Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 20 settembre 2001
Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Bando del 2000 del "settore industria" (8o bando). Elenco delle domande inserite nella graduatoria ordinaria della regione Campania da agevolare con le risorse finanziarie di cui all'Asse IV, misura 4.2 del P.O.R. Campania 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato "regolamento", concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, cosi' come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000 e n. 930035 del 5 febbraio 2001;
Visti i decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 15 settembre 2000 e del 20 ottobre 2000, con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande dell'obiettivo 1 relative al bando del "settore industria" del 2000;
Visto il decreto ministeriale del 14 luglio 2000 che ha fissato le misure massime consentite relative alle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 a partire dal 2000;
Vista la nota n. 3553 del 2 aprile 2001 con la quale la regione Campania ha comunicato di partecipare al cofinanziamento del bando del 2000 del "settore industria" della legge n. 488/1992 con un ammontare di risorse pari a 150 miliardi di lire destinate ad interventi compatibili con il proprio P.O.R. 2000-2006, da attuare attraverso lo scorrimento della pertinente graduatoria ordinaria;
Visto il Programma operativo regionale 2000-2006 della regione Campania, Asse IV "Sviluppo locale", misura 4.2 "Sostegno allo sviluppo produttivo del tessuto imprenditoriale regionale";
Considerato che il complemento di programmazione del predetto P.O.R. prevede che l'azione a), sottoazione a1) della predetta misura 4.2 sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attivita' produttive;
Vista la convenzione, stipulata in data 9 agosto 2001 tra il Ministero delle attivita' produttive e la regione Campania, secondo lo schema approvato con delibera regionale n. 3945 del 3 agosto 2001, che definisce i suddetti accordi;
Visto il proprio decreto del 9 aprile 2001 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni di cui si tratta e, tra queste, quella ordinaria della regione Campania;
Rilevate, tra le iniziative della suddetta graduatoria ordinaria della regione Campania non agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima ne' con le risorse del P.O.N. ne' con quelle nazionali relative alle aree depresse, quelle compatibili con il P.O.R. Campania 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese disponibili dalla regione, tenuto conto della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui al punto 2.2, lettera a) del citato testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale del 3 luglio 2000, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:
Articolo unico
1. Le iniziative inserite nella graduatoria ordinaria della regione Campania, non agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima ne' con le risorse del P.O.N. ne' con quelle nazionali relative alle aree depresse o agevolate parzialmente con le medesime risorse rispetto alla richiesta dell'impresa, compatibili con il P.O.R. Campania 2000-2006 ed agevolabili con le risorse di cui alle premesse rese disponibili dalla regione a valere sull'Asse IV, misura 4.2 del P.O.R. medesimo, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto ed in favore delle stesse sono emanati in pari data i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.
2. Nell'indicazione delle predette iniziative si e' tenuto conto della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui al punto 2.2, lettera a) del testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale del 3 luglio 2000, richiamato nelle premesse, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, a carico delle predette risorse, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento.
Roma, 20 settembre 2001
Il direttore generale: Sappino
 
Allegato 1
----> Vedere allegato nel formato PDF <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone