Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 settembre 2001
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;
Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 settembre 2001 e' di 93.556 miliardi di lire (pari a 48.318 milioni di euro);
Decreta:
Per il 28 settembre 2001 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 28 marzo 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 6.750 milioni di euro.
L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 settembre 2001, con l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.
Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, e' disposto, altresi', il 26 settembre 2001, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori "specialisti in titoli di Stato".
La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2002.
Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2001
p. Il direttore generale: Cannata
 
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