Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2001 (vai al sommario) |
COMUNE DI POLINAGO |
COMUNICATO |
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |
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Il comune di Polinago (Modena) ha adottato il 13 marzo 2001 e il 17 aprile 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) Di stabilire, per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 5 per mille, aliquota ordinaria: abitazione principale e i seguenti immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unita' non risulti locata; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta sino al primo grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale; per beneficiare dell'aliquota ridotta e' richiesta la documentazione prevista ai sensi dell'art. 16-bis del regolamento comunale; l'alloggio locato con contratto registrato a soggetto che lo utilizza quale sua abitazione principale; per beneficiare dell'aliquota ridotta e' richiesta la documentazione prevista ai sensi dell'art. 16-bis del regolamento comunale; le pertinenze dell'abitazione principale e degli immobili equiparati ai sensi dell'art. 16-bis del vigente regolamento comunale come definite dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; tutti gli immobili non compresi nella fattispecie di cui al punto seguente. 7 per mille, aliquota ordinaria: aree fabbricabili; alloggi non locati, residenze secondarie e relative pertinenze, cosi' come definiti dall'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; le unita' immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenze di abitazione principale o di immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili e inoltre non adibite all'esercizio di attivita' produttive. 2) Di fissare la detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto obbligato ai fini dell'imposizione I.C.I. in L. 210.000. 3) Di stabilire che, l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte a residuo, sull'imposta dovuta per le pertinenze. (Omissis). 1) Di modificare, (omissis) il punto 1) del deliberato relativo alla delib. G.C. n. 17 del 13 marzo 2001, nel seguente modo: di stabilire, per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 5 per mille, aliquota ordinaria: abitazione principale e i seguenti immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unita' non risulti locata; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta sino al primo grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale; per beneficiare dell'aliquota ridotta e' richiesta la documentazione prevista ai sensi dell'art. 16-bis del regolamento comunale; l'alloggio locato con contratto registrato a soggetto che lo utilizza quale sua abitazione principale; per beneficiare dell'aliquota ridotta e' richiesta la documentazione prevista ai sensi dell'art. 16-bis del regolamento comunale; le pertinenze dell'abitazione principale e degli immobili equiparati ai sensi dell'art. 16-bis del vigente regolamento comunale come definite dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; tutti gli immobili non compresi nella fattispecie di cui al punto seguente. 7 per mille, aliquota maggiorata: aree fabbricabili; alloggi non locati, residenze secondarie e relative pertinenze, cosi' come definiti dall'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; le unita' immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenze di abitazione principale o di immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili e inoltre non adibite all'esercizio di attivita' produttive. 2) Di lasciare invariato il resto. (Omissis). |
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