Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2001 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Accordi nazionali 3 novembre 2000 e successivi accordi integrativi 19 dicembre 2000 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito stipulati - con identico contenuto e separatamente - tra l'Ufficio Italiano Cambi (UIC) e le Organizzazioni Sindacali FISAC-CGIL, FIBA-CISL e UILCA-UIL; FALBI e SIBC; UGL; SINDIRETTIVO BANCA CENTRALE, valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/38 del 10 maggio 2001.

Il giorno 3 novembre 2000 l'Amministrazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi e la FISAC-CGIL la FIBA-CISL la UILCA-UIL la FALBI il SIBC la UGL Credito il SINDIRETTIVO BANCA CENTRALE hanno stipulato - separatamente - il seguente accordo per adeguare la disciplina pattizia attuativa nell'Ufficio della legge 146/1990 (recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) alle nuove previsioni in materia di cui alla L. 11.4.2000, n. 83. Protocollo d'accordo negoziale tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e le Organizzazioni Sindacali presenti nell'Ufficio, ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. 1. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche per la tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificita' del servizio assicurato dall'Ufficio Italiano dei Cambi, saranno assicurate, nell'ambito di ogni mese, tutte le prestazioni lavorative nella Divisione Operazioni delle Pubbliche Amministrazioni funzionalmente preposta al pagamento degli stipendi e delle pensioni ai cittadini residenti all'estero, e nelle strutture funzionalmente connesse indicate al successivo punto 3, nei periodi di seguito indicati: - durante la prima decade una giornata lavorativa; - durante la seconda decade una giornata lavorativa; - durante la terza decade una giornata lavorativa nei mesi dispari e due giornate lavorative nei mesi pari. Dichiarazione a verbale Le parti ritengono che le disposizioni di cui al punto 1 - pur senza fissare precisi intervalli tra uno sciopero e l'altro - consentono di raggiungere le finalita' perseguite con le previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 146/1990 e successive modifiche in tema di intervalli minimi tra scioperi (cosiddetta "rarefazione oggettiva"), considerato che dette disposizioni assicurano l'operativita' dell'Ufficio in un prestabilito numero minimo di giornate in ogni mese. 2. Durante le giornate di operativita' di cui al precedente punto, possono essere indette astensioni dal lavoro per un periodo antimeridiano pari o inferiore ad un'ora purche' non siano articolate "a scacchiera" tra i settori interessati. Nel caso di pluralita' di proclamazioni da parte dei sindacati sara' considerata validamente indetta la prima proclamazione di cui l'Ufficio abbia ricevuto formale comunicazione. Ogni astensione dal lavoro riguardante le strutture soggette alla presente disciplina deve essere portata a conoscenza dell'Ufficio (con formale comunicazione al Servizio Personale) con un preavviso di almeno 10 giorni, con indicazione della data e della durata (precisando l'inizio e il termine), delle modalita' di attuazione e delle motivazioni della stessa astensione, per consentire all'Amministrazione di predisporre le misure previste dalla legge. Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno altresi' all'Ufficio, senza indugio, eventuali scioperi proclamati con il previsto preavviso dalle Confederazioni o Federazioni di appartenenza ai quali intendano aderire. Il Servizio Personale, ricevuta notizia di scioperi, ne dara' immediata. formale comunicazione a tutte le Organizzazioni Sindacali ai fini del rispetto delle giornate di operativita' previste dal presente accordo. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a dare tempestiva comunicazione, nei modi sopra indicati, delle eventuali revoche di scioperi. Prima della programmazione di astensione dal lavoro riguardanti le strutture soggette alla presente disciplina vanno esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione. A tal fine le Organizzazioni Sindacali comunicano formalmente all'Ufficio (Servizio Personale) l'intenzione di proclamare le astensioni dal lavoro con la richiesta di attivazione delle preventive procedure di raffreddamento e di conciliazione precisando i motivi oggetto delle controversie. L'Ufficio (Servizio Personale) convoca i sindacati interessati per un incontro conciliativo da tenersi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di attivazione della procedura. Tenuto tale incontro si riterra' adempiuto l'obbligo di attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma, della legge 146/1990 e successive modifiche, secondo cui, "se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga" presso le autorita' competenti ivi indicate. Nella comunicazione di proclamazione dello sciopero le Organizzazioni Sindacali dovranno precisare l'avvenuto esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione. Le parti convengono sull'opportunita', ove ne ricorrano le condizioni. di incontrarsi al fine di tentare la composizione del conflitto durante il periodo di preavviso richiesto dalla legge 146/1990 e successive modifiche. 3. Sono da ritenere funzionalmente connessi all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge 146/1990 i seguenti Servizi dell'Ufficio: - Servizio Operazioni in Cambi; - Servizio Applicazioni e Strumenti Informatici; - Servizio Organizzazione e Servizi Generali. L'operativita' delle strutture suddette sara' limitata alle funzioni ed alle persone strettamente necessarie alla garanzia delle prestazioni indispensabili, secondo quanto specificato nell'elenco allegato. Dette persone saranno individuate con congruo anticipo dalle Direzioni dei rispettivi Servizi tra quelle addette in possesso dei necessari requisiti di professionalita', seguendo criteri di rotazione basati sulla maggiore anzianita' di servizio, nel senso che la rotazione iniziera' a partire da quelle da piu' lungo tempo addette alle funzioni interessate. 4. Il dipendente che si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalita' di attuazione o delle motivazioni o che - nelle giornate di operativita' - non presti attivita' lavorativa nella struttura di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attivita' lavorativa ai sensi del punto 3, non ottemperi, e' soggetto a sanzioni disciplinari - proporzionate alla gravita' dell'infrazione - ai sensi del Titolo X, Parte I^ e del Titolo XI Parte II^, del Regolamento del Personale, con esclusione delle misure estintive del rapporto (destituzione). Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio si astenga dal lavoro in adesione a uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalita' di attuazione o delle motivazioni e' inflitta, con provvedimento del Direttore Generale la sanzione della multa pari a quattro ore di trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo. Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio nelle giornate di operativita' non presti attivita' lavorativa nella struttura di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attivita' lavorativa ai sensi del punto 3, non ottemperi, e' inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari all'intero trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la sanzionabilita' dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalita' di esercizio dello sciopero predeterminate nella programmazione sindacale e' subordinata alla valutazione negativa, da parte della commissione di garanzia del comportamento dell'Organizzazione Sindacale proclamante. 5. Le previsioni del presente accordo non si applicano nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della legge 146/1990.

OPERATIVITA' DELLE STRUTTURE
FUNZIONALMENTE CONNESSE
ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABIL1
(ART. 1, comma 1o L. 146/1990)

SERVIZIO OPERAZIONI IN CAMBI Direzione: 1 dirigente Divisione Analisi e Contrattazione in Cambi e Titoli Esteri Titolare o sostituto + 30% degli addetti Ufficio Posizioni e Regolamenti Internazionali Titolare o sostituto + 30% degli addetti

SERVIZIO APPLICAZIONI E STRUMENTI INFORMATICI Direzione: 1 dirigente Divisione Sistemi Titolare o sostituto + 30% degli addetti Divisione Sviluppo e Informatica d'Utente Titolare o sostituto + 30% degli addetti Ufficio Sicurezza e Collegamenti Telematici Titolare o sostituto + 30o/o degli addetti

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI Direzione: 1 dirigente Divisione Servizi Generali Settore Portineria: Titolare o sostituto + 30% degli addetti Settore Accettazione e Apertura Corriere: Titolare o sostituto + 30% degli addetti Divisione Approvvigionamenti, Appalti e Manutenzione Titolare o sostituto + 30% degli addetti
 
Allegato
NOTA INTEGRATIVA DELL'ACCORDO SULL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI SCIOPERO Il giorno 19 dicembre 2000 l'Amministrazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi e la FISAG-CGIL la FIBA-CISL la UILCA-UIL la FALBI il SIBC la UGL Credito il SINDIRETTIVO BANCA CENTRALE - considerato che l'art. 2 comma 2 della legge n. 146/1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, come modificato dalla legge n.83/2000, stabilisce che nella disciplina pattizia attuativa delle previsioni di legge in materia vengano previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero; - tenuto conto che, in adempimento di tale previsione di legge, gli accordi negoziali del 3 novembre u.s. prevedono l'esperimento di un incontro conciliativo tra le parti, preventivo alla proclamazione dell'astensione dal lavoro; - tenuto conto altresi' che ai sensi del D.lgs. n. 319/1998 l'ordinamento del personale dell'Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito: Ufficio) e' disciplinato dal Consiglio in conformita' dell'ordinamento stabilito per i dipendenti della Banca d'Italia, fatte salve le specificita' organizzative dello Ufficio stesso, e che quindi solo con riferimento alle materie riconducibili a tali specificita' il medesimo dispone di autonomia negoziale, si danno reciprocamente atto che la procedura di conciliazione e di raffreddamento prevista dai menzionati accordi verra' attivata unicamente con riferimento a controversie su materie riconducibili alle specificita' organizzative dell'Ufficio, per le quali soltanto sussiste l'autonomia negoziale delle parti.
 
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