Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 27 settembre 2001
Proroga del termine di presentazione da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori, relativi alle domande dei bandi della legge n. 488/1992 per il settore turismo e il settore commercio dell'anno 2000 e per il settore industria dell'anno 2001.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;
Visto il proprio decreto del 21 dicembre 2000, con il quale il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2000 del "settore industria" e' stato fissato al 30 giugno 2001;
Visto il proprio decreto del 21 marzo 2001, con il quale il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2000 del "settore turismo", gia' fissato al 31 marzo 2001, e' stato differito al 31 maggio 2001;
Visto il proprio decreto del 29 maggio 2001, con il quale il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2000 del "settore commercio", gia' fissato al 31 maggio 2001, e' stato differito al 18 giugno 2001;
Visto l'art. 6, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, che prevede che le banche concessionarie inviino le risultanze istruttorie tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo al predetto termine finale di presentazione delle domande, con una proroga di trenta giorni qualora il periodo relativo agli accertamenti istruttori comprenda il mese di agosto, e, pertanto, per i richiamati bandi, entro il 28 settembre 2001 per il "settore turismo", entro il 16 ottobre 2001, per il "settore commercio" ed entro il 28 ottobre, per il "settore industria";
Vista la nota dell'Associazione Bancaria Italiana del 13 settembre 2001, con la quale viene richiesta la proroga dei suddetti termini finali in considerazione della contestualita' dell'attivita' istruttoria dei tre richiamati bandi oltre che di quella concernente gli accertamenti finali dei programmi dei bandi precedenti relativi alla programmazione dei fondi comunitari 1994-99;
Ritenute condivisibili le considerazioni addotte;
Considerato che l'art. 6, comma 3-bis, del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attivita' produttive, tenuto conto del numero di domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalita' degli interventi agevolati, possa prorogare, per non piu' di trenta giorni, il termine finale di invio delle risultanze istruttorie;
Ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dall'Associazione Bancaria Italiana anche al fine di assicurare in via prioritaria il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e lo svolgimento dell'attivita' istruttoria in modo puntuale, completo e nel pieno rispetto della normativa;
Decreta:

Articolo unico

I termini finali di invio al Ministero delle attivita' produttive da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori relativi alle domande dei bandi del "settore turismo" e del "settore commercio" per l'anno 2000 e del "settore industria" per l'anno 2001, sono rispettivamente prorogati dal 28 settembre al 26 ottobre, dal 16 ottobre al 5 novembre e dal 28 ottobre al 27 novembre del 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2001
Il Ministro: Marzano
 
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