Gazzetta n. 233 del 6 ottobre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2001
Differimento del termine che autorizza l'autocertificazione della rispondenza ai requisiti di sicurezza nelle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999, che ha stabilito le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e, in particolare, l'art. 63 delle regole suddette;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2000, recante proroga del termine che autorizza l'autocertificazione della rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dalle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, recante ulteriore differimento del termine che autorizza l'autocertificazione della rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dalle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999;
Ritenuta l'opportunita' di prorogare ulteriormente il termine di cui all'art. 63 delle regole tecniche stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, in considerazione del fatto che non risulta ancora definito il sistema di certificazione per il livello di sicurezza ITSEC e che e' in corso il previsto aggiornamento delle regole tecniche succitate, nel quadro del recepimento della direttiva 1999/93/CE sulla firma elettronica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, con il quale e' stata attribuita al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dott. Lucio Stanca, tra l'altro, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo della societa' dell'informazione, nonche' delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, in costante raccordo con il Ministro per la funzione pubblica;
Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione; Decreta:
Art. 1.
1. Il termine stabilito dall'art. 63 delle regole tecniche stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999, gia' differito al 30 settembre 2001, e' ulteriormente differito al 31 maggio 2002.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2001
p. Il Presidente: Stanca
 
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