Gazzetta n. 226 del 28 settembre 2001 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 353
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la risoluzione n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;
Visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro degli affari esteri;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, di seguito denominato "regolamento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 67 del 9 marzo 2001.
2. Chiunque compie operazioni vietate dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla meta' del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.
 
Art. 2.
1. I soggetti di cui all'articolo 3 del regolamento, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione III e al Ministero per le attivita' produttive, Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, l'entita' dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla formazione degli stessi se successiva.
2. In caso di inottemperanza degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma in denaro non inferiore alla meta' del valore accertato dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.
 
Art. 3.
1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche.
 
Art. 4.
1. I divieti previsti nel regolamento oggetto delle disposizioni contenute nel presente decreto cessano di avere efficacia dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento medesimo.
 
Art. 4-bis (1)

(( 1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, l'esportazione di prodotti e tecnologie non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al medesimo regolamento puo' essere subordinata al rilascio di autorizzazione su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno. La richiesta e' inviata al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, e comunicata agli altri due Ministeri.
2. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta, il Ministero delle attivita' produttive indice, entro le successive quarantotto ore, una conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate per il loro esame e comunica gli esiti della stessa all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
3. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive ove l'operazione sia da assoggettare ad autorizzazione comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane che l'operazione di esportazione e' subordinata ad autorizzazione.
4. Il Comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, e' integrato con un rappresentante del Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina con proprio decreto, le modalita' di funzionamento del Comitato. ))
 
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 settembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Ruggiero, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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