Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 31 luglio 2001, n. 364 |
Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. |
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante l'attuazione della direttiva 92157CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; Visto in particolare l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che prevede la ripartizione di una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori; Visto, inoltre, l'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che prevede la ripartizione del 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto; Considerato che la predetta norma prevede che la ripartizione sia effettuata con le modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione; Constatato che la stessa norma demanda al predetto regolamento il compito di stabilire la percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, in rapporto alla entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare; Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1998, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998; Visto il verbale dell'accordo raggiunto il 27 luglio 2000 in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto fondo; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 9 aprile 2001; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 18 maggio 2001;
Decreta: e' adottato il seguente regolamento: Art. 1. Principi generali 1. Il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, di seguito indicata come legge n. 109, inerente la progettazione dei lavori, e' costituito con riferimento alla sola progettazione esecutiva, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive. 2. Il personale destinatario del compenso e' individuato tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. 3. Per i lavori di manutenzione o di scavi archeologici il fondo puo' essere riferito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis, della legge n. 109, alla progettazione definitiva. 4. La percentuale di riferimento per il calcolo degli incentivi e' fissata nella misura dell'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tenuto conto che gli interventi sui beni culturali sono da considerarsi, in ragione della loro natura e specificita', di notevole complessita' quando vertano in restauri o in scavi archeologici di importo superiore a 200 mila euro. Per i restanti lavori la percentuale e' fissata nella misura dell'1 per cento. 5. Nell'importo dei lavori sui quali e' calcolato l'incentivo non rientrano le spese concernenti le ricerche, le indagini, la predisposizione del piano particellare e la procedura per l'esecuzione dell'eventuale occupazione ed esproprio, nonche' tutte le attivita' propedeutiche, di supporto o integrative alla progettazione, necessarie all'approvazione dei progetti, e l'ammontare dell'I.V.A.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo: - Il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse: - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41. - Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante "Attuazione della direttiva 92157CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1996, n. 223. - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250. - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000, n. 98. - L'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosi' recita: "Art. 18. - 1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. 2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le modalita' ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto. 2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutante e' autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario. 2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego. 2-quater. E' vietato l'affidamento di attivita' di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge". - Il decreto ministeriale 9 giugno 1998, n. 65, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda le note alle premesse. - L'art. 19, comma 5-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosi' recita: "5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici".
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| Art. 2. Condizioni per l'erogazione 1. La corresponsione dell'incentivo e' subordinata: a) per quanto riguarda la progettazione alla verifica dei contenuti indicati all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 109 e relativo regolamento d'attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; b) per quanto riguarda l'attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, alla verifica che tali attivita' riguardino opere o lavori disciplinati dalla normativa sui lavori pubblici attinenti la tutela del patrimonio culturale. 2. Nessuna ripartizione dell'incentivo viene effettuata qualora, pur essendo stati predisposti gli elaborati progettuali, i lavori relativi non siano stati appaltati o aggiudicati.
Note all'art. 2: - L'art. 16, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosi' recita: "Art. 16. - 1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle finalita' relative; b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 2. Le prescrizioni relative agli elaboratori descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle". - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000, n. 98.
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| Art. 3. Criteri di assegnazione degli incarichi 1. L'assegnazione degli incarichi riguardanti i lavori e le opere disciplinate dalla legge n. 109 deve garantire il pieno impiego della professionalita' in servizio presso gli uffici del Ministero responsabili dell'intervento nonche' l'equa ripartizione degli stessi anche al fine della distribuzione degli incentivi previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge medesima. 2. Il personale destinatario del compenso e' individuato, in conformita' a quanto disposto nel comma 1 e tenuto conto dell'esigenza di un uniforme affidamento degli incarichi, dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, nel rispetto delle quote massime stabilite dall'articolo 4 del presente regolamento, tenuto conto delle responsabilita' professionali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, della complessita' dell'opera nonche' del criterio di rotazione degli incarichi. A tal fine, in sede di contrattazione d'istituto, sono annualmente individuati i criteri per la scelta delle professionalita' necessarie e delle percentuali da attribuire a ciascun componente dell'unita' organizzativa costituita per ogni singolo intervento.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda la nota alle premesse.
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| Art. 4. Quote spettanti 1. Le percentuali del fondo da attribuire a ciascun componente dell'unita' organizzativa, costituita per ogni singolo intervento sono individuate con il seguente criterio: a) responsabile del procedimento e collaboratori: fino al 15 per cento; b) incaricati della redazione del progetto e collaboratori: 1. progettazione preliminare: fino all'8 per cento; 2. progettazione definitiva: fino al 20 per cento; 3. progettazione esecutiva: fino al 30 per cento; 4. progettazione definitiva per scavi archeologici e per lavori di manutenzione: fino al 25 per cento; c) incaricato della redazione del piano della sicurezza e collaboratori: fino al 15 per cento; d) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e collaboratori: fino al 15 per cento; e) incaricati della direzione dei lavori e collaboratori: fino al 25 per cento; f) incaricati del collaudo, anche in corso d'opera, e collaboratori: fino al 13 per cento. 2. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da personale esterno all'organico dell'amministrazione costituiscono economie. A tal fine la percentuale del fondo che non viene assegnata non puo' essere inferiore al 5 per cento per ciascuna delle categorie funzionali indicate nelle lettere da a) ad f) del precedente comma 1. 3. La redazione del progetto preliminare, come individuato dall'articolo 16, comma 3, della legge n. 109, comporta la corresponsione dell'incentivo riportato al comma 1, lettera b), punto 1, qualora la sua redazione consenta di procedere al successivo affidamento del lavoro mediante il sistema dell'appalto concorso. In tale ipotesi sono corrisposti gli incentivi relativi alle lettere a), c), d), e) ed f) qualora gli incarichi relativi vengano conferiti a soggetti appartenenti all'amministrazione.
Note all'art. 4: - L'art. 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosi' recita: "3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio, della sua fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa".
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| Art. 5. Disposizioni particolari 1. Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da piu' soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente e' effettuata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento con riferimento alla effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e alla responsabilita' legata all'attivita' espletata. 2. L'incentivo per la redazione del progetto non e' conferito quando l'attivita' di progettazione consiste in un'opera di mero assemblaggio di apporti progettuali esterni. 3. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e i loro collaboratori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), non e' conferito, o se conferito anche in parte deve essere recuperato, quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto, ai fini della realizzazione ed ultimazione dell'intervento, varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), e comma 4 della legge n. 109. |
| Art. 6. Liquidazione degli incentivi per la progettazione 1. La ripartizione degli incentivi per la progettazione e' effettuata in due fasi: la prima, pari al 30 per cento dell'importo complessivo, ad avvenuta aggiudicazione dell'opera o del lavoro; la seconda, a saldo, ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o approvazione del collaudo. |
| Art. 7. Incentivi per la pianificazione 1. Fra i dipendenti che hanno redatto un piano territoriale paesistico, finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 149, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' ripartito l'85 per cento dell'incentivo previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Il restante 15 per cento dell'incentivo e' attribuito al responsabile del procedimento. 2. Per l'assegnazione dell'incentivo valgono le altre disposizioni del presente regolamento.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, cosi' recita: "Art. 149. - 1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all'art. 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalita' di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali. 2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 e' facoltativa per le vaste localita' indicate alle lettere c) e d) dell'art. 139 incluse negli elenchi previsti dall'art. 140 e dall'art. 144. 3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. Fermo il disposto dell'art. 164 il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la regione, puo' adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi". - Per il testo dell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda le note alle premesse.
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| Art. 8. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi a tutti i lavori il cui collaudo non sia stato approvato alla data della sua entrata in vigore. Il decreto ministeriale 9 giugno 1998, n. 65, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 luglio 2001 Il Ministro: Urbani
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 189 |
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