Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 3 luglio 2001
Delega di funzioni del Ministro al Sottosegretario di Stato alla Difesa, on. Salvatore Cicu.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della Difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed il relativo regolamento di attuazione;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, in materia di norme per l'istituzione del servizio militare professionale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante le disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, concernente la nomina del Ministro della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, con il quale l'on. Salvatore Cicu e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Difesa;
Decreta:
Art. 1.
Il Sottosegretario di Stato on. Salvatore Cicu e' delegato:
a trattare le questioni di cooperazione internazionale per l'area del vicino e Medio Oriente, del Sud-Est Asiatico e del Pacifico;
a curare le relazioni con le organizzazioni sindacali del personale civile e quelle con gli organismi di rappresentanza del personale militare nonche' a rappresentare il Ministero della difesa nei rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica e con le altre amministrazioni pubbliche, per il personale stesso;
a sovraintendere e coordinare le problematiche connesse con la riorganizzazione dell'area tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa;
alla trattazione delle problematiche derivanti dall'impiego del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali ed alle lavorazioni, nonche' di personale delle ditte assuntrici di servizi generali e di manutenzione presso il Ministero della difesa;
alla trattazione delle problematiche connesse con il miglioramento della qualita' della vita nelle caserme sia dal punto di vista infrastrutturale, sia dei servizi e delle attivita' ricreative e culturali;
a seguire la problematica relativa al reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari di truppa delle Forze armate congedanti al termine della ferma contratta ed i conseguenti provvedimenti di competenza della struttura di cui all'art. 5 della legge 14 novembre 2000, n. 331;
per i decreti di costituzione di enti e distaccamenti di organismi militari ai sensi dell'art. 3 del R.A.U.;
alla trattazione dei provvedimenti concernenti i circoli, le mense ed i C.R.D.D.;
all'approvazione dei bilanci delle casse ufficiali e sottufficiali, nonche' alla emanazione di altri provvedimenti relativi alle stesse;
al controllo sull'utilizzo dei contributi, concessi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 da parte degli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui alla tabella A allegata alla stessa legge, per le problematiche relative a detti enti, ivi incluso lo sviluppo dei programmi e iniziative per il rafforzamento del loro legame con le istituzioni militari;
a curare le problematiche residue connesse all'avvenuto trasferimento di competenze in materia di obiezione di coscienza e servizio civile dalla direzione generale della leva all'Ufficio nazionale per il servizio civile costituito ai sensi delle leggi numeri 230/1998 e 64/2001.
Al Sottosegretario di Stato medesimo e' delegata altresi' la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale dell'Esercito italiano, ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.
 
Art. 2.
Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la Difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve previamente essere concordata con il Ministro.
 
Art. 3.
Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e integrazioni e della legge 18 marzo 1997, n. 25:
gli atti normativi;
gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;
gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;
le determinazioni di indirizzo politico;
gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;
gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonche' l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;
gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;
gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, societa', commissioni e comitati, nonche' gli atti di nomina degli addetti militari presso le ambasciate, e gli organismi internazionali;
i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri
gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;
le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;
gli atti e i provvedimenti riguardanti l'arma dei Carabinieri;
gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.
 
Art. 4.
Il Sottosegretario di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformita' agli stessi, e' delegato ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per le attivita' richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega o su altre tematiche di volta in volta indicate, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2001
Il Ministro: Martino Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 11 Difesa, foglio n. 153
 
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