Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. 363 |
Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 61; Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 1 agosto 1988, n. 340; Visto la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare gli articoli 9 e 11, comma 1, lettera e); Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1998; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001; Sentita la Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001; Acquisito il parere della X commissione attivita' produttive della Camera dei deputati il 7 maggio 2001 e preso atto che la competente commissione del Senato non si e' pronunciata nei termini previsti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento: Art. 1. Determinazione dei compensi 1. I consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano le indennita' di funzione o le altre forme di compenso, comunque deno-minato, spettanti ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio. I suddetti compensi sono determinati tenuto conto del numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese, nonche' delle entrate riscosse per diritto annuale e per diritti di segreteria. I componenti dei consigli hanno diritto esclusivamente ad un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione. 2. Le indennita' spettanti ai presidenti sono ricomprese tra un minimo ed un massimo rispettivamente pari a: 50 e 70 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese, 70 e 90 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 80.000, 90 e 130 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate oltre 80.000 imprese. Per gli altri componenti, i consigli camerali determinano i compensi, diversificandoli, in relazione alla carica rivestita. 3. I consigli camerali ed i consigli delle unioni regionali e dei centri estero determinano i compensi per i componenti, rispettivamente, degli organi delle aziende speciali delle camere di commercio, delle unioni regionali e dei centri estero in misura non superiore al 40 per cento degli importi stabiliti per i componenti dei corrispondenti organi della camera di commercio, per i primi, e della camera di commercio capoluogo di regione, per gli altri. 4. I consigli di cui al comma 3 provvedono ogni tre anni all'adeguamento delle indennita' e degli altri compensi di cui al presente articolo nel rispetto del tetto dell'inflazione programmata. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi. 2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. 4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina set-toriale; g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. 6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa. 7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima. 8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia. 9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. 10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo". - Si trascrive il testo del punto n. 61 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999): "61. Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti ai presidenti e ai componenti delle camere di commercio - Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 11, comma 1, lettera e); legge 1 agosto 1988, n. 340, art. 3, comma 6". - Per il riferimento al comma 6 dell'art. 3 della legge 1 agosto 1988, n. 340 (Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1988, n. 189, si vedano le note all'art. 2. - Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario, recante: "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura": "Art. 9 (Organi). - 1. Sono organi delle camere di commercio: a) il consiglio; b) la giunta; c) il presidente; d) il collegio dei revisori dei conti". - Per il riferimento all'art. 11, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si vedano le note all'art. 2. - Per il riferimento al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1998, si vedano le note all'art. 2. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
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| Art. 2. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 6 dell'articolo 3 della legge 1 agosto 1988, n. 340; b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; c) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1998. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 agosto 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Marzano, Ministro delle attivita' produttive Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 91
Note all'art. 2: - Per il riferimento all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 1 agosto 1988, n. 340, come modificato dal regolamento qui pubblicato: "Art. 3. - 1. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione dei tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari, rispettivamente, a lire 333.066 milioni, a lire 355.589 milioni e a lire 379.813 milioni. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' effettuata secondo le modalita' e i criteri richiamati nell'art. 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 2. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 18 dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' corrisposto per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella stabilita per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo. 3. Il diritto annuale, istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito in legge dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, e' determinato, fermi restando i criteri di arrotondamento, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella fissata per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo. 4. Per l'anno 1990, le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono aumentate del 12 per cento con arrotondamento per eccesso a L. 1.000. 5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. 6. (Comma abrogato).". - Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal regolamento qui pubblicato: "Art. 11 (Funzioni del consiglio). - 1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni: a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche; b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti; c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attivita' della camera di commercio; d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo; e) (lettera abrogata).". - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 febbraio 1998, abrogato dal presente regolamento, recava: "Determinazione dei compensi per i componenti gli organi delle camere di commercio".
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