Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 agosto 2001, n. 313
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 2001), convertito, senza modificazioni, dalla legge 28 settembre 2001, n. 357 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura.".

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Art. 1.

1. In attesa della revisione della disciplina regolamentare concernente l'agevolazione sui prodotti petroliferi impiegati in agricoltura, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, si applicano, limitatamente all'anno 2001, le disposizioni di cui al presente decreto.
2. La dichiarazione di avvenuto impiego, nell'anno 2000, dei carburanti agevolati per l'agricoltura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge di cui al comma 1, e' presentata entro il 31 dicembre 2001. Gli uffici incaricati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego dei predetti carburanti provvedono alla determinazione dei quantitativi da ammettere all'uso agevolato sulla base di apposita richiesta, presentata dagli interessati entro il 15 ottobre 2001, contenente l'indicazione del presumibile fabbisogno per l'anno 2001, con riferimento alle superfici coltivate e alla tipologia delle coltivazioni. Le annotazioni sul libretto di controllo dei lavori eseguiti e dei consumi di carburanti agevolati sono facoltative.
3. L'ammontare della cauzione prevista dal regolamento di cui al comma 2, nei confronti degli esercenti di depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, e' ridotta del 70 per cento.
4. Il termine di scadenza del periodo nel quale e' consentito commercializzare prodotti petroliferi per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, denaturati, e' fissato al 31 dicembre 2001.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21 convertito dalla
legge 14 aprile 2000, n. 92 (Proroga del regime speciale in
materia di IVA per i produttori agricoli):
"4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi
dell'art. 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono determinati i consumi medi dei prodotti
petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione.
Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, ridetermina le modalita' di gestione
dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella A allegata
al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e, con effetto dal 1 gennaio 2001, in
relazione alla riduzione dei consumi gia' realizzati,
nonche' alla applicazione del regime ordinario in materia
di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli,
riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5).".
- Il decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre
2000, n. 375 reca: "Regolamento recante norme relative alla
riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, da
adottare ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge
15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.".



 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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