Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 agosto 2001
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, e del regolamento (CE) n. 1092/2001 che reca modalita' di applicazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992 recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione del 30 maggio 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee", con il quale si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si attua con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per il settore di competenza;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
Considerata la necessita' di dettare disposizioni per l'applicazione della regolamentazione comunitaria relativa all'erogazione degli aiuti ai produttori che consegnano agrumi alla trasformazione, con effetto immediato, anche ai fini dei prescritti controlli, attesa la campagna in corso per taluni prodotti;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 26 luglio 2001;
Decreta:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Il presente decreto detta disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione del 30 maggio 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, con riguardo ai seguenti aspetti:
a) regime di aiuto alle organizzazioni dei produttori, che consegnano arance, limoni, mandarini, clementine, pompelmi, pomeli e satsuma di origine comunitaria, al fine di ottenere succhi o segmenti, di cui all'art. 1 del regolamento (CE) 2202/96;
b) contratti stipulati tra le organizzazioni dei produttori, riconosciute e prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, e i trasformatori;
c) adempimenti delle parti contraenti;
d) sistema di controlli e relative risultanze.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) "organizzazioni di produttori": le organiz-zazioni di produttori, di seguito denominate OP, di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo;
b) "associazione di organizzazione di produttori": le associazioni di cui all'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;
c) "singoli produttori": qualsiasi persona fisica o giuridica che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori;
d) "regolamento": il regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione del 30 maggio 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96;
e) "trasformatore": un'impresa di trasformazione che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilita', uno o piu' stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o piu' prodotti, di cui all'art. 1 del regolamento, ivi comprese le OP che autotrasformano il prodotto dei propri soci;
f) "contratti": i contratti di cui all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96;
g) "quantita'": la quantita' di materia prima espressa in peso netto, salvo indicazione contraria;
h) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole e forestali;
i) "regione": la regione o la provincia autonoma competente per territorio;
l) "organismo pagatore": l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e gli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme nazionali;
m) "organismi di rappresentanza nazionali": organismi di rappresentanza delle OP e dei trasformatori o organizzazioni interprofessionali riconosciute.
 
Art. 3.
Campagne
1. Le campagne di commercializzazione e i periodi di consegna per arance, mandarini, clementine, satsuma, pompelmi, pomeli e limoni sono definiti dall'art. 2, paragrafi 1) e 2), del regolamento, come di seguito enunciato:
a) campagne di commercializzazione per le arance, i mandarini, le clementine, i satsuma, i pompelmi e i pomeli dal 1 ottobre al 30 settembre;
b) campagna di commercializzazione per i limoni dal 1 giugno al 31 maggio;
c) periodo di consegna per i mandarini, le clementine e i satsuma dal 1 ottobre al 30 giugno;
d) periodi di consegna per le arance, i pompelmi, i pomeli ed i limoni coincidenti con le rispettive campagne di commercializzazione.
 
Art. 4.
Gestione regime aiuti
1. Al fine di dare attuazione all'art. 7 del regolamento, concernente le esigenze conoscitive, i trasformatori e le OP che intendono partecipare al regime sono iscritti in un apposito elenco nazionale, previa valutazione della regione.
2. I trasformatori di agrumi ai fini della prima iscrizione nel predetto elenco per la campagna 2001/2002 presentano apposita domanda, conforme alle indicazioni di cui al comma 4, alla regione entro il 30 settembre 2001.
3. I nuovi trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto per la campagna 2002/2003 e successive, presentano apposita domanda di iscrizione alla regione, dandone comunicazione al Ministero, antecedentemente la campagna interessata, rispettivamente entro il 31 marzo per i limoni e 15 luglio per arance, clementine, mandarini, satsuma, pompelmi e pomeli.
4. La domanda, di cui ai commi 2 e 3, contenente informazioni sull'attivita' di trasformazione, specificando i derivati ottenuti e sul numero degli stabilimenti con la loro esatta ubicazione nonche' la dichiarazione di impegno a consentire l'accesso agli incaricati del controllo, e' corredata dalla seguente documentazione:
a) indicazione del tipo di materia prima oggetto della trasformazione;
b) planimetria di ciascuno stabilimento con la dislocazione degli impianti di trasformazione;
c) relazione tecnica per ciascuna linea di lavorazione, recante: indicazione della capacita' oraria di estrazione, di pastorizzazione e di concentrazione dei succhi, sulla base delle indicazioni dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento; elenco dei macchinari e delle attrezzature ritenute indispensabili ai fini dell'attivita' di trasformazione, in particolare, presenza di bilico automatico oppure bilico a funzionamento non automatico con stampante, di silos o vasche per la conservazione degli agrumi, idonei alla piombatura, di magazzini, di attrezzature, quali silos contenenti succo, dotati di specifiche apparecchiature di misurazione per constatare il quantitativo di prodotto in essi contenuto, nonche' di celle frigorifere adatte per la conservazione dei succhi surgelati; i recipienti contenenti i derivati della trasformazione recano un cartellino con l'indicazione della tipologia e della quantita' di prodotto in esso contenuti;
d) dichiarazione comprovante la libera disponibilita' degli stabilimenti e degli impianti;
e) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;
f) atto costitutivo e statuto della societa';
g) estremi di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con vigenza;
h) estremi di autorizzazione sanitaria vigente con esplicito riferimento all'impianto di depurazione delle acque di scarico ed alle condizioni igieniche dei locali di trasformazione di ciascuno stabilimento;
i) attestazione relativa alla disponibilita' di macchinari, atti alla refrigerazione e frigoconservazione del succo ovvero di tecnologie necessarie nel caso di produzione di succhi naturali bevibili nonche' di pastorizzatore, di concentratore, di impianti di surgelazione del prodotto ottenuto e di celle per la frigoconservazione nel caso di produzione di succhi concentrati. Le aziende che consegnano il succo ottenuto immediatamente alle industrie di seconda lavorazione sono esentate dall'obbligo del possesso del pastorizzatore e del concentratore.
5. E' facolta' della regione stabilire le modalita' per l'acquisizione dei documenti di cui al comma 4, prevedendo la possibilita' di fare riferimento a documentazione gia' in possesso dei competenti uffici.
6. Ai fini della istruttoria della domanda di cui al comma 4, la regione assicura, anche mediante apposito sopralluogo presso gli stabilimenti di trasformazione, la sussistenza delle condizioni previste dal citato comma. Tale accertamento ha luogo entro il 30 aprile per i limoni ed entro il 31 agosto per arance, clementine, mandarini, satsuma, pompelmi e pomeli.
7. Qualsiasi modifica concernente l'impresa di trasformazione o il numero degli stabilimenti e' notificata, entro quindici giorni lavorativi dall'intervenuta modifica, corredata da relativa documentazione, alla regione ai fini dell'aggiornamento dell'elenco. E' data contestuale comunicazione delle avvenute modifiche al Ministero, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, nonche' alle organizzazioni nazionali di rappresentanza. Le medesime imprese di trasformazione comunicano alla regione, entro quindici giorni lavorativi dalla realizzazione, le modifiche apportate agli impianti che determinano variazioni significative delle capacita' lavorative.
8. A decorrere dalla campagna 2002/2003, i trasformatori inclusi nell'elenco nazionale comunicano, antecedentemente ciascuna campagna, alla regione, rispettivamente entro il 31 marzo per i limoni e il 15 luglio per le arance, le clementine, i mandarini, i pompelmi, i pomeli e i satsuma, l'intendimento di partecipare al regime, allegando apposita dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni previste per l'inserimento nell'elenco nazionale.
9. L'OP, compresa quella che ha presentato domanda di riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, comunica, antecedentemente ciascuna campagna, alla regione, rispettivamente entro il 31 marzo per i limoni e il 15 luglio per le arance, le clementine, i mandarini, i pompelmi e i satsuma, l'intendimento di partecipare al regime di aiuto.
10. La regione comunica, antecedentemente ciascuna campagna, al Ministero, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei trasformatori nonche' delle OP che intendono partecipare al regime, rispettivamente entro il 15 maggio per i limoni e entro il 15 settembre per le arance, le clementine, i mandarini, i satsuma, i pompelmi e i pomeli; l'elenco nazionale delle imprese di trasformazione e delle OP partecipanti al regime, per ogni campagna di commercializzazione, e' disponibile nel sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it).
 
Art. 5.
Contrattazione
1. I contratti e le clausole aggiuntive, conclusi nei modi e nei termini previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento, e redatti su appositi modelli predisposti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura sono trasmessi in copia, a cura delle OP, secondo le modalita' previste dall'art. 6 del regolamento medesimo, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla regione dove hanno sede legale l'OP stessa e il trasformatore. Tali copie dei contratti e delle eventuali clausole aggiuntive sono acquisite dalla regione e dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto o della clausola aggiuntiva ed entro cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne, previa attestazione della regione, ove ha sede legale l'OP, del rispetto dei termini di ricezione. Una ulteriore copia e' trasmessa da parte delle OP e dei trasformatori ai rispettivi organismi di rappresentanza nazionali.
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura trasmette al Ministero, secondo i termini e le modalita' di cui all'art. 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, i dati informatizzati dei quantitativi contrattati, ripartiti per singolo prodotto e per tipologia di contratto.
3. Eventuali accordi tra la OP e membri di altre OP o produttori singoli non associati, di cui all'art. 8, paragrafo 3, del regolamento, sono acquisiti, unitamente ai relativi contratti, secondo le modalita' e i termini di cui ai commi 1 e 2.
4. Nel caso di OP che trasformano direttamente il prodotto dei soci, i contratti assumono la forma di impegni di conferimento e sono conclusi nei modi e nei tempi indicati dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento.
5. In caso di non rispetto degli obblighi contrattuali, in particolare mancata consegna da parte delle OP o mancata accettazione da parte dei trasformatori di tutta o di parte della materia prima, sulla base delle disposizioni dell'art. 3, paragrafo 3, lettera g), del regolamento, la parte inadempiente e' tenuta a versare all'altra parte contraente una indennita', fissata dal contratto, per la materia prima non consegnata o non accettata, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni di rappresentanza delle parti in causa.
6. In base alla possibilita' di adottare disposizioni supplementari, di cui all'art. 3, paragrafo 8 del regolamento, allo scopo di garantire il pagamento dell'importo fissato dal contratto, il trasformatore per ogni contratto e clausola aggiuntiva stipula contestualmente apposita garanzia, a favore dell'OP contraente, costituita da fideiussione bancaria o assicurativa, con societa' assicurativa autorizzata ai sensi della vigente normativa; in caso di contratti pluriennali la fideiussione e' riferita ad ogni singola campagna. I contratti privi della predetta fideiussione non sono ritenuti validi ai fini del regime di aiuto.
 
Art. 6.
Sistema integrato dei controlli
1. In base alle disposizioni di cui all'art. 8, paragrafo 6, primo trattino, del regolamento, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura predispone idonei strumenti relativi al sistema integrato di gestione e di controllo, tenuto conto delle deroghe previste all'art. 24 del regolamento.
2. L'OP trasmette all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla regione le informazioni, di cui all'art. 4 e all'art. 8, paragrafo 1 del regolamento. Tali informazioni, per ciascun socio della OP, sono dichiarate nell'apposito modulo di consistenza aziendale predisposto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
3. La modulistica, da utilizzare nelle varie fasi di applicazione del regime di aiuto, e lo schema procedurale da seguire sono predisposti e messi a disposizione dalla Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ne cura anche gli aspetti informativi concernenti le indicazioni indispensabili per la gestione del sistema.
 
Art. 7.
Comunicazioni di inizio campagna
1. L'OP e i trasformatori comunicano per ogni campagna di trasformazione, secondo i termini di cui all'art. 7, paragrafo 2, del regolamento, alla regione ed alle organizzazioni di rappresentanza nazionali la settimana di inizio delle operazioni di consegna e di trasformazione.
 
Art. 8.
Consegna della materia prima
1. L'OP, prima della consegna della materia prima ad una impresa di trasformazione, notifica alla regione le informazioni previste all'art. 10, paragrafo 1, del regolamento seguendone le prescritte modalita'.
2. All'entrata della materia prima presso lo stabilimento di trasformazione, per ciascuna partita, e' compilato un certificato di consegna, redatto su modello predisposto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in piu' copie contenenti un numero di identificazione, firmato da ambedue le parti contraenti o loro rappresentanti, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2 del regolamento. Una copia del certificato e' trasmessa alla regione, ove hanno sede legale l'OP e l'industria di trasformazione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla settimana di consegna, da parte della OP che assicura anche la trasmissione, prevista all'art. 10, paragrafo 3, del regolamento. Copie del medesimo certificato sono inviate a cura delle OP e delle imprese di trasformazione ai rispettivi organismi di rappresentanza nazionali.
3. Le indicazioni risultanti sul certificato di consegna della materia prima, di cui al comma 2, con riferimento ai rispettivi contratti, sono registrate giornalmente negli appositi registri di carico e scarico, dall'OP e dai trasformatori, in base alle disposizioni degli articoli 17 e 18 del regolamento.
 
Art. 9.
Pagamento della materia prima
1. Fermi restando le modalita' e i termini di pagamento della materia prima, di cui all'art. 3, paragrafo 3, lettera g), del regolamento, le parti contraenti possono definire cadenze periodiche di pagamento, per gruppi di partite consegnate, purche' venga rispettato il prescritto limite temporale.
2. L'OP, che autotrasforma il prodotto dei propri soci, puo' effettuare il pagamento del prezzo concordato anche attraverso l'accredito in bilancio.
3. Al fine di garantire il pagamento della materia prima ai soci di una cooperativa aderente ad una OP, la medesima OP acquisisce, entro quindici giorni dal versamento, con bonifico bancario o postale, alla cooperativa dell'importo dovuto, la prova che la stessa abbia liquidato, con analoga modalita', ai propri soci le rispettive spettanze. L'OP, qualora riscontri il mancato pagamento da parte della cooperativa del prezzo dell'importo dovuto ai propri soci, ne informa la regione e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
4. Nel caso l'OP non adempia le condizioni di cui al comma 3 o non effettui i dovuti pagamenti ai propri soci, e' revocato il relativo riconoscimento.
5. Le convenzioni stipulate dall'OP con gli istituti bancari o postali, per l'esecuzione dei pagamenti ai propri soci, prevedono l'obbligo di fornire alla regione e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, su supporto magnetico, le evidenze dei singoli pagamenti eseguiti, anche da parte delle cooperative associate. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura predispone una apposita procedura informatica, contenente le informazioni indispensabili per il riscontro dell'avvenuto pagamento.
 
Art. 10.
Obblighi dei trasformatori
1. Allo scopo di assicurare lo svolgimento dei previsti controlli, e' fissato un orario di consegna della materia prima presso il trasformatore dalle 8 alle 19; in caso di effettiva necessita' la regione, su richiesta del trasformatore, ha facolta' di autorizzare orari differenti. In ogni caso la materia prima presente nello stabilimento e' trasformata senza alcun limite temporale.
2. Al fine di consentire una adeguata verifica della destinazione dei succhi, di cui all'art. 1, comma 1, punto a), il trasformatore comunica alla regione e all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato repressione frodi, contestualmente alla spedizione, via telefax o mediante concordate procedure informatizzate, le seguenti informazioni:
a) nominativo ed indirizzo dell'industria cui e' destinato il succo;
b) quantita' di succo inviato;
c) ora di partenza del mezzo di trasporto;
d) numero di targa del mezzo di trasporto utilizzato.
 
Art. 11.
Dichiarazioni di trasformazione
1. Il trasformatore comunica, con cadenza mensile entro il giorno dieci del mese successivo, al Ministero, alla regione, ed alle organizzazioni di rappresentanza nazionali, le informazioni riportate all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento; e' consentito effettuare le comunicazioni al Ministero ed alle regioni anche per il tramite delle citate organizzazioni di rappresentanza.
2. Il trasformatore invia, entro quarantacinque giorni dalla fine delle operazioni di trasformazione, per ciascun prodotto, con le modalita' di cui al comma 1, le informazioni riferite all'intera campagna, riportate all'art. 11, paragrafo 2, del regolamento.
3. Nel caso di contratti stipulati da una associazione industriale le comunicazioni, di cui ai commi 1 e 2, sono riferite ad ogni singolo componente dell'associazione.
 
Art. 12.
Domande di aiuto
1. La domanda di aiuto, redatta su modelli predisposti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, e' compilata secondo le modalita' previste all'art. 13 del regolamento e presentata dall'OP, secondo i termini di cui all'art. 12 del regolamento stesso, alla regione, ove l'OP medesima ha la propria sede legale, che ne attesta il rispetto dei termini di ricezione. Copia della domanda, a cura della OP, e' inviata alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura che ha facolta' di definire specifiche modalita' per la presentazione delle domande, anche in via telematica.
 
Art. 13.
Versamento degli aiuti
1. Ai fini del pagamento dell'aiuto, di cui all'art. 14 del regolamento, la regione invia, entro trenta giorni dalla data di presentazione, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la domanda di aiuto e la documentazione comprovante l'effettuazione dei controlli fisici e delle verifiche, rispettivamente di cui al punto a), secondo trattino e al punto d), del paragrafo 1, dell'art. 19, del regolamento.
2. Qualora la domanda venga presentata dalla OP dopo la scadenza dei termini previsti, di cui all'art. 12, paragrafo 3 del regolamento, la regione applica le previste riduzioni dell'aiuto e ne informa l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, del regolamento, non e' concesso alcun aiuto per i quantitativi sui quali la regione non abbia eseguito i previsti controlli, per motivi imputabili al richiedente l'aiuto.
3. L'OP una volta ricevuto l'aiuto, versa integralmente, tramite bonifico bancario o postale, l'importo dovuto ai propri soci e ai non soci, con i quali sono stati stabiliti specifici accordi, secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 15, paragrafo 1, del regolamento. La cooperativa associata all'OP versa integralmente, tramite bonifico bancario o postale ed entro quindici giorni lavorativi, l'importo dovuto ai propri soci, fornendo la prova all'OP medesima dell'avvenuto versamento. A tal fine l'OP attua le procedure di controllo e sanzioni, previste per il pagamento dell'importo dovuto, di cui all'art. 9, commi 3 e 4.
4. Nel caso di OP che fungono anche da impresa di trasformazione, i versamenti degli importi e degli aiuti agli associati sono effettuati anche attraverso accredito in bilancio.
5. Gli eventuali servizi resi dall'OP ai propri associati nonche' i contributi associativi sono regolati da partite contabili appositamente dedicate; analoghe modalita' contabili si applicano alla cooperativa ed all'OP che autotrasforma.
6. In caso di trasformazione effettuata in altro Stato membro, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura assicura gli adempimenti previsti all'art. 13, paragrafo 2 del regolamento.
 
Art. 14.
Registri di carico e scarico
1. I registri di carico e scarico, di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento, contengono le indicazioni riportate nei medesimi articoli, specificando per ogni singola partita il nominativo della OP da cui proviene la materia prima e gli estremi del documento di accompagnamento della materia prima consegnata, con riferimento ai certificati di consegna ed ai contratti. In caso di vendita di prodotti finiti, nel registro di cui al citato art. 18, sono indicati gli estremi dei documenti di accompagnamento riportanti le specifiche indicazioni merceologiche.
2. Le indicazioni riportate giornalmente nel registro del trasformatore riguardano i derivati agrumari, compresi i sottoprodotti, con le relative quantita' e destinazioni. La regione verifica, a campione, la congruita' giornaliera tra la materia prima entrata ed i relativi sottoprodotti ottenuti dalle singole imprese di trasformazione.
 
Art. 15.
Controlli
1. L'attivita' di controllo delle superfici, di cui all'art. 19, paragrafo 1, punto a), primo trattino, del regolamento, viene svolta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ne trasmette le risultanze alla regione che effettua i restanti controlli, indicati nel medesimo articolo, secondo le modalita' e tempi prescritti.
2. Allo scopo di uniformare l'attivita' di controllo di cui al comma 1, sulla base delle indicazioni riportate dall'art. 16 del regolamento e tenuto conto delle disposizioni generali del regolamento (CE) n. 1663/95, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura predispone uno specifico manuale delle procedure, inviato alla regione in quanto autorita' competente.
3. Ai sensi dell'art. 16, paragrafo 3, del regolamento, il Ministero e la regione hanno facolta' di effettuare controlli supplementari in qualsiasi momento della campagna di trasformazione.
4. La regione trasmette, entro il 30 novembre di ciascun anno, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura una relazione dettagliata, in merito al campionamento, alle modalita' di estrazione del campione e all'attivita' di controllo globalmente attuata, nella decorsa campagna, in cui vengono indicati anche il numero dei controlli e le risultanze degli stessi nonche' i provvedimenti adottati.
5. La regione effettua verifiche a campione presso la OP e le cooperative socie, al fine di accertare che gli importi pagati dalle industrie e gli aiuti ricevuti siano stati effettivamente versati ai soci conferenti. Analoghe verifiche sono effettuate, dalla regione medesima, al fine di accertare i reali versamenti, da parte delle OP, nel caso di accredito in bilancio, di cui agli articoli 9, comma 2 e 13, comma 3.
 
Art. 16.
Compiti degli organismi nazionali di rappresentanza
1. Gli organismi di rappresentanza nazionali collaborano alla predisposizione di un adeguato sistema di monitoraggio, allo scopo di dare corretta applicazione alla normativa comunitaria ed alle disposizioni del presente decreto, in modo da uniformare i comportamenti delle singole OP e delle imprese di trasformazione, informando la regione in caso di inadempienze o gravi irregolarita' per i successivi provvedimenti di competenza.
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura si avvale, attraverso apposita convenzione, dell'attivita' di supporto, di cui al comma 1, degli organismi di rappresentanza nazionali, mettendo a disposizione procedure informatiche, secondo apposite modalita' operative.
3. La regione puo' avvalersi delle funzioni svolte dagli organismi di rappresentanza nazionali.
 
Art. 17.
Risultanze dei controlli
1. La regione, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, punto b) del regolamento, in caso di constatazione del mancato rispetto delle disposizioni comunitarie, individua le relative sanzioni, di cui agli articoli 20 e 21, del regolamento, dandone comunicazione al Ministero e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; per l'applicazione delle citate sanzioni si procede a norma dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni.
2. Nel caso di accertamento da parte della regione di irregolarita', di cui all'art. 20, paragrafo 5, del regolamento, l'OP e' esclusa dalla stipula di nuovi contratti pluriennali per tre campagne consecutive nel caso di mancato rispetto, nel corso della stessa campagna, delle consegne dei minimi contrattuali per tre o piu' contratti pluriennali; analoga sanzione e' applicata nel caso di mancata attivazione o di risoluzione, per colpa dell'OP, anche di un solo contratto pluriennale, di cui al paragrafo 7, primo trattino del medesimo articolo.
3. Qualora la regione accerti le irregolarita' di cui all'art. 21, paragrafo 2, secondo e terzo trattino del regolamento, da parte del trasformatore, esclude lo stesso dal regime di aiuto per cinque campagne consecutive. In tal caso lo stabilimento escluso non puo' essere utilizzato, ai fini del regime di aiuto, dallo stesso o da altro trasformatore per il medesimo periodo.
4. Fatte salve eventuali responsabilita' penali, in caso di dichiarazione non veritiera da parte di una OP, in accordo con il trasformatore, di cui all'art. 21, paragrafo 2, primo trattino del regolamento, la regione procede alla revoca del riconoscimento della OP ed alla esclusione dal regime di aiuto del trasformatore.
5. La regione comunica le proprie determinazioni, in materia di revoca di riconoscimento alla OP e di esclusione dal regime di aiuto del trasformatore, al Ministero e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
6. Le regioni assicurano una reciproca collaborazione amministrativa, allo scopo di dare applicazione alle procedure di controllo.
 
Art. 18.
Comunicazioni
1. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 23 del regolamento, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura effettua le comunicazioni previste dal predetto articolo al Ministero, in tempo utile per consentirne la regolare trasmissione alla Commissione CE.
 
Art. 19.
Uniformita' delle norme ed ente erogatore degli aiuti comunitari
1. Le eventuali disposizioni applicative regionali, ai fini del rispetto delle norme di cui al regolamento, sono emanate sentito il Ministero. A tale scopo e' istituito un tavolo di consultazione permanente, costituito da rappresentanti del Ministero, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, delle regioni e degli organismi di rappresentanza nazionali, anche per armonizzare l'applicazione del regime di aiuto.
2. Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 1 del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvedono, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura nonche' gli eventuali organismi pagatori regionali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera l).
 
Art. 20.
Norme transitorie
1. Limitatamente alla campagna 2001/2002:
a) in deroga alle disposizioni dell'art. 4, commi 6 e 10, la regione accerta la sussistenza delle condizioni minime dei trasformatori entro il 15 ottobre 2001 trasmettendo al Ministero gli elenchi dei trasformatori e delle OP, entro il 20 ottobre 2001;
b) le disposizioni dell'art. 5, comma 6, non si applicano ai trasformatori che abbiano stipulato i relativi contratti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2001
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2
Politiche agricole e forestali, foglio n. 190
 
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