Gazzetta n. 225 del 27 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 maggio 2001
Modifica al decreto 24 giugno 1997 relativo alle norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varieta' di viti portinnesto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, che auspica una progressiva scomparsa dei materiali di moltiplicazione della categoria standard in ragione della loro qualita' inferiore rispetto a quelli appartenenti alle categorie base e certificato;
Visto l'art. 12, comma 2, della stessa direttiva n. 68/193/CEE, che prevede la possibilita' per gli Stati membri, ove non siano gia' state emanate analoghe prescrizioni comunitarie, che a partire da una determinata data i materiali di moltiplicazione della vite di certe varieta' siano commercializzati solo come "materiali di moltiplicazione di base" o "materiali di moltiplicazione certificati";
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 1997, relativo alla definizione di norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varieta' di viti portinnesto;
Considerato che la proposta di modifica della direttiva n. 68/193/CEE in discussione presso il Consiglio U.E. prevede la commercializzazione dei soli materiali di moltiplicazione della vite appartenenti alle categorie "base" e "certificato" a partire dal 1 gennaio 2005;
Considerato che le organizzazioni vivaistiche hanno esplicitamente richiesto la proroga dei termini previsti dal suddetto decreto 24 giugno 1997;
Considerato che non esiste una generale disponibilita' di materiale di moltiplicazione della categoria certificato tale da soddisfare i fabbisogni interni per una serie di varieta' di viti portinnesto iscritte al Catalogo nazionale delle varieta' di vite, istituito a norma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere un ulteriore periodo di tempo di produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione viticolo appartenente alla categoria standard almeno fino al 30 giugno 2003;
Considerato che il Comitato nazionale per le varieta' di vite ha esaminato la proposta di adozione del provvedimento in questione nella seduta del 19 aprile 2001, esprimendo parere favorevole;
Decreta:
Articolo unico
Per le ragioni indicate in premessa il decreto ministeriale 24 giugno 1997 viene modificato come di seguito specificato:
all'art. 1 la data "1 gennaio 2002" viene sostituita con la data "1 luglio 2003";
all'art. 2 la data "30 giugno 2001" viene sostituita con la data "30 giugno 2003";
all'art. 3 la data "1 gennaio 2002" viene sostituita con la data "30 giugno 2003".
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 144.
 
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