Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 11 maggio 2001, n. 359
Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, che ha previsto, al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, che le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato percepiscano un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica, iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere;
Visto l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in tema di finanziamento delle camere di commercio;
Acquisito il parere del Ministero delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Udito il parere espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 aprile 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 507449 del 29 maggio 2001 a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento il termine:
a) "camera di commercio" indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) "diritto" indica il diritto annuale dovuto alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
c) "registro delle imprese" indica l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, istituito dall'articolo 8 della legge n. 580/1993;
d) "sezioni speciali del registro delle imprese" indica le sezioni previste dal comma 4, dell'articolo 8, della legge n. 580/1993;
e) "unita' locale" indica l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o piu' attivita' economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalita' produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti, ecc.;
f) "fatturato" indica:
1) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
2) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
3) per le societa' e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
4) per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile;
g) "TUIR" indica il testo unico delle imposte sui redditi come riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale),
convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1981,
n. 51, e' il seguente:
"Art. 34. - A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di
accrescere gli interventi promozionali in favore delle
piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale
a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica
iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette
camere, determinato nelle seguenti misure: ditte
individuali, societa' di persone, societa' cooperative,
consorzi: L. 20.000; societa' con capitale sociale
deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; societa' con
capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un
miliardo: L. 40.000; societa' con capitale deliberato da
oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con aumento di
L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in piu', o
frazione di 10 miliardi.
Nel caso che la ditta abbia piu' esercizi commerciali,
industriali o di altre attivita' economiche in province
diverse da quella della sede principale, e' inoltre dovuto
per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio,
un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la
ditta medesima.
(Comma abrogato dall'art. 3 del decreto-legge 28 agosto
1987, n. 357).
Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi
prescritti si fara' luogo alla riscossione, mediante
emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art.
3 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una
sovrattassa del due per cento del diritto dovuto per ogni
mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici
giorni.".
- Il testo dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura", e' il seguente: "Art. 18
(Finanziamento delle camere di commercio). - 1. Al
finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) i contributi a carico del bilancio dello Stato
quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di
interesse generale svolte per conto della pubblica
amministrazione;
b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 3, 4 e 5;
c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
d) le entrate e i contributi derivanti da leggi
statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in
relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
e) i diritti di segreteria sull'attivita'
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni
di cittadini o di enti pubblici e privati;
g) altre entrate e altri contributi.
2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di
cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e
aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di
fornitura dei relativi servizi.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, determina ed
aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre
dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad
ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa
iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da
applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi
compresi gli importi minimi, che comunque non possono
essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del
diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono
altresi' determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di
liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di
tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione
amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei
principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato
in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite
dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale
di efficienza del sistema delle camere di commercio
nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita
l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni
speciali del registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
d) nei primi due anni di applicazione l'importo non
potra' comunque essere superiore del 20 per cento rispetto
al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una
quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di
perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche'
criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere
di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema
delle camere di commercio.
6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per
scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle
condizioni economiche della circoscrizione territoriale di
competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello
provinciale, possono aumentare per gli esercizi di
riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
del 20 per cento.".
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e poliennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", e' il
seguente: "Art. 17 (Disposizioni concernenti le camere
di commercio). 1. I commi 3 e 4 dell'art. 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, determina ed
aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre
dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad
ogni singola camera di commercio, da parte di ogni impresa
iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da
applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi
compresi gli importi minimi, che comunque non possono
essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del
diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono
altresi' deteterminati gli importi del diritto applicabili
alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di
liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di
tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione
amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei
principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato
in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite
dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale
di efficienza del sistema delle camere di commercio
nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita
l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni
speciali del registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
d) nei primi due anni di applicazione l'importo non
potra' comunque essere superiore del 20 per cento rispetto
al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
.
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno
2001. Il bollettino per la riscossione del diritto annuale
relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre
2000 e il relativo importo deve essere pagato entro il 31
ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del diritto
annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare del
fatturato di cui al comma 1.
3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali
erroneamente corrisposti devono essere presentate e le
azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a
pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del
pagamento. Per le annualita' anteriori al 2000 le istanze e
le azioni predette devono essere presentate e promosse, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.
4. Al fondo di perequzione di cui all'art. 18, comma 5,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono confluire
fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e
nazionali.".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi'
stabilisce:
"I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali e interministeriali, che devono recare la
denominazione "regolamento sono adottati previo parere del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".

Note all'art. 1:
- Il registro delle imprese di cui all'art. 2188 del
codice civile e' istituito dall'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura), articolo
del quale si riporta il testo:
"Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. (Comma abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre
1999, n. 558).
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente
articolo deve trovare piena attuazione entro il termine
massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino a tale data le camere di commercio
continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di
cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata
attraverso il registro delle imprese con il bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata e con il bollettino ufficiale delle societa'
cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati
attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di
certificati che attestino la mancanza di iscrizione,
nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative
per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del
registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi
di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle
camere di commercio di ogni altra notizia di carattere
economico, statistico ed amministrativo non prevista ai
fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori
diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro,
l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione
della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro
delle imprese, le camere di commercio provvedono, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti
comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
entrano in vigore alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla
banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle
imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
integrale o parziale di ogni atto per il quale siano
previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita'
disposte dal regolamento di cui al comma 8.".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87 (Attuazione della direttiva n.
86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti
consolidati delle banche degli altri istituti finanziari, e
della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in
materia di pubblicita' dei documenti contabili delle
succursali, stabiliti in uno Stato membro, di enti
creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di
tale Stato membro), e' il seguente: "Art. 6 [Stato
patrimoniale e conto economico (art. 4, paragrafi 1 e 4,
della direttiva n. 78/660)]. - 1. Gli enti creditizi e
finanziari redigono gli schemi dello stato patrimoniale e
del conto economico secondo le disposizioni del presente
decreto e degli atti di cui all'art. 5. Tali atti possono
consentire l'aggiunta di nuove voci, purche' il loro
contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci gia'
previste.
2. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto
economico e' indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente. Gli atti di cui all'art. 5
possono prevedere, se le voci non sono comparabili,
l'adattamento delle voci relative all'esercizio precedente.
In ogni caso, la non comparabilita' e l'eventuale
adattamento o l'impossibilita' di questo sono segnalati e
commentati nella nota integrativa.".
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 173 (Attuazione della direttiva 91/674/CEE
in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione), il cui comma 4 e' stato cosi' sostituito a
decorrere dal 1 gennaio 2002 dall'art. 16 del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e' il seguente:
"Art. 9 (Stato patrimoniale e conto economico). - 1. Lo
stato patrimoniale e il conto economico sono redatti
secondo gli schemi e le disposizioni contenute nel presente
decreto.
2. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto
economico e' indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente. Quando le voci dell'esercizio
precedente non sono comparabili con quelle dell'esercizio
di riferimento sono effettuati i necessari adattamenti. In
ogni caso, la non comparabilita' e l'eventuale adattamento
o l'impossibilita' dello stesso sono segnalati e commentati
nella nota integrativa.
3. Sono vietati compensi di partite.
4. Il bilancio e' redatto in unita' di euro, senza
cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che
puo' essere redatta in migliaia di euro. Nell'esercizio dei
poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP puo' imporre che la
nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure
consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle
migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate. E'
consentita la tenuta di una contabilita' plurimonetaria.".



 
Art. 2.
Presupposto del diritto

1. Ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8 della legge n. 580/1993, e' tenuta ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), della medesima legge, al pagamento di un diritto alle camere di commercio.
 
Art. 3.
Soggetti obbligati al pagamento del diritto

1. Sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1 gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel registro delle imprese istituito in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 580/1993 nonche' le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento.
2. L'importo del diritto non e' frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
3. Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto e' introitato dalla camera di commercio ove e' ubicata la sede legale o principale al 1 gennaio o alla diversa data se l'impresa e' stata costituita successivamente al 1 gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.
 
Art. 4.
Cessazione dell'obbligo del pagamento del diritto

1. Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.
2. Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' cessata l'attivita', sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attivita'.
3. Le societa' e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale.
4. Le societa' cooperative, nel caso di cui all'articolo 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorita' governativa.
5. Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 2544 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2544 (Scioglimento per atto dell'autorita). - Le
societa' cooperative, che a giudizio dell'autorita'
governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi
per cui sono state costituite, o che per due anni
consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale (c.c.
2516), o non hanno compiuto atti di gestione, possono
essere sciolte con provvedimento dell'autorita'
governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese (c.c.
2188, 2511). Le societa' cooperative edilizie di abitazione
e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei
termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni
sono sciolti di diritto e perdono la personalita'
giuridica.
Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso
provvedimento sono nominati uno o piu' commissari
liquidatori (c.c. 2542).".



 
Art. 5. Diritto dovuto in misura fissa dai soggetti iscritti nelle sezioni
speciali

1. Il diritto dovuto alle camere di commercio dai soggetti di cui agli articoli 2 e 3, si applica in misura fissa per ogni soggetto iscritto o annotato nelle sezioni speciali del registro delle imprese, cosi' come determinato con il decreto di cui al comma 1 del successivo articolo 9.
2. Le unita' locali di imprese estere iscritte nel repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 9, comma 2, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, versano un diritto in misura fissa stabilito con il decreto di cui al comma 1 del successivo articolo 9.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581
(Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del
registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile), e' il seguente:
"1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d),
della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio e' istituito
il repertorio delle notizie economiche ed amministrative
(REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e
professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia
prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati
all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi
professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero
che aprono nel territorio nazionale unita' locali.".



 
Art. 6. Determinazione della base imponibile dei soggetti iscritti nella
sezione ordinaria del registro delle imprese

1. Il diritto dovuto alle camere di commercio dai soggetti di cui agli articoli 2 e 3 iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese si applica in misura correlata alla base imponibile individuata dal fatturato.
 
Art. 7. Diritto dovuto dai soggetti passivi che esercitano l'impresa anche
tramite unita' locali

1. Le imprese che esercitano l'attivita' anche tramite unita' locali sono tenute al pagamento, per ciascuna unita' locale, di un diritto commisurato a quello stabilito per la sede principale con un importo minimo e un tetto massimo stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del successivo articolo 9.
 
Art. 8.
Modalita' di determinazione del diritto e termini per il versamento

1. Le camere di commercio provvedono ad inviare entro il 15 maggio di ogni anno a tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese un apposito modulo, contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della camera di commercio, l'ammontare complessivo del diritto dovuto per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali, nonche' i dati necessari all'autodeterminazione come previsto dai successivi commi 5 e 6, del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
2. Il diritto dovuto dai contribuenti e' versato, in unica soluzione, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.
3. Le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese in corso d'anno versano il diritto dovuto al momento dell'iscrizione o dell'annotazione.
4. Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese in corso d'anno versano, al momento dell'iscrizione, il diritto minimo previsto per la prima classe di fatturato; saldano l'eventuale maggiore importo dovuto relativo all'anno di iscrizione a norma dei successivi commi 5 e 6.
5. Il diritto dovuto da ciascun contribuente iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese deve essere determinato dal contribuente medesimo applicando le aliquote, previste per ciascuna classe di fatturato e riportate sul modulo di cui al comma 1, al fatturato complessivo del contribuente.
6. Le imprese, iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, che non abbiano formalizzato le scritture contabili al momento del pagamento del diritto, individuano il fatturato e il relativo diritto da versare sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all'esercizio precedente.



Nota all'art. 8:
- Il Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), reca: "Disposizioni in materia di
riscossione".



 
Art. 9. Ammontare del diritto per gli iscritti nelle sezioni speciali, classi di fatturato e aliquote applicabili agli iscritti nella sezione ordinaria, importi dovuti per le unita' locali, basi imponibili per
gli iscritti nella sezione ordinaria che non redigono il bilancio.

1. Gli importi dei diritti in cifra fissa dovuti dai soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali del registro delle imprese, le classi di fatturato e le aliquote a ciascuna applicabili per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, oltre ai diritti dovuti dalle imprese che esercitano l'attivita' anche tramite unita' locali sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo.
 
Art. 10. Modalita' per la presentazione delle richieste di rimborso dei
diritti non dovuti

1. Coloro che hanno erroneamente versato diritti non dovuti devono presentare, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento, alla competente camera di commercio richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.
2. Le azioni giudiziali finalizzate ad ottenere il rimborso dei diritti non dovuti devono essere presentate all'autorita' giudiziaria competente entro il termine previsto dal comma 1.
3. Per le annualita' anteriori al 2000 le richieste e le azioni giudiziali devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.
 
Art. 11. Rapporti con l'Amministrazione finanziaria e riscossione coattiva dei
diritti non regolarmente versati

1. L'Agenzia delle entrate comunica alle camere di commercio, tramite Infocamere, le informazioni relative alle singole operazioni di versamento eseguite ai sensi dell'articolo 8, comma 2, nonche' il fatturato dei soggetti di cui all'articolo 6.
2. In base alle informazioni di cui al comma 1, le camere di commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente.
3. L'Agenzia delle entrate trasmette alle camere di commercio competenti, tramite Infocamere, le variazioni del fatturato conseguenti alle verifiche fiscali relative ai soggetti di cui all'articolo 6; sulla base di tali informazioni, le camere di commercio provvedono alla definizione della posizione dell'impresa ed alla riscossione coattiva di quanto da essa dovuto.
4. La fornitura alle camere di commercio delle informazioni previste dai commi 1 e 3 ed il rimborso spese da corrispondere all'Agenzia delle entrate per tale fornitura sono regolati in via convenzionale fra l'Agenzia delle entrate e l'Unioncamere.
5. Le comunicazioni previste dal presente articolo sono effettuate in conformita' agli articoli 15 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 maggio 2001
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 305



Nota all'art. 11:
- Il testo degli articoli 15 e 27 della legge 31
dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e' il
seguente:
"Art. 15 (Sicurezza dei dati). - 1. I dati personali
oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalita' della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono
adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e successivamente con cadenza almeno
biennale, con successivi regolamenti emanati con le
modalita' di cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati
dagli organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b),
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.".
"Art. 27 (Trattamento da parte di soggetti pubblici). -
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati
personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, e' consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 2. La
comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse
quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o
risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne
data previa comunicazione nei modi di cui all'art. 7, commi
2 e 3, al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la
comunicazione o la diffusione se risultano violate le
disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali
da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici
economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o
di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle
disposizioni della presente legge.".



 
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