Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO
COMUNICATO
Regolamento attuativo dell'art. 22, commi 3 e 3-bis della legge n. 675/1996 e del decreto legislativo n. 135/1999

Approvato dal consiglio di amministrazione dell'8 settembre 2000
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono:
per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attivita' istituzionale e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 675/1996;
per "dato sensibile", ogni dato idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
per "banca dati", un qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti, organizzato secondo una pluralita' di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
per "tipo di dati", la specificazione del dato in relazione all'attivita' svolta e definita dalla legge o, in via transitoria, dal garante, di rilevante interesse pubblico;
per "operazioni eseguibili", le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati individuati dall'ente;
per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
 
Art. 2.
Oggetto e finalita'
Il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione, nell'ambito dell'Istituto nazionale per il commercio estero, delle disposizioni definite dall'art. 22, commi 3 e 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonche' di quelle del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'ente o ad esso rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.
 
Art. 3.
Attivita' che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico
Le attivita' che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, da altre leggi e dal garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 
Art. 4. Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attivita' con rilevanti finalita' di interesse pubblico
individuate dalla legge o dal garante.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 675/1996 cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 135/1999, quando la legge o il garante individuano le finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non le operazioni eseguibili ed i tipi di dati da trattare, l'Istituto nazionale per il commercio estero provvede a determinarli.
Di seguito sono individuate le categorie di dati sensibili che possono essere trattati e le relative operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione a rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite (vedi tabella pagina seguente).
I dati sensibili trattati devono essere:
esatti;
aggiornati;
pertinenti;
completi;
non eccedenti rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi.
La normativa sara' oggetto di verifiche successive ai fini sia del completamento sia dell'aggiornamento annuale delle categorie di dati sensibili individuate e delle operazioni eseguibili. L'aggiornamento puo' aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.
Nell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ai soggetti che conferiscono dati all'Istituto nazionale per il commercio estero per lo svolgimento di un'attivita' istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti la corrispondente rilevante finalita' di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.
Al presente regolamento verra' data diffusione con soluzioni differenziate, ivi compreso l'utilizzo delle reti telematiche.
 
Art. 5.
Verifiche e controlli
I direttori dei Dipartimenti, i dirigenti delle aree nonche' i dirigenti/responsabili degli uffici in Italia e all'estero provvedono, per quanto di propria competenza, all'applicazione di misure attuative delle disposizioni del presente regolamento.
 
Art. 6.
Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo l'avvenuta esecutivita' della deliberazione approvativa n. 232 dell'8 settembre 2000.
 
Tabella
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