Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 9 agosto 2001 |
Assegnazione alla regione Liguria delle risorse gia' attribuite ai comuni capoluogo della medesima regione, per l'esercizio delle funzioni di concessione degli emolumenti agli invalidi civili. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante: "Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000, recante: "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, recante: "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Liguria e agli enti locali della regione"; Visto l'art. 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riconosce alle regioni la possibilita' di attribuire all'INPS l'esercizio della potesta' concessiva dei trattamenti di invalidita' civile, sulla base di specifici accordi stipulati tra le regioni stesse e l'INPS; Vista la legge regionale della Liguria 10 febbraio 1999, n. 5, recante: "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nelle materie tutela della salute e servizi sociali", cosi' come modificata e integrata dalla legge regionale 2 aprile 2001, n. 7; Visto in particolare l'art. 26-bis della citata legge regionale n. 5 del 1999, il quale stabilisce che la regione, d'intesa con i comuni, si avvale dell'INPS per lo svolgimento delle funzioni concessorie degli emolumenti a favore degli invalidi civili, fino alla data di attuazione del riordino degli emolumenti stessi; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, il quale stabilisce che entro il 31 dicembre 2001 alle eventuali modifiche nell'attribuzione delle risorse finanziarie tra le regioni, le province e i comuni, conseguenti all'emanazione di leggi regionali successive al 1 gennaio 2001, per le funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si provvede, su proposta della Conferenza unificata, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'interno; Vista la richiesta avanzata dalla regione Liguria con nota dell'11 aprile 2001 di modificare l'attribuzione delle risorse finanziarie trasferite per l'esercizio delle funzioni in materia di concessione degli emolumenti a favore degli invalidi civili a seguito della modifica legislativa apportata con la citata legge regionale n. 7 del 2001; Vista la delibera n. 611 della giunta regionale della Liguria, adottata nella seduta del 6 giugno 2001, con la quale vengono disciplinate le modalita' con le quali la regione si avvarra' dell'INPS per lo svolgimento delle funzioni in materia di concessione degli emolumenti a favore degli invalidi civili; Vista la proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali, presentata nella seduta del 24 aprile 2001, di modificare l'attribuzione delle risorse finanziarie trasferite per l'esercizio delle funzioni in materia di concessione degli emolumenti a favore degli invalidi civili, sulla base della richiesta della regione Liguria; Acquisita l'intesa del Ministro dell'interno, prevista dall'art. 8 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, comunicata con nota n. 1935 del 20 luglio 2001; Decreta: Art. 1. 1. Le risorse finanziarie pari a L. 127.331.235, gia' attribuite ai comuni capoluogo della regione Liguria per l'esercizio delle funzioni di concessione degli emolumenti agli invalidi civili con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, recante: "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Liguria e agli enti locali della regione", cosi' come indicate nelle tabelle A ed E del medesimo decreto, sono assegnate alla regione Liguria che, sulla base dell'art. 26-bis della legge regionale n. 5 del 1999, ha stabilito di avvalersi dell'INPS per lo svolgimento delle funzioni predette. 2. A seguito della modifica nell'attribuzione delle risorse finanziarie disposta dal comma 1, la tabella A, allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, e' sostituita con la tabella allegata al presente decreto. E' eliminato il prospetto relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie ai comuni capoluogo della regione Liguria, per la materia relativa agli invalidi civili, di cui alla tabella E allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000. 3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvedera' alle necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2001 Il Ministro: Tremonti |
| Tabella A ----> Vedere Tabella a pag. 9 della G.U. <---- |
|
|
|