IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, art. 18, recante norme per la rettifica da apportare a testi gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2001 "Ripristino concernente l'imbottigliamento in zona delimitata del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico e norme e modalita' relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona"; Considerato che per mero errore materiale e' stato indicato all'art. 1 ed all'art. 2 del sopra citato decreto il riferimento all'art. 3 (zona di produzione), anziche' l'art. 5 (zona di vinificazione ed imbottigliamento) del disciplinare di produzione annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996; Considerato che all'art. 5 del decreto dirigenziale 8 agosto 2001 andava precisato che le disposizioni che cessano di avere efficacia, per effetto del decreto ministeriale 15 marzo 1999, sono quelle relative alla sola disciplina dell'imbottigliamento in zona delimitata del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico"; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla rettifica degli articoli 1, 2 e 5 del decreto direttoriale 8 agosto 2001 in considerazione di quanto sopra esposto; Decreta:
Articolo unico
1. Gli articoli 1, 2 e 5 del decreto direttoriale 8 agosto 2001 sono abrogati e sostituiti per intero dal testo appresso riportato: "Art. 1. - 1. E' fatto obbligo dell'imbottigliamento in zona del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico , zona delimitata all'art. 5 del relativo disciplinare di produzione, annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996. Art. 2. - 1. I soggetti che, per consolidata tradizione, hanno imbottigliato il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico fuori della zona di produzione di cui al predetto art. 5 del disciplinare di produzione annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996, hanno facolta' di continuare ad imbottigliare fuori zona il vino medesimo fino all'entrata in vigore del decreto applicativo del regolamento citato in premessa e con le modalita' relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fissate nei successivi articoli.". "Art. 5. - 1. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni recate dal decreto ministeriale 15 marzo 1999, relativamente alla sola denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico . 2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto e saranno adeguate alle disposizioni che verranno emanate con il regolamento citato al precedente art. 2. 3. Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nel decreto direttoriale 8 agosto 2001.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio |