Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2001 (vai al sommario)
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
DECRETO 6 settembre 2001
Attivazione della sezione staccata della commissione tributaria regionale, in Rimini.

IL PRESIDENTE
della commissione tributaria regionale
dell'Emilia-Romagna
Visto l'art. 35 della legge n. 28/1999;
Visto il decreto interministeriale del 6 giugno 2000, con il quale sono state istituite le sezione staccate delle commissioni tributarie regionali di cui alla citata norma e, per quanto inerisce questa commissione tributaria regionale, le sezioni staccate di Parma e Rimini;
Viste le risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 3 del 18 maggio 1999 e n. 4 del 13 novembre 2000;
Vista l'assegnazione di nuovo personale alla segreteria di Bologna in data 10 agosto 2001 dall'Agenzia delle entrate - Direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna;
Ritenuto, pertanto, che si possa procedere all'apertura della sezione staccata di Rimini, fissa all'uopo la data del 1 ottobre 2001 per l'attivazione della segreteria della sezione staccata di Rimini;
Ritenuto che l'individuazione dei procedimenti da assegnare alle singole sezioni staccate deve avvenire sulla base dei principi e del criterio territoriale espressi dalle anzidette risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Ritenuto che la data di insediamento dei magistrati assegnati alla sezione staccata di Rimini come da proprio decreto protocollo n. 1741 dell'8 maggio 2001 puo' essere fissata per il giorno 1 ottobre 2001 presso i locali siti in via Macanno n. 37;
Ritenuta l'urgenza di provvedere, anche al fine di adeguare l'organizzazione della sede principale di Bologna alle modifiche strutturali necessarie in seguito alla attivazione delle sezioni staccate;
Decreta:
E' attivata dal giorno 1 ottobre 2001 la segreteria della sezione staccata di questa commissione tributaria regionale ubicata in Rimini, via Macanno n. 37.
Da tale data gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico dalle ore 8,45 alle ore 12,45 di ogni giorno feriale e nei giorni di giovedi' di ciascuna settimana in orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
Da tale data la predetta segreteria espletera' i servizi di ricezione delle costituzioni delle parti, nonche' di atti e documenti in genere relativi ai procedimenti assegnati per la trattazione alle rispettive sezioni, ed ogni altro servizio amministrativo inerente ai procedimenti medesimi o al personale - magistrati e impiegati amministrativi - della sezione.
La costituzione delle parti e il deposito di atti e documenti potranno avvenire presso la segreteria della sede principale di Bologna.
L'insediamento dei magistrati assegnati alla sezione staccata di questa commissione avverra', presso i locali gia' predisposti per ciascuna sezione, il giorno 1 ottobre 2001.
La sezione staccata tratterra' in via esclusiva i procedimenti relativi ad appelli avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali ricomprese nella sua circoscrizione, a revocazione di proprie sentenze nonche' ancora quale giudice di rinvio - dalla Corte suprema di cassazione, dalla Commissione tributaria centrale o dalla commissione tributaria regionale - di procedimenti che in primo grado sono stati ivi radicati.
Alla sede principale di Bologna restano assegnati solo i giudizi di appello, di revocazione e di rinvio relativi a controversie decise in primo grado dalle commissioni provinciali.
I giudizi di ottemperanza saranno distribuiti tra la sezione principale e le sezioni staccate tenendo conto della circoscrizione territoriale della commissione che ha deciso il giudizio di primo grado.
I procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione ex art. 19 del decreto legislativo n. 472/1997 saranno ripartiti secondo i criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito.
L'assegnazione dei procedimenti alle diverse sezioni rientra, anche per la sezione staccata, nella competenza del presidente della commissione, a norma dell'art. 26 del decreto legislativo n. 546/1992.
I presidenti delle due sezioni appartenenti alla sezione staccata sottoporranno al presidente della commissione qualsiasi anomalia o irregolarita' nel funzionamento delle rispettive sezioni corredata dalle loro osservazioni o proposte in merito.
Il calendario delle udienze delle singole sezioni sara', anche nell'ambito della sezione staccata, predisposto dai singoli presidenti di sezione e trasmesso al presidente della commissione.
Dispone che il presente decreto venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato a:
1) Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
2) Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale;
3) Agenzia delle entrate - Direzione regionale delle entrate sede di Bologna;
4) uffici finanziari della provincia di Rimini;
5) presidenti ordini professionali di Bologna e Rimini;
6) al dirigente della segreteria della commissione tributaria regionale di Bologna.
Bologna, 6 settembre 2001
Il presidente: Marchetti
 
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