Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 settembre 2001
Emissione dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (CTZ-24) con decorrenza 14 settembre 2001 e scadenza 15 settembre 2003 - prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 settembre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a lire 93.064 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di ventiquattro mesi ("CTZ-24");
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una prima tranche di "CTZ-24", con decorrenza 14 settembre 2001 e scadenza 15 settembre 2003, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro.
I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
Al termine della procedura di assegnazione e' prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma del presente articolo, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.
 
Art. 2.
L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nella premesse - il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verra' riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa'.
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.
 
Art. 3.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.
 
Art. 4.
Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato in unica soluzione il 15 settembre 2003, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.
La determinazione della quota dello scarto di emissione sara' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito.
 
Art. 5.
Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purche' abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):
a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.
 
Art. 6.
L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia.
I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.
I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.
A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara' riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento.
Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verra' attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare nessun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e fara' carico al capitolo 2987 (unita' previsionale di base 3.1.5.6) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2001.
 
Art. 7.
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.
Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
 
Art. 8.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 11 settembre 2001, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite rete nazionale interbancaria, con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery" previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.
 
Art. 9.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato stampa nel quale verra' altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli "specialisti".
 
Art. 10.
In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione".
Il "prezzo di esclusione" viene determinato con le seguenti modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo domandato;
b) si individua il "prezzo di esclusione" sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
Il prezzo di esclusione sara' reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.
 
Art. 11.
L'assegnazione dei certificati verra' effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.
 
Art. 12.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avra' inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al "prezzo di esclusione". Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 12 settembre 2001.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le modalita' di cui all'art. 8 del presente decreto e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non dovra' essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.
 
Art. 13.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei "CTZ-24", ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
Qualora uno o piu' "specialisti" dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
Delle operazioni relative al collocamento supplementare verra' redatto apposito verbale.
 
Art. 14.
Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 14 settembre 2001, al prezzo di aggiudicazione.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera "liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
 
Art. 15.
In applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, il 14 settembre 2001 la Banca d'Italia provvedera' a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27.
La predetta sezione di tesoreria rilascera', per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 8.
 
Art. 16.
I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998.
Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.
Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei certificati e' esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti spettanti agli enti locali.
 
Art. 17.
L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, fara' carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unita' previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2001
Il Ministro: Tremonti
 
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