Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIRETTIVA 1 agosto 2001
Direttiva per il cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2001.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 274 del 24 maggio 2001, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2001, n. 158;
Visto l'art. 2, comma 2 dello stesso decreto ministeriale, che prevede l'emanazione di direttive relative alle modalita' di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi nonche' ai criteri di erogazione del contributo;
Viste le deliberazioni del CNCU n. 16/01 dell'11 aprile 2001 e l'estratto del verbale del CNCU n. 16 del 20 giugno 2001 con le quali lo stesso ha stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale 24 maggio 2001, n. 274, di destinare la somma di lire 300 milioni al cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del cofinanziamento ammissibile nonche' di fissare in lire 30 milioni il limite massimo del contributo erogabile;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, ed, in particolare, l'art. 4, comma 2, che stabilisce che il CNCU "si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato";
E m a n a
la seguente direttiva:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) legge: legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;
b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi;
c) CNCU: Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
d) associazione: associazione di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, cosi' come definita all'art. 2, lettera b), della legge 30 luglio 1998, n. 281;
e) programmi: programmi di informazione e di orientamento promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi, relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore;
f) Direzione generale: Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attivita' produttive.
 
Art. 2.
Modalita' di presentazione delle richieste di cofinanziamento
1. La richiesta di cofinanziamento al CNCU deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione e deve pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo: Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori, via Molise, 2 - 00187 Roma.
2. I plichi contenenti le richieste devono pervenire entro le ore 13 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente direttiva. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro di spedizione.
3. Le richieste di cofinanziamento relative ai programmi che le associazioni intendono realizzare devono contenere una descrizione generale dell'iniziativa con l'indicazione dei seguenti elementi:
a) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione;
b) ambito territoriale interessato;
c) risultati migliorativi attesi e previsione di indicatori per la loro misurazione.
4. Ai fini della valutazione, secondo i criteri definiti dall'art. 3 del decreto, le richieste devono essere, altresi', corredate:
a) da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce di spesa, il preventivo dei costi, nonche' l'indicazione delle fonti di copertura dell'iniziativa;
b) da una dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione, in cui l'associazione richiedente si impegna a provvedere alle spese non coperte dal cofinanziamento di cui al decreto ne' da eventuali altri contributi con questo cumulabili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto medesimo;
c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dal rappresentante legale dell'associazione, in cui sono specificati i programmi ammessi anche a ulteriori programmi di finanziamento o per i quali e' stata presentata la relativa richiesta, ai sensi dell'art. 6 del decreto, per i quali dovra' indicarsi, a pena di revoca del contributo, gli estremi della richiesta, l'eventuale relativo provvedimento di approvazione, l'ammontare ammesso ovvero l'indice di ammissibilita' per i programmi per i quali e' ancora in corso il procedimento di erogazione, nonche' il costo complessivo dichiarato. Se per i programmi presentati per il cofinanziamento ai sensi del decreto non sono state presentate o ottenute ulteriori richieste di finanziamento deve essere resa, a cura del rappresentante legale dell'associazione richiedente, dichiarazione negativa.
5. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal rappresentante legale dalla quale risulti che, alla data della presentazione, l'associazione:
a) e' costituita regolarmente;
b) e' in regola con la tenuta dei libri contabili;
c) ha approvato il bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente la richiesta;
d) opera nell'ambito della tutela dei consumatori e degli utenti;
e) non persegue fini di lucro.
6. Ogni plico contenente la richiesta di cofinanziamento e la relativa documentazione deve recare, oltre alla data di spedizione, la dicitura: "legge n. 57/2001 - Programmi di informazione dei consumatori".
 
Art. 3.
Requisiti di ricevibilita'
1. L'ufficio C3 della Direzione generale effettua l'istruttoria delle richieste presentate dalle associazioni al fine di valutare la loro ricevibilita' in relazione alla documentazione prodotta.
2. L'ufficio C3 ha facolta' di richiedere la regolarizzazione o l'integrazione delle richieste, per i soli aspetti formali e documentali, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento delle stesse. L'associazione dovra' ottemperare entro i dieci giorni successivi, decorrenti dalla data del ricevimento della richiesta; decorso invano tale termine la domanda sara' considerata irricevibile.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle richieste di cofinanziamento l'ufficio C3 conclude l'istruttoria e le trasmette, corredate di tutta la documentazione, alla commissione di cui al successivo art. 5 della presente direttiva.
4. Nel caso di richiesta di regolarizzazione o di integrazione documentale, il predetto termine di trenta giorni viene sospeso e riprende a decorrere dalla data del ricevimento della risposta.
 
Art. 4.
Requisiti di idoneita' dei programmi
1. In attuazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 3 del decreto, la commissione di cui all'art. 5 della presente direttiva assegna il punteggio ai programmi in base ai seguenti parametri:
a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative ai fini dell'orientamento da parte dell'utente su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi, fino a 15 punti;
b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli, fino a 10 punti;
d) rilevanza territoriale del programma, fino a 10 punti;
e) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l'adeguamento di siti informativi telematici, fino a 5 punti;
f) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti, fino a 5 punti;
g) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una informazione coordinata, fino a 5 punti.
2. Sono dichiarati idonei ad essere ammessi al cofinanziamento i programmi che superano il punteggio minimo di 35.
 
Art. 5.
Commissione di valutazione
1. La commissione di cui all'art. 4 del decreto e' nominata con decreto a firma del direttore generale.
2. La commissione verifica l'idoneita' di ciascun programma a realizzare l'obiettivo prefissato, in base ai parametri di cui all'articolo precedente. La commissione redige processo verbale delle sedute.
3. La commissione decide entro quindici giorni dal ricevimento delle richieste da parte dell'ufficio C3.
 
Art. 6.
Criteri di erogazione del contributo
1. Sulla base della valutazione della commissione, il CNCU, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto, concede il contributo per ogni singolo programma ammesso. Il contributo non puo' superare il 70% della spesa totale ed il limite massimo di 30 milioni di lire per programma ed e' erogato con le seguenti modalita':
40% entro trenta giorni dalla concessione;
60% a seguito dell'approvazione del rendiconto finale, da effettuare entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso.
2. Se l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione dei programmi risulta dal rendiconto inferiore a quello preso a base per la concessione del cofinanziamento, lo stesso e' ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.
3. Se le disponibilita' finanziarie non consentono la concessione dei contributi nella misura massima, il CNCU applica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, una riduzione percentuale in eguale misura per i programmi dichiarati idonei.
4. E' fatto obbligo alle associazioni di presentare il rendiconto finale relativo al programma ammesso al cofinanziamento, nonche' una relazione esplicativa e riepilogativa delle attivita' poste in essere, entrambi firmati dal rappresentante legale dell'associazione, entro sessanta giorni dalla data di avvenuta realizzazione del programma stesso. L'omessa presentazione del rendiconto finale e della relazione o l'eventuale negativa valutazione degli stessi, da parte del CNCU, comportano la revoca del contributo corrisposto e l'obbligo, da parte del soggetto beneficiario, della restituzione delle somme gia' ricevute, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato.
5. La liquidazione a saldo del contributo avviene previa verifica della documentazione di spesa e della conformita' del programma realizzato a quello ammesso attraverso la valutazione del rendiconto finale da parte del CNCU, che potra' avvalersi, ai fini dell'istruttoria, della collaborazione dell'ufficio C3.
 
Art. 7.
Spese ammissibili
1. Ai fini della valutazione delle spese sulla base delle quali e' erogato il contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto, si precisa che si intendono:
a) per spese direttamente imputabili, i costi generati direttamente dal programma e fondamentali per la sua realizzazione;
b) per costi per consulenze professionali per la redazione del progetto, i costi necessari alla elaborazione e alla stesura del programma; sono ammesse al cofinanziamento le altre spese di consulenza sostenute nel corso della realizzazione del programma solo se prestate da imprese e societa', anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese della camera di commercio, industria ed artigianato, o da enti pubblici o privati aventi personalita' giuridica, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto;
c) per spese relative al personale, quelle riferite al personale impegnato nella realizzazione del programma, in ordine alle quali devono essere fornite informazioni precise relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonche' alla durata dell'impiego di ciascun addetto nel programma; tali spese devono essere espresse in costi unitari per giorno di lavoro dedicato al programma, non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella localita' in cui si svolgono i lavori, ne' essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata in relazione alla localita';
d) per spese generali, le spese che non hanno una destinazione specifica, di cui non e' possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attivita', come ad esempio illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere ecc. Ai fini della erogazione del contributo deve essere fornita una precisa indicazione della base di calcolo applicata per lo scorporo delle spese direttamente afferenti al programma;
e) relativamente ad eventuali spese di viaggio sostenute per la realizzazione del programma deve essere indicata la base di calcolo.
3. Le spese sostenute per il programma devono essere dichiarate al netto di I.V.A.
La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 agosto 2001
Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2001 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 25
 
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