Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 luglio 2001
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Veneto.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;
Vista la motivata richiesta avanzata dalla regione Veneto;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 20 dicembre 2000;
Ritenuto che per il completamento e/o la realiz-zazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore tempo per la concessione delle deroghe;
Decreta:
Art. 1.
1. Le deroghe ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Veneto ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro.
2. Possono essere concesse deroghe per i parametri: ammoniaca, ferro, manganese e solfati.
3. Le deroghe di cui al comma 1, non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.
1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti:

Valore massimo Parametri ed espressione ammissibile
dei risultati (VMA) Osservazioni
- - - Ammoniaca (mg/l) 10
NH(in base 4)
Il VMA indicato
puo' essere
raggiunto solo
quando si accerti
che l'ammoniaca e'
di origine
geologica e che
l'acqua in origine
non presenta indici
di contaminazione
biologica. Tale VMA
e' ridotto al
valore di 4 mg/l
quando l'acqua
subisca un
trattamento di
disinfezione con
cloro o suoi
derivati, fatta
eccezione del
biossido di cloro.

Ferro (mg/l) Fe 1
Il VMA puo' essere
raggiunto in
presenza di
particolari
situazioni
idrogeologiche
relative al bacino
di alimentazione
delle acque.

Manganese (mg/l) Mn 0,2
Il VMA puo' essere
raggiunto in
presenza di
particolari
situazioni
idrogeologiche
relative al bacino
di alimentazione
delle acque.

Solfati (mg/l) SO4 400
Il VMA puo' essere
raggiunto in
presenza di
particolari
situazioni
idrogeologiche
relative al bacino
di alimentazione
delle acque.
 
Art. 3.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Veneto e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
 
Art. 4.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e' subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
La mancanza di conformita' alle citate disposizioni comporta la decadenza della facolta' di deroga.
2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti in detti piani devono avere inizio qualora non siano gia' iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avere termine entro il 25 dicembre 2003.
3. Con i termini temporali di cui al comma 2, decade la possibilita' di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.
4. I comuni ed i parametri, per i quali possono essere concesse deroghe nell'ambito dell'art. 2, sono:
Provincia di Belluno:
Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana, Alleghe e Cencenighe per il parametro solfati.
Provincia di Treviso:
Revine per il parametro manganese.
Provincia di Verona:
Peschiera per i parametri ferro e manganese;
Lazise e Castelnuovo del Garda per il parametro ammoniaca.
 
Art. 5.
1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2. I Ministeri della sanita' e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione al 31 dicembre di ogni anno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2001

Il Ministro della sanità
Sirchia
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
 
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