Gazzetta n. 227 del 29 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 6 luglio 2001
Riconoscimento alla sig.ra GleiÞner Maria di titoli di studio esteri quali titoli di abilitazione e di idoneita' all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria rispettivamente nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera; 46/A - Lingue e civilta' straniere - tedesco e nella classe di concorso 3/C - Conversazione in lingua straniera - tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II, concernente il reclutamento del personale docente;
Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita' europea della cittadina comunitaria (nazionalita' austriaca):
cognome: GleiÞner;
nome: Maria;
nata a Vienna il 4 ottobre 1962;
Vista la documentazione, prodotta a corredo dell'istanza, relativa ai titoli da riconoscere, documentazione rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115;
Visti i seguenti titoli posseduti dall'interessata:
diploma di istruzione superiore: magister der philosophie, conseguito il 20 ottobre 1989 presso l'Universita' di Vienna (con documentazione relativa agli esami sostenuti);
titolo di abilitazione all'insegnamento: zeugnis uber das unterrichtspraktikum rilasciato da Bundesgymnasium und Bundesreolgymnasium Wien 2 il 27 agosto 1990 (con documentazione complementare);
Vista la "dichiarazione di valore in loco" rilasciata in data 8 gennaio 2001 dall'ambasciata d'Italia a Vienna;
Rilevato che i titoli di cui sopra legittimano l'interessata, in base all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, all'insegnamento di tedesco e latino nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
Vista la richiesta formulata dall'interessata medesima tesa ad ottenere il riconoscimento dei propri titoli di formazione professionale per l'insegnamento delle seguenti discipline: tedesco;
Vista la documentazione comprovante una adeguata conoscenza della lingua italiana;
Vista la valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi (seduta del 6 luglio 2001) indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
Ritenuto, conformemente alla predetta valutazione, che sussistono i presupposti per il riconoscimento per l'insegnamento di tedesco atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
Ritenuto, infine, che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso:
che la formazione professionale attestata dai titoli non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;
che la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli non comprende attivita' non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;
Decreta:
1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Austria dalla cittadina comunitaria GleiÞner Maria a Vienna il 4 ottobre 1962, comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunita' europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione e titolo di idoneita' all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria rispettivamente nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera; 46/A - Lingue e civilta' straniere - tedesco e nella classe di concorso 3/C - Conversazione in lingua straniera - tedesco.
2. Il presente decreto e' pubblicato, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 6 luglio 2001
Il direttore generale: Cosentino
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone