Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2001 (vai al sommario)
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO
DECRETO 11 settembre 2001
Attivazione della sezione staccata della commissione tributaria regionale del Veneto.

IL PRESIDENTE
della commissione tributaria regionale del Veneto

Visto l'art. 1, commi 1 e 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che ha ordinato gli organi di giurisdizione tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
Visto, in particolare, il comma 1-bis del citato art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'art. 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto il decreto interministeriale del 6 giugno 2000 con il quale sono state istituite le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali e, per quanto inerisce questa commissione tributaria regionale, la sezione staccata di Verona;
Viste le risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 3 del 18 maggio 1999 e n. 4 del 13 novembre 2000;
Vista la relazione del dirigente della segreteria, che evidenzia attuale situazione organizzativa e strutturale attinente alla istituita sezione staccata di Verona;
Ritenuto che, puo' fissarsi per il giorno 4 ottobre 2001 l'entrata in funzione della segreteria della sezione staccata di questa commissione;
La sezione staccata, espletera' il servizio di ricezione degli appelli, costituzioni in giudizio, atti e documenti relativi ai procedimenti destinati ad essere trattati dalla stessa, mentre ogni altro servizio amministrativo inerente il personale in servizio presso detta sezione ed i giudici tributari ad essa assegnati, salvo l'ordinaria amministrazione, sara' interamente gestito ed organizzato dalla sede principale di Venezia;
Ritenuto che l'individuazione dei procedimenti da assegnare alla sezione staccata deve avvenire sulla base dei principi e del criterio territoriale espressi dalle anzidette risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Ritenuto che la data di insediamento dei giudici tributari assegnati alla sezione staccata di Verona, come da proprio decreto del 30 ottobre 2000, puo' essere fissata per il giorno 4 ottobre 2001, presso i locali siti in Verona, via L. Da Porto, 1;
Ritenuta l'urgenza di provvedere, anche al fine di adeguare l'organizzazione della sede principale di Venezia, alle modifiche strutturali necessarie a seguito dell'attivazione della sezione staccata;
Decreta:
Entra in funzione dal giorno 4 ottobre 2001 la segreteria della sezione staccata di questa commissione tributaria regionale ubicata in Verona, via L. Da Porto, 1.
Da tale data gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 13, sabato dalle ore 8,30 alle ore 12 e nei giorni di martedi' e giovedi' dalle ore 14 alle ore 15;
Dalla stessa data la predetta segreteria espletera' i servizi di ricezione degli appelli, costituzioni in giudizio, atti e documenti relativi ai procedimenti destinati ad essere trattati dalle sezioni della sezione staccata, mentre, fatta salva l'ordinaria amministrazione, ogni altro servizio amministrativo, inerente il personale in servizio ed i giudici tributari assegnati, sara' interamente gestito ed organizzato dalla sede principale di Venezia;
La costituzione delle parti ed il deposito di atti e documenti potranno, comunque, avvenire anche presso la segreteria della sede principale di Venezia;
L'insediamento dei giudici tributari, assegnati alla sezione staccata di questa commissione avverra', nei locali predisposti per la sezione, il giorno 4 ottobre 2001;
La sezione staccata trattera', in via esclusiva: i procedimenti di appello avverso le sentenze della commissione tributaria provinciale di Verona; i procedimenti di revocazione di proprie sentenze; i giudizi di rinvio dalla Corte suprema di cassazione o dalla commissione tributaria centrale relativi a procedimenti che in primo grado sono stati radicati nella sua circoscrizione;
A tal fine il direttore della segreteria di Venezia si rechera' periodicamente presso la sezione staccata di Verona;
I giudizi di ottemperanza saranno distribuiti tra la sezione principale e la sezione staccata tenendo conto della circoscrizione territoriale che ha deciso il ricorso di primo grado;
I procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione, ex art. 19 del decreto legislativo n. 472/1997 saranno ripartiti secondo i criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito;
Il calendario delle udienze delle singole sezioni sara', nell'ambito della sezione staccata, predisposto dai Presidenti delle medesime e trasmesso al Presidente della commissione tributaria regionale di Venezia;
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato:
1) al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - ufficio amministrazione risorse;
2) al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;
3) all' Agenzia delle entrate, direzione regionale del Veneto, perche' provveda a comunicare il presente decreto a tutti gli uffici dipendenti del Veneto;
4) ai presidenti degli ordini professionali di Venezia e di tutte le province del Veneto;
5) al dirigente della segreteria della commissione tributaria regionale di Venezia.
Venezia, 11 settembre 2001
Il presidente: Fabbri
 
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