fermo quanto sopra, si impegnano, altresi', a non proclamare scioperi che superino le 48 ore consecutive, in particolare in prossimita' delle festivita', e comunque tali da determinare la sospensione dei servizi per piu' di 4 giorni consecutivi. Detta regola va osservata anche nel caso di proclamazioni da parte di Organizzazioni sindacali diverse, al fine di evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuita' dei servizi. L'ABI prende atto degli impegni di cui al presente articolo. |
| Art. 4. e' fatto obbligo alle Organizzazioni sindacali che intendono proclamare uno sciopero di esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, avanzando apposita richiesta: - al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora si tratti di vertenze collettive nazionali di settore. Copia della comunicazione della richiesta delle Organizzazioni sindacali deve contemporaneamente essere trasmessa per conoscenza all'ABI; - alla Commissione nazionale, composta da rappresentanti di ABI e delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali che intendono proclamare lo sciopero, qualora si tratti di vertenze collettive aziendali. I componenti della Commissione nazionale potranno delegare la propria attivita' anche a loro rappresentanti a livello locale. Il tentativo di conciliazione di cui al presente articolo deve esaurirsi nei cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta delle Organizzazioni sindacali. L'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione si ritiene comunque adempiuto qualora l'incontro conciliativo delle Parti non sia intervenuto nei cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta delle Organizzazioni sindacali. |
| Art. 5. I soggetti che promuovono lo sciopero devono darne preavviso per iscritto all'Azienda e all'apposito Ufficio costituito presso l'Autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art.8, della legge n. 146 del 1990, che ne cura l'immediata trasmissione alla Commissione di Garanzia, almeno 10 giorni prima, dando notizia dell'esperimento con esito negativo del tentativo di conciliazione di cui all'articolo che precede e precisando la data e la durata (con indicazione dell'inizio e del termine) dello stesso, le modalita' di attuazione, nonche' le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro, onde consentire alle Aziende interessate di predisporre le misure previste dalla legge. Nel caso di sciopero nazionale della categoria proclamato in relazione, o meno, a scioperi nazionali interconfederali dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e indetto con modalita' non suscettibili di ulteriore gestione o articolazione a livello locale, le Organizzazioni sindacali medesime si impegnano ad assolvere l'obbligo del preavviso in alternativa alle modalita' di cui al primo comma tramite comunicazione delle predette Segreterie nazionali (contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma stesso) agli organi nazionali di informazione (Agenzie di stampa di primaria importanza, televisione, radio, almeno 5 quotidiani a diffusione nazionale). Affinche' detti organi diramino la notizia almeno 10 giorni prima dello sciopero, la comunicazione sara' inoltrata agli stessi via fax non oltre le ore 17.00 del giorno antecedente il periodo di preavviso indicato al primo comma del presente articolo. Copia delle comunicazioni suindicate verra' contemporaneamente fatta pervenire per conoscenza all'ABI. L'ABI prende atto dell'impegno di cui sopra. |
| Art. 6. Le Parti si danno atto che non costituisce forma sleale di azione sindacale la revoca spontanea di uno sciopero intervenuta prima che sia stata data informazione all'utenza e cioe' almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero medesimo, salvo che sia intervenuto un accordo fra le Parti, ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di Garanzia, o dell'Autorita' competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146 del 1990. Tale revoca deve essere effettuata nelle stesse forme con cui e' stato preavvisato lo sciopero. |
| Art. 7. I lavoratori che si astengono dal lavoro in relazione ad uno sciopero proclamato in violazione delle norme di cui al presente accordo, sono soggetti a sanzioni disciplinari oggettivamente e soggettivamente proporzionate alla gravita' dell'infrazione ai sensi delle norme di legge e contrattuali (ivi compresa la multa), con esclusione delle misure estintive del rapporto. I provvedimenti disciplinari applicati nei confronti di coloro che si astengano dal lavoro in relazione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della sua durata e/o modalita' di attuazione o delle relative motivazioni, non costituiscono precedente, ai fini della recidiva, agli effetti di eventuali sanzioni disciplinari per infrazioni diverse da quelle previste dall'art. 4, 1o comma della legge n. 146 del 1990. |
| Art. 8. Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con delibere e orientamenti della Commissione di garanzia. |
| Art. 9. Le eventuali questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle norme del presente accordo saranno congiuntamente esaminate dalle Parti, su iniziativa di una di esse, per un tentativo di amichevole definizione. |
| Art. 10. Il presente accordo, attuativo della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, sostituisce a tutti gli effetti gli accordi in premessa, ha carattere sperimentale e sara' sottoposto a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti dopo due anni di vigenza dell'accordo medesimo. Per quant'altro non disciplinato dalla presente intesa vale quanto previsto dalla menzionata legge. Chiarimento a verbale Le Parti si danno atto che la procedura per l'esperimento della fase di verifica sulla conformita' delle richieste sindacali ai demandi stabiliti dal Cap. VII, lett. B, punto 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 luglio 1999, durera' - nell'ambito dei tre mesi di cui all'art. 156, 3o alinea, del ccnl ABI 19 dicembre 1994 - un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale). Detta procedura verra' riportata nel testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999. |
| DICHIARAZIONE DELLE OO.SS. IN CALCE ALL'ACCORDO DEL 23 GENNAIO 2001 Le OO.SS. stipulanti ad ulteriore chiarimento ed in osservanza delle previsioni di legge, dichiarano che la durata di un'azione di sciopero inerente ciascuna proclamazione, avra' quale termine massimo 45 giorni di calendario, ivi comprese le procedure di conciliazione e di preavviso. In tale ambito temporale, la proclamazione di sciopero dovra' ovviamente rispettare le previsioni di cui all'art. 3 dell'accordo stipulato con ABI il 23 gennaio 2001. Oltre tale termine occorrera' riattivare le procedure di conciliazione. |
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