Gazzetta n. 221 del 22 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
ORDINANZA 26 luglio 2001
Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, da ultimo modificata dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;
Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587;
Vista l'ordinanza 2 dicembre 1994;
Vista l'ordinanza 6 febbraio 1997;
Vista l'ordinanza 17 settembre 1998;
Vista l'ordinanza 5 agosto 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363;
Vista la decisione 2000/774/CE che approva il piano di eradicazione e di sorveglianza per la malattia vescicolare del suino e di sorveglianza per la peste suina classica presentato dall'Italia per il 2001;
Ravvisata la necessita' e l'urgenza di adeguarsi alla suddetta decisione comunitaria;
Ordina:
Art. 1.
Durata ed obiettivi del piano
1. E' resa obbligatoria l'esecuzione da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di seguito denominate "regioni", del piano di sorveglianza e di eradicazione della malattia vescicolare da enterovirus del suino (MVS) e della peste suina classica (PSC) di seguito denominato "piano".
2. Obiettivi del piano di cui al comma 1 sono:
a) il mantenimento dello stato di accreditamento nelle regioni di cui all'allegato I;
b) il raggiungimento dello stato di accreditamento nelle regioni prive di tale qualifica;
c) la sorveglianza nei confronti della peste suina classica.
3. Il piano di cui al comma 1 deve essere espletato entro il 31 dicembre 2001.
 
Art. 2.
Definizioni
Ai sensi del presente piano si intende per:
a) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati;
b) allevamento da riproduzione: l'allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti;
c) allevamento da riproduzione a ciclo chiuso: l'allevamento da riproduzione i cui suini prodotti sono destinati nella medesima azienda prevalentemente all'ingrasso e al termine del ciclo produttivo movimentati verso un macello e nel quale la rimonta dei riproduttori e' prevalentemente interna;
d) allevamento da riproduzione a ciclo aperto: l'allevamento da riproduzione in cui i suini prodotti sono venduti per l'ingrasso o la riproduzione, salvo quelli utilizzati per la rimonta, o l'allevamento nel quale la rimonta di riproduttori e' prevalentemente esterna;
e) allevamento da ingrasso: l'allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso dei suini provenienti da altri allevamenti;
f) stalla di sosta: l'azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, o ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro trenta giorni dall'acquisto.
 
Art. 3.
Verifiche nelle aziende delle regioni
accreditate e non accreditate
1. Il veterinario ufficiale, prima del campionamento, deve controllare il registro aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.
2. Tale controllo e' diretto alla verifica delle movimentazioni delle partite in entrata ed uscita e all'accertamento della corrispondenza tra l'effettivo riportato nel registro di cui ai comma 1 e la reale consistenza aziendale.
3. In caso di non corretta tenuta del registro la qualifica viene sospesa fino alla completa regolarizzazione dello stesso da parte dell'allevatore.
4. Nelle stalle di sosta il veterinario ufficiale verifica altresi' la tenuta del registro delle disinfezioni di cui all'art. 11 della ordinanza ministeriale 5 agosto 1999, il suo aggiornamento e il corretto uso dei disinfettanti.
5. Nel caso vengano rilevate irregolarita' a qualifica di accreditamento della stalla di sosta e' sospesa fino alla completa esecuzione di nuove operazioni di pulizia e disinfezione.
 
Art. 4.
Modalita' di campionamento
per le regioni non accreditate
1. Nelle regioni accreditate il campionamento deve essere effettuato:
a) negli allevamenti da riproduzione a ciclo chiuso, con un numero di riproduttori superiore alle due unita':
1) a cadenza annuale prelievo di dodici campioni di sangue da altrettanti riproduttori effettuato in maniera tale da garantire la rappresentativita' di tutte le strutture aziendali;
2) se il numero di riproduttori presenti in azienda e' inferiore alle 12 unita' si effettua il prelievo su tutti i riproduttori;
b) negli allevamenti da riproduzione a ciclo aperto, con un numero di riproduttori superiore alle due unita':
1) a cadenza semestrale prelievo di dodici campioni di sangue da altrettanti riproduttori effettuato in maniera tale da garantire la rappresentativita' di tutte le strutture aziendali;
2) se il numero di riproduttori presenti in azienda e' inferiore alle 12 unita' si effettua il prelievo su tutti i riproduttori;
c) nelle stalle di sosta:
1) prelievo a cadenza mensile di un numero di campioni di feci corrispondente al numero di box di stabulazione presenti in azienda;
2) nelle stalle di sosta in attesa del responso dell'esame delle feci non si applica il divieto di movimentazione delle partite.
2. Le aziende con un numero di riproduttori pari o inferiore a due unita' sono escluse dal campionamento.
 
Art. 5.
Modalita' di campionamento
per le regioni non accreditate
1. Nelle regioni non accreditate il campionamento deve essere effettuato:
a) negli allevamenti accreditati a ciclo chiuso, a ciclo aperto e nelle stalle di sosta con le stesse modalita' di cui all'art. 4;
b) negli allevamenti non accreditati a ciclo chiuso e a ciclo aperto con un prelievo di due campioni di sangue, di cui il secondo effettuato in un periodo compreso tra i ventotto e i quaranta giorni dal primo, su un minimo di riproduttori pari a quello indicato nella tabella di cui all'allegato II.
2. Le aziende accreditate con un numero di riproduttori pari o inferiori a due unita' sono escluse dal campionamento.
3. Le aziende durante la fase di accreditamento non possono movimentare suini verso altre aziende.
 
Art. 6.
Piani regionali integrativi
1. Le regioni accreditate, sulla base di una analisi dei fattori di rischio commisurata alla propria realta' territoriale, possono elaborare un piano di controllo integrativo fermo restando il livello minimo di campionamento previsto all'art. 4.
2. Tali piani regionali devono essere inviati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza alla Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione per la loro valutazione e approvazione.
3. La gestione del flusso di dati relativi ai piani regionali deve essere concordata con il Centro di referenza nazionale delle malattie vescicolari di Brescia (Cerves) al fine di garantirne l'integrazione nel database nazionale.
4. I piani regionali integrativi possono:
a) incrementare la frequenza di campionamento nelle aziende di cui all'art. 4 o sottoporre a controllo altre tipologie produttive ritenute a rischio o in grado di fornire dati epidemiologici rilevanti per il monitoraggio della malattia;
b) predisporre che i prelievi previsti all'art. 4, lettere a) e b) vengano effettuati direttamente al macello.
 
Art. 7.
Piani straordinari di controllo
1. Nel caso si verifichi elevato rischio di diffusione della malattia sul territorio di una regione questa di concerto con il Cerves e il Ministero della sanita' puo' predisporre un piano di controllo straordinario.
 
Art. 8.
Invio dei campioni e modulistica
1. I dati identificativi individuali dei suini sottoposti al prelievo devono essere riportati nel modello di cui all'allegato III della presente ordinanza che deve accompagnare i campioni di sangue inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale (Izs) competente per territorio.
2. L'Izs accetta i campioni di sangue solo se accompagnati dal suddetto modello debitamente compilato.
3. I campioni di feci possono essere inviati dalla ASL direttamente al Cerves, fermo restando l'invio di copia del modello di cui all'allegato III all'Izs territorialmente competente.
4. I campioni di sangue e di feci possono essere sottoposti oltre che alle prove sierologiche e virologiche nei confronti della malattia vescicolare del suino e della peste suina classica, anche a altri test previsti da altri piani di controllo delle malattie del suino.
 
Art. 9.
Misure da attuarsi in caso di riscontro
di positivita' sierologica o virologica
1. In caso di riscontro di una singola sieropositivita' sui campioni prelevati la ASL, anche prima della notifica di conferma da parte del Cerves, dispone:
a) il sequestro della azienda e la momentanea sospensione della qualifica aziendale;
b) l'effettuazione di un secondo prelievo di sangue dal suino sieropositivo e da un numero significativo di suini a contatto a condizione che siano trascorsi almeno sette giorni dal prelievo del precedente campione.
2. Se a conclusione dei controlli effettuati il singolo soggetto sieropositivo rientra nella definizione di singleton reactor di cui al successivo art. 11, lo stesso deve essere macellato secondo le modalita' indicate al successivo art. 12.
3. A macellazione avvenuta del singolo capo sieropositivo l'azienda riacquista nuovamente la qualifica e le misure restrittive vengono revocate.
4. Se la positivita' sierologica non e' ascrivibile a singleton reactor, la ASL applica la procedura di cui al comma 5.
5. In caso di riscontro di piu' sieropositivita' sui campioni prelevati la ASL, anche prima della notifica di conferma da parte del Cerves, dispone:
a) il sequestro della azienda e la revoca della qualifica aziendale;
b) un prelievo di feci dalle diverse strutture dell'azienda e a campione dai soggetti sieropositivi;
c) il prelievo di sangue da tutti i riproduttori non ancora campionati e da un numero di soggetti da ingrasso pari a quello indicato nella tabella di cui all'allegato II.
6. Nel caso in cui l'esame delle feci dimostri la presenza dell'enterovirus, l'azienda e' dichiarata focolaio e la ASL applica le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362.
7. Qualora invece si evidenzi esclusivamente la sieropositivita', la ASL ordina la macellazione dei riproduttori sieropositivi secondo le modalita' prescritte all'art. 12.
8. Per i suini da ingrasso presenti nelle aziende sieropositive le misure da attuarsi vengono concordate di volta in volta tra ASL, Cerves, regione e Ministero della sanita'.
9. In caso di dimostrata necessita' su proposta della regione, la macellazione dei riproduttori sieropositivi presenti nelle aziende puo' essere effettuata secondo un piano concordato tra la regione medesima, la ASL, Cerves e il Ministero della sanita'.
 
Art. 10.
Riscontro in azienda di suini privi
di certificati attestanti la provenienza
1. Nel caso in cui vengano individuati suini all'interno della azienda di provenienza non nota la ASL dispone:
a) il sequestro della azienda e la revoca della qualifica;
b) l'effettuazione con esito favorevole di due prelievi di sangue di cui il secondo effettuato in un periodo compreso tra i ventotto e i quaranta giorni dal primo, preferibilmente sui soggetti di origine non nota;
c) il numero di campioni da prelevare deve essere pari a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato II.
 
Art. 11.
Criteri di definizione di un singleton reactor
1. La presenza di un "singleton reactor" puo' essere sospettata quando la singola sieropositivita' e' accompagnata da:
a) assenza di segni clinici di malattia nella azienda;
b) nessun caso precedente di malattia nella azienda;
c) assenza di correlazione epidemiologica della azienda o del soggetto sieropositivo con un focolaio di MVS o altra azienda sieropositiva.
2. Il soggetto sieropositivo e' confermato come singleton reactor in caso di:
a) assenza di sieroconversione di altri soggetti nella azienda;
b) assenza di incremento del titolo anticorpale del soggetto;
c) presenza di anticorpi esclusivamente di classe IgM anche al secondo prelievo.
 
Art. 12.
Modalita' di macellazione dei soggetti sieropositivi
1. I riproduttori sieropositivi devono essere macellati entro il termine massimo di settantadue ore dalla emissione dell'ordinanza di abbattimento in un macello posto preferibilmente nel territorio regionale.
2. L'invio al macello degli animali deve essere notificato dai servizi veterinari della ASL di partenza a quelli dei servizi veterinari della ASL di destinazione nelle quarantotto ore precedenti la partenza. Il veterinario ufficiale responsabile del macello comunica alla ASL competente l'avvenuta macellazione.
3. I suini sieropositivi destinati al macello devono essere identificati individualmente.
4. Nel mod. 4 di scorta, in aggiunta ai codici identificativi di cui al comma 2, va riportata la dicitura "suini sieropositivi per MVS".
5. La ASL provvede affinche' i suini sieropositivi inclusi i singleton reactor vengano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e le loro carni, bollate come prescritto, vengano commercializzate esclusivamente sul mercato nazionale. Per tali suini, inoltre si procedera' alla distruzione della testa e del pacchetto intestinale.
 
Art. 13.
Flussi informativi a seguito di
sieropositivita' e/o isolamento virale
1. L'Izs nell'ambito del normale flusso informativo trasmette l'esito degli esami sierologici e virologici alla ASL.
2. In caso di sieropositivita' confermate dal Cerves, ad esclusione di quelle riferite ai singleton reactor, l'Izs ne trasmette notizia a mezzo fax al Ministero della sanita'.
3. In caso di isolamento virale il Cerves ne trasmette notizia direttamente a mezzo fax al Ministero della sanita', alla regione, all'Izs ed alla ASL nonche' all'Istituto superiore di sanita' (Iss).
4. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti avviene mediante la scheda di accompagnamento campioni di cui all'allegato II o equivalente.
5. In caso di riscontro di sieropositivita' o di isolamento virale la ASL espleta entro dieci giorni una indagine epidemiologica e ne trasmette i risultati al Ministero della sanita', al Cerves e alla regione utilizzando il modulo di cui all'allegato IV.
6. Al fine di informare la Commissione europea in caso di focolaio la ASL competente trasmette al Ministero della sanita' entro ventiquattro ore i dati contenuti nel modulo di cui all'allegato V.
 
Art. 14.
Procedure per il riaccreditamento delle aziende
1. Per riottenere l'accreditamento:
a) le aziende con sieropositivita' multipla procedono al prelievo di un numero di campioni di sangue in numero pari a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato II, effettuato su altrettanti riproduttori, trascorsi almeno ventotto giorni dal prelievo di cui all'art. 9, lettera B), punto c);
b) le aziende presenti in zona di protezione istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, procedono ad un prelievo di due campioni di sangue, di cui il secondo effettuato in un periodo compreso tra i ventotto e i quaranta giorni dal primo, su un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'allegato II;
c) le aziende presenti in zona di sorveglianza istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, procedono ad un prelievo di un unico campione di sangue in tutte le aziende effettuato su un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'allegato II.
2. Le aziende in fase di riaccreditamento non possono movimentare riproduttori verso altre aziende.
 
Art. 15.
Prescrizioni relative alle regioni non accreditate
1. E' vietato movimentare partite di suini vivi di qualsiasi categoria produttiva originarie o provenienti da aziende site nelle regioni Campania, Calabria e Sicilia verso le restanti regioni del territorio nazionale.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica qualora:
a) le aziende siano accreditate per la malattia vescicolare del suino senza interruzione da almeno due anni;
b) non si sia verificato negli ultimi sessanta giorni nessun focolaio di malattia in un raggio di 10 chilometri dall'azienda;
c) non siano stati introdotti in azienda negli ultimi dodici mesi suini provenienti da aziende in cui siano stati evidenziati casi di sieropositivita';
d) i riproduttori presenti in azienda siano sottoposti a un controllo sierologico effettuato a cadenza trimestrale mediante prelievo di dodici campioni di sangue da altrettanti riproduttori o sulla totalita' dei capi se in numero inferiore.
3. Le partite di suini movimentate verso aziende poste in regioni accreditate sono inviate a destino previa prenotifica alla ASL di destinazione nelle quarantotto ore precedenti il carico e senza che il mezzo di trasporto effettui ulteriori carichi o soste durante il tragitto in aziende poste sul territorio delle regioni non accreditate.
 
Art. 16.
Compilazione della modulistica relativa
alla movimentazione
1. Le partite di suini provenienti da regioni accreditate devono essere accompagnate dal modello 4 riportante la dicitura "suini provenienti da azienda accreditata per MVS" con la data dell'ultimo prelievo effettuato.
2. Le partite di suini provenienti da regioni non accreditate devono essere accompagnate dal modello 4 riportante la dicitura "suini provenienti da aziende in deroga site in regioni non accreditate" riportando la data dell'ultimo prelievo effettuato.
 
Art. 17.
Disinfezioni nelle stalle di sosta e centri
di raccolta stalle annesse ai macelli
1. Le stalle di sosta dei commercianti, i centri di raccolta nonche' le stalle annesse ai macelli devono essere sottoposte, tramite idropulitrici a pressione, a un'accurata pulizia e disinfezione con prodotti di provata efficacia nei confronti della malattia vescicolare del suino elencati nell'allegato IV della ordinanza ministeriale 5 agosto 1999 da effettuarsi dopo che sia stato effettuato lo svuotamento dei locali di stabulazione.
2. Le informazioni relative alla disinfezione devono essere riportate su un registro apposito che deve contenere almeno i seguenti dati:
a) in relazione al carico:
1) nome commerciale del disinfettante e relativo principio attivo;
2) data e quantita' del disinfettante acquistato;
b) in relazione allo scarico:
1) quantita' di disinfettante utilizzata e concentrazione di utilizzo;
2) data della disinfezione.
3. Il veterinario ufficiale verifica la presenza in azienda delle attrezzature necessarie per effettuare la pulizia e disinfezione e controlla la tenuta del registro.
 
Art. 18.
Disinfezione dei mezzi di trasporto
1. L'ingresso di automezzi per il trasporto di suini negli allevamenti e' consentito esclusivamente se lavati e disinfettati.
2. Il detentore degli animali ritira l'apposita dichiarazione del trasportatore di cui all'allegato VI attestante l'avvenuto lavaggio e disinfezione dell'automezzo.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere tenuta agli atti per un anno.
 
Art. 19.
Controlli su partite di suini provenienti
da Stati membri della Unione europea
1. Le partite di suini provenienti dagli Stati membri devono essere sottoposti a controlli non discriminatori, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
2. Il campionamento riguarda le partite di suini da produzione e riproduzione ed e' effettuato al momento dello scarico degli animali dal mezzo di trasporto. Sono escluse dal predetto campionamento le partite di suini da macello.
3. Per ciascuna partita viene effettuato un prelievo di un numero di campioni di sangue pari a quanto riportato nella tabella di cui all'allegato II, associato ad un prelievo di campioni di feci nei diversi scomparti del mezzo di trasporto.
4. Ogni campione di sangue e di feci deve essere quantitativamente sufficiente a consentire all'Izs competente di costituire due aliquote; di queste una deve essere conservata per almeno un mese in adeguate condizioni che ne permettano l'utilizzo in caso di contenzioso con lo Stato membro speditore.
5. I campioni inviati all'istituto zooprofilattico competente devono essere accompagnati dal modello di cui all'allegato V della ordinanza ministeriale 5 agosto 1999.
6. Gli istituti zooprofilattici non accettano campioni da sottoporre ad esame non accompagnati dal suddetto modello debitamente compilato.
 
Art. 20.
Sorveglianza per la peste suina classica
1. Nell'ambito del presente piano viene eseguito un programma di sorveglianza per la peste suina classica.
2. L'Izs competente per territorio sottopone tutti campioni di sangue prelevati di cui agli articoli 4 e 5 ad una prova sierologica per la ricerca di anticorpi nei confronti della peste suina classica.
3. Gli esiti positivi degli esami sierologici devono essere comunicati tempestivamente dagli Izs competenti per territorio alla ASL, alla regione e al centro di referenza per le pesti suine (Cerep) presso l'Izs di Perugia.
4. I campioni positivi agli esami sierologici per peste suina classica devono essere inviati dagli Izs territorialmente competenti al Cerep per l'esame di conferma.
5. In caso di sieropositivita' per peste suina classica confermata dal Cerep ulteriori approfondimenti diagnostici andranno concordati tra l'ASL l'Izs competente e il Cerep al fine della conferma o della esclusione della presenza dell'infezione.
6. Le prove di conferma sierologica eseguite dal Cerep devono essere trasmesse all'Izs competente, al Ministero della sanita', alla ASL ed alla regione.
7. L'ASL espletera' altresi' appropriata indagine epidemiologica al fine di individuare ed evidenziare eventuali fattori di rischio.
8. Le risultanze dell'indagine epidemiologica devono essere immediatamente inviate al Ministero della sanita' e al servizio veterinario delle regioni o province autonome.
9. La ASL in attesa degli esiti degli approfondimenti diagnostici applica negli allevamenti sospetti le misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363.
 
Art. 21.
Piani di sorveglianza sui cinghiali selvatici
1. Le regioni di concerto con il Cerep e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica individuano i territori in cui effettuare i controlli sierologici e virologici sui cinghiali selvatici ed i criteri minimi di campionamento sulla base dei seguenti fattori di rischio:
a) l'eventuale accertamento negli ultimi cinque anni di focolai di PSC in aree connotate da presenza di cinghiali selvatici;
b) nelle aree di particolare interesse faunistico e venatorio l'entita' e la provenienza del flusso di cinghiali da ripopolamento introdotti;
c) la presenza e la densita' di insediamenti agrituristici ove si esercita l'allevamento di suini o cinghiali in zone connotate dalla presenza di cinghiali selvatici.
 
Art. 22.
Trasmissione dei dati relativi al piano
di sorveglianza per peste suina classica
1. Gli Izs competenti per territorio inviano a conclusione del piano i dati relativi alle attivita' di controllo degli allevamenti al Cerep il quale li organizza in raccolta e provvede al successivo inoltro al Ministero della sanita'.
 
Art. 23.
Scadenze per l'invio dei dati relativi
alla attivita' svolta
1. Il Ministero della sanita' provvede a trasmettere alla Comunita' europea le previste relazioni trimestrali sullo stato sanitario delle regioni, sull'andamento del piano, sui tests sierologici e virologici effettuati, sui focolai accertati, sugli allevamenti e sul numero di casi sieropositivi riscontrati e sugli indennizzi corrisposti in base alla normativa vigente.
2. Le regioni trasmettono al Ministero della sanita' in adempimento dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le relazioni trimestrali con i dati suddetti entro le seguenti date: 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre 2001 e 31 gennaio 2002.
3. Il Ministero della sanita', ove necessario, invia alle regioni eventuali istruzioni esplicative relative alla esecuzione del piano.
 
Art. 24.
Aspetti finanziari
1. L'onere finanziario del piano e' a carico del Fondo sanitario nazionale (cap. 5941 - stato di previsione del Ministero del tesoro).
2. L'indennizzo spettante ai proprietari dei suini macellati in applicazione del piano e' disciplinato dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, e dal decreto 19 agosto 1996, n. 587, citati in premessa.
3. Le regioni, ai fini della richiesta di assegnazione di fondi per il pagamento degli indennizzi dei suini sieropositivi macellati nonche' per il rimborso dalla CE utilizzeranno apposito modello di cui all'allegato VII da inviare entro il 1 aprile del 2002.
4. La partecipazione finanziaria comunitaria relativa al piano riguarda il 50% delle spese sostenute per i test sierologici e virologici e per gli indennizzi dei suini macellati.
5. Per gli adempimenti di competenza, le regioni inviano al Ministero, entro il 1 aprile del 2002, una relazione finale sulla esecuzione tecnica del piano congiuntamente agli elementi giustificativi delle spese sostenute riferiti al piano 2001.
La presente ordinanza e' trasmessa all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della sanita' ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2001
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 71
 
Allegato I
Regioni accreditate
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna.
 
Allegato II
Numero di riproduttori da sottoporre a prelievo
in grado di rilevare una prevalenza della sieropositivita'
maggiore o uguale al 5% con un livello di confidenza del 95%.

Numero di riproduttori Numero di riproduttori
presenti in azienda da sottoporre a controllo
-- --
minore o uguale a 26 tutti
27-35 26
36-55 35
56-100 47
101-600 56
> 600 59
 
Allegato III
----> Vedere allegato alle pagg. 13 - 14 <----
 
Allegato IV
----> Vedere allegato da pag. 15 a pag. 23 <----
 
Allegato V
----> Vedere allegato di pag. 24 <----
 
Allegato VI
----> Vedere allegato di pag. 25 <----
 
Allegato VII
----> Vedere allegato di pag. 26 <----
 
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