Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2001 (vai al sommario)
LEGGE 3 ottobre 2001, n. 366
Delega al Governo per la riforma del diritto societario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Delega)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle
societa' di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti
penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali,
nonche' nuove norme sulla procedura per la definizione dei
procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12. 2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa
comunitaria e in conformita' ai principi e ai criteri direttivi
previsti dalla presente legge, realizzera' il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese
quelle in tema di crisi dell'impresa, novellando, ove possibile,
le disposizioni del codice civile. 3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita'
produttive. 4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento,
perche' sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni
dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono
emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga
a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine
previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di
quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi, il Governo puo' emanare disposizioni
correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al
comma 4.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2.
(Principi generali in materia di societa' di capitali)

1. La riforma del sistema delle societa' di capitali di cui ai capi
V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile e
alla normativa connessa, e' ispirata ai seguenti principi
generali: a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la
crescita e la competitivita' delle imprese, anche attraverso il
loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali; b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle societa' e definire
con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilita' degli
organi sociali; c) semplificare la disciplina delle societa', tenendo conto delle
esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale; d) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, tenendo conto delle
esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti; e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle
imprese, anche in considerazione della composizione sociale e
delle modalita' di finanziamento, escludendo comunque
l'introduzione di vincoli automatici in ordine all'adozione di uno
specifico modello societario; f) nel rispetto dei principi di liberta' di iniziativa economica e di
libera scelta delle forme organizzative dell'impresa, prevedere
due modelli societari riferiti l'uno alla societa' a
responsabilita' limitata e l'altro alla societa' per azioni, ivi
compresa la variante della societa' in accomandita per azioni,
alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di societa' per azioni; g) disciplinare forme partecipative di societa' in differenti tipi
associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei
creditori sociali e dei terzi; h) disciplinare i gruppi di societa' secondo principi di trasparenza
e di contemperamento degli interessi coinvolti.



Nota all'art. 2:
- I capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V
del codice civile, trattano rispettivamente "Della societa'
per azioni", "Della societa' in accomandita per azioni",
"Della societa' a responsabilita' limitata", "Della
trasformazione della fusione e della scissione delle
societa'" e "Delle societa' costituite all'estero, od
operanti all'estero".



 
Art. 3.
(Societa' a responsabilita' limitata)

1. La riforma della disciplina della societa' a responsabilita'
limitata e' ispirata ai seguenti principi generali: a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche
suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del
socio e dei rapporti contrattuali tra i soci; b) prevedere un'ampia autonomia statutaria; c) prevedere la liberta' di forme organizzative, nel rispetto del
principio di certezza nei rapporti con i terzi. 2. In particolare, la riforma e' ispirata ai seguenti principi e
criteri direttivi: a) semplificare il procedimento di costituzione, confermando in
materia di omologazione i principi di cui all'articolo 32 della
legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche' eliminando gli adempimenti
non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti
con i terzi e di tutela dei creditori sociali precisando altresi'
le modalita' del controllo notarile in relazione alle modifiche
dell'atto costitutivo; b) individuare le indicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo e
determinare la misura minima del capitale in coerenza con la
funzione economica del modello; c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire
l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento
dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva
formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare
l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di
scelte contrattuali; d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in
natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela
dei terzi; e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture
organizzative, ai procedimenti decisionali della societa' e agli
strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare
riferimento alle azioni di responsabilita'; f) ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina
del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale,
nonche' del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di
tutela dell'integrita' del capitale sociale e gli interessi dei
creditori sociali; prevedere, comunque, la nullita' delle clausole
di intrasferibilita' non collegate alla possibilita' di esercizio
del recesso; g) disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento
di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il
divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa
in ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote di
capitale; h) stabilire i limiti oltre i quali e' obbligatorio un controllo
legale dei conti; i) prevedere norme inderogabili in materia di formazione e
conservazione del capitale sociale, nonche' in materia di
liquidazione che siano idonee a tutelare i creditori sociali
consentendo, nel contempo, una semplificazione delle procedure.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge
24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione
1999):
"Art. 32 (Semplificazione della fase costitutiva e
della fase modificativa delle societa' di capitali). - 1.
In attesa della riforma del diritto societario, la fase
costitutiva e la fase modificativa delle societa' di
capitali sono regolate dalle disposizioni del presente
articolo.
2. I commi terzo e quarto dell'art. 2330 del codice
civile sono sostituiti dai seguenti:
"L'iscrizione della societa' nel registro delle imprese
e' richiesta contestualmente al deposito dell'atto
costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese,
verificata la regolarita' formale della documentazione,
iscrive la societa' nel registro.
Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con
riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo
decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle
imprese .
3. Nel comma primo dell'art. 2332 del codice civile e'
soppresso il numero 3).
4. Il comma primo dell'art. 2411 del codice civile e'
sostituito dal seguente:
"Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione
dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato
l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne
richiede l'iscrizione nel registro delle imprese
contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle
imprese, verificata la regolarita' formale della
documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il
notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla
legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non
oltre il detto termine, agli amministratori. Gli
amministratori, nei trenta giorni successivi e, in
mancanza, ciascun socio a spese della societa', possono
ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi
secondo e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni
speciali con riferimento all'omologazione della delibera
decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle
imprese .
5. Dopo l'art. 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e' inserito il seguente:
"Art. 138-bis. - 1. Il notaio che chiede l'iscrizione
nel registro delle imprese delle deliberazioni di societa'
di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando
risultino manifestamente inesistenti le condizioni,
richieste dalla legge, viola l'art. 28, primo comma, n. 1,
della presente legge, ed e' punito con la sospensione
prevista dal secondo comma dell'art. 138 e con la sanzione
amministrativa da L. 1.000.000 a L. 30.000.000.
2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al
comma 1, e' punito il notaio che chiede l'iscrizione nel
registro delle imprese di un atto costitutivo di societa'
di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente
inesistenti le condizioni richieste dalla legge. ".



 
Art. 4.
(Societa' per azioni)

1. La disciplina della societa' per azioni e' modellata sui principi
della rilevanza centrale dell'azione, della circolazione della
partecipazione sociale e della possibilita' di ricorso al mercato
del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio
nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli
investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevedera' un modello
di base unitario e le ipotesi nelle quali le societa' saranno
soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di
imperativita' in considerazione del ricorso al mercato del
capitale di rischio. 2. Per i fini di cui al comma 1 si prevedera': a) un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando peraltro
limiti e condizioni in presenza dei quali sono applicabili a
societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
norme inderogabili dirette almeno a: 1) distinguere il controllo sull'amministrazione dal controllo
contabile affidato ad un revisore esterno; 2) consentire l'azione sociale di responsabilita' da parte di una
minoranza dei soci, rappresentativa di una quota congrua del
capitale sociale idonea al fine di evitare l'insorgenza di una
eccessiva conflittualita' tra i soci; 3) fissare congrui quorum per le assemblee straordinarie a tutela
della minoranza; 4) prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci o, nei
casi di cui al comma 8, lettera d), numeri 2) e 3), dei componenti
di altro organo di controllo, di gravi irregolarita'
nell'adempimento dei doveri degli amministratori; b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza e la
correttezza della gestione dell'impresa sociale; c) la determinazione dei limiti, dell'oggetto e dei tempi del
giudizio di omologazione, confermando i principi di cui
all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340; d) che nell'atto costitutivo non sia richiesta l'indicazione della
durata della societa'; e) che sia consentita la costituzione della societa' da parte di un
unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i creditori. 3. In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione, la
riforma e' diretta a: a) semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto del
principio di certezza e di tutela dei terzi, indicando il
contenuto minimo obbligatorio dell'atto costitutivo; b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva. 4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma e' diretta a: a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con le
caratteristiche del modello; b) consentire che la societa' costituisca patrimoni dedicati ad uno
specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalita' di
rendicontazione, con la possibilita' di emettere strumenti
finanziari di partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di
pubblicita'; disciplinare il regime di responsabilita' per le
obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza. 5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma e' diretta
a: a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire
l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento
dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva
formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare
l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di
scelte contrattuali; b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in
natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela
dei terzi. 6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni, la
riforma e' diretta a: a) prevedere la possibilita' di emettere azioni senza indicazione del
valore nominale, determinandone la disciplina conseguente; b) adeguare la disciplina della emissione e della circolazione delle
azioni alla legislazione speciale e alle previsioni relative alla
dematerializzazione degli strumenti finanziari; c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali
e salve in ogni caso le riserve di attivita' previste dalle leggi
vigenti, la possibilita', i limiti e le condizioni di emissione di
strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di
diversi diritti patrimoniali e amministrativi; d) modificare la disciplina relativa alla emissione di obbligazioni,
attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo all'autonomia
statutaria di determinare l'organo competente e le relative
procedure deliberative. 7. Riguardo alla disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali,
la riforma e' diretta a: a) semplificare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria,
il procedimento assembleare anche relativamente alle forme di
pubblicita' e di controllo, agli adempimenti per la
partecipazione, alle modalita' di discussione e di voto; b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le
esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalita' e certezza
dell'attivita' sociale, individuando le ipotesi di invalidita', i
soggetti legittimati alla impugnativa e i termini per la sua
proposizione, anche prevedendo possibilita' di modifica e
integrazione delle deliberazioni assunte, e l'eventuale adozione
di strumenti di tutela diversi dalla invalidita'; c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le
societa' per azioni o le societa' che le controllano, che ne
limiti a cinque anni la durata temporale massima e, per le
societa' di cui al comma 2, lettera a), ne assicuri il necessario
grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicita'; d) determinare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria e
salve le disposizioni di leggi speciali, i quorum costitutivi e
deliberativi dell'assemblea, in relazione all'oggetto della
deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e
le esigenze di funzionamento dell'organo assembleare, lasciando
all'autonomia statutaria di stabilire il numero delle
convocazioni. 8. Riguardo alla disciplina dell'amministrazione e dei controlli
sull'amministrazione, la riforma e' diretta a: a) attribuire all'autonomia statutaria un adeguato spazio con
riferimento all'articolazione interna dell'organo amministrativo,
al suo funzionamento, alla circolazione delle informazioni tra i
suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo;
precisare contenuti e limiti delle deleghe a singoli
amministratori o comitati esecutivi; b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la
possibilita' che gli statuti prevedano particolari requisiti di
onorabilita', professionalita' e indipendenza per la nomina alla
carica; c) definire le competenze dell'organo amministrativo con riferimento
all'esclusiva responsabilita' di gestione dell'impresa sociale; d) prevedere che le societa' per azioni possano scegliere tra i
seguenti modelli di amministrazione e controllo: 1) il sistema vigente che prevede un organo di amministrazione,
formato da uno o piu' componenti, e un collegio sindacale; 2) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di gestione e
di un consiglio di sorveglianza eletto dall'assemblea; al
consiglio di sorveglianza spettano competenze in materia di
controllo sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio, di
nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonche' di
deliberazione ed esercizio dell'azione di responsabilita' nei
confronti di questi; 3) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di
amministrazione, all'interno del quale sia istituito un comitato
preposto al controllo interno sulla gestione, composto in
maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di
requisiti di indipendenza, al quale devono essere assicurati
adeguati poteri di informazione e di ispezione. Nella definizione
dei requisiti di indipendenza, il Governo favorira' lo sviluppo di
codici di comportamento e di forme di autoregolazione; e) prevedere che, in mancanza di diversa scelta statutaria, si
applichi la disciplina di cui alla lettera d), numero 1); f) prevedere che, con riferimento alle fattispecie di cui alla
lettera d), numeri 2) e 3), siano assicurate, anche per le
societa' che non si avvalgono della revisione contabile, forme di
controllo dei conti, avvalendosi di soggetti individuati secondo i
criteri di nomina previsti dalla normativa vigente per il collegio
sindacale; g) disciplinare i doveri di fedelta' dei componenti dell'organo
amministrativo, in particolare con riferimento alle situazioni di
conflitto di interesse e precisare che essi sono tenuti ad agire
in modo informato. 9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, la
riforma e' diretta a: a) semplificare le procedure e i controlli, con facolta' per
l'autonomia statutaria di demandare alla competenza dell'organo
amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura
gestionale della societa' che non incidono sulle posizioni
soggettive dei soci; b) rivedere la disciplina dell'aumento di capitale, del diritto di
opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque adeguati controlli
interni sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni e
consentendo, con la precisazione di limiti temporali, la delega
agli amministratori per escludere il diritto di opzione,
opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la
societa' abbia o meno titoli negoziati nei mercati regolamentati; c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale;
eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale del capitale
determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei
creditori; d) rivedere la disciplina del recesso, prevedendo che lo statuto
possa introdurre ulteriori fattispecie di recesso a tutela del
socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata
della societa'; individuare in proposito criteri di calcolo del
valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente,
salvaguardando in ogni caso l'integrita' del capitale sociale e
gli interessi dei creditori sociali.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 32 della legge 24 novembre
2000, n. 340, vedi nota all'art. 3.



 
Art. 5.
(Societa' cooperative)

1. La riforma della disciplina delle societa' cooperative di cui al
titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa
e' ispirata ai principi generali previsti dall'articolo 2, in
quanto compatibili, nonche' ai seguenti principi generali: a) assicurare il perseguimento della funzione sociale delle
cooperative, nonche' dello scopo mutualistico da parte dei soci
cooperatori; b) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, con
riferimento alle societa' che, in possesso dei requisiti
richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria
attivita' prevalentemente in favore dei soci o che comunque si
avvalgono, nello svolgimento della propria attivita',
prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla
riconoscibile da parte dei terzi; c) disciplinare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta,
conformemente ai principi della disciplina vigente, favorendo il
perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi
istituti; d) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni
assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla
gestione; e) riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere
agevolativo alle societa' cooperative costituzionalmente
riconosciute; f) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme
formato da piu' societa' cooperative, anche appartenenti a
differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando
poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che
ne fanno parte, configuri una gestione unitaria; g) prevedere che alle societa' cooperative si applichino, in quanto
compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le
norme dettate rispettivamente per la societa' per azioni e per la
societa' a responsabilita' limitata a seconda delle
caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacita' di
coinvolgere un elevato numero di soggetti. 2. In particolare, la riforma delle societa' cooperative diverse da
quelle di cui al comma 1, lettera b), e' ispirata ai seguenti
principi e criteri direttivi: a) prevedere che le norme dettate per le societa' per azioni si
applichino, in quanto compatibili, alle societa' cooperative a cui
partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La
disciplina dovra' assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela,
sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella
salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci
cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli
utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla
distribuzione delle riserve, nonche' il ristorno a favore dei soci
cooperatori, riservando i piu' ampi spazi possibili all'autonomia
statutaria; b) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei
capitali, salve in ogni caso la specificita' dello scopo
mutualistico e le riserve di attivita' previste dalle leggi
vigenti, la possibilita', i limiti e le condizioni di emissione di
strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di
diversi diritti patrimoniali e amministrativi; c) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale
e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche
attraverso la valorizzazione delle assemblee separate e un
ampliamento della possibilita' di delegare l'esercizio del diritto
di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della
societa' cooperativa e dallo scopo mutualistico; d) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli
incarichi e alla rieleggibilita' per gli amministratori,
consentendo che gli stessi possano essere anche non soci; e) consentire che la regola generale del voto capitario possa subire
deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio
cooperatore e della natura del socio finanziatore; f) prevedere la possibilita' per le societa' cooperative di
trasformarsi, con procedimenti semplificati, in societa'
lucrative, fermo il disposto di cui all'articolo 17 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, concernente l'obbligo di devolvere il
patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il
capitale versato e rivalutato, ed i dividendi non ancora
distribuiti, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma
5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59; g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario
disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto
previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385. 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui
al presente articolo i consorzi agrari, nonche' le banche
popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della
cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi
le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento
che non incidano su profili di carattere sostanziale della
relativa disciplina.



Note all'art. 5:
- Il titolo VI del libro V del codice civile tratta:
"Delle imprese cooperative e delle mutue cooperative".
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie):
"Art. 14 (Condizioni di applicabilita' delle
agevolazioni). - Le agevolazioni previste in questo titolo
si applicano alle societa' cooperative, e loro consorzi,
che siano disciplinate dai principi della mutualita'
previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei
registri prefettizi o nello schedario generale della
cooperazione.
I requisiti della mutualita' si ritengono sussistenti
quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente
previste le condizioni indicate nell'art. 26 del decreto
legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto
osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti,
ovvero nel minor periodo di tempo trascorso
dall'approvazione degli statuti stessi.
I presupposti di applicabilita' delle agevolazioni sono
accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il
Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001):
"Art. 17 (Interpretazione autentica
sull'inderogabilita' delle clausole mutualistiche da parte
delle societa' cooperative e loro consorzi). - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951,
n. 302, all'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all'art. 11,
comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si
interpretano nel senso che la soppressione da parte di
societa' cooperative o loro consorzi delle clausole di cui
al predetto art. 26 comporta comunque per le stesse
l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere
alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e
rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
mutuatistici di cui al citato art. 11, comma 5. Allo stesso
obbligo si intendono soggette le stesse societa'
cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di
trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in
enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le
clausole di cui al citato art. 26, nonche' in caso di
decadenza dai benefici fiscali.".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di
societa' cooperative):
"5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al
comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in
liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma,
lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 2409 del codice civile:
"Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato
sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri
degli amministratori e dei sindaci, i soci che
rappresentano il decimo del capitale sociale possono
denunziare i fatti al tribunale.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli
amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione
dell'amministrazione della societa' a spese dei soci
richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione
di una cauzione.
Se le irregolarita' denunziate sussistono, il tribunale
puo' disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e
convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei
casi piu' gravi puo' revocare gli amministratori ed i
sindaci e nominare un amministratore giudiziario,
determinandone i poteri e la durata.
L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di
responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore
giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina
dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del
caso, la messa in liquidazione della societa'.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono
essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero,
e in questo caso le spese per l'ispezione sono a carico
della societa'".
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 70 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
"7. Alle banche non si applicano il titolo IV della
legge fallimentare e l'art. 2409 del codice civile. Se vi
e' fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento
dei doveri degli amministratori e dei sindaci di banche, i
soci che rappresentano il ventesimo del capitale sociale,
ovvero il cinquantesimo in caso di banche con azioni
quotate in borsa, possono denunciare i fatti alla Banca
d'Italia, che decide con provvedimento motivato.".



 
Art. 6.
(Disciplina del bilancio)

1. La revisione della disciplina del bilancio e' ispirata ai seguenti
principi e criteri direttivi: a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa
fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della
relativa disciplina e stabilire le modalita' con le quali, nel
rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli
effetti della fiscalita' differita; b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto
che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla
loro formazione e al loro utilizzo; c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle
operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari
derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione
finanziaria e delle altre operazioni finanziarie; d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le societa', in
considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere
finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato
principi contabili riconosciuti internazionalmente; e) ampliare le ipotesi in cui e' ammesso il ricorso ad uno schema
abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico
semplificato; f) armonizzare con le innovazioni di cui alle lettere precedenti la
disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune
disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in
corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.
 
Art. 7.
(Trasformazione, fusione, scissione)

1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e
scissione e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto
concerne le societa' di capitali, delle direttive comunitarie; b) disciplinare possibilita', condizioni e limiti delle
trasformazioni e delle fusioni eterogenee; c) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo
alle operazioni di fusione e di scissione; d) prevedere che le fusioni tra societa', una delle quali abbia
contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, non
comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione
di azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli articoli 2357 e
2357-quater del codice civile, e del divieto di accordare prestiti
e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni
proprie, di cui all'articolo 2358 del codice civile; e) introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la
trasformazione delle societa' di persone in societa' di capitali.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 2357, 2357-quater
e 2358 del codice civile:
"Art. 2357 (Acquisto delle proprie azioni). - La
societa' non puo' acquistare azioni proprie se non nei
limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni
interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la
quale ne fissa le modalita', indicando in particolare il
numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non
superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione
e' accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo
massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni
acquistate a norma dei commi precedenti puo' eccedere la
decima parte del capitale sociale (2630, n. 4), tenendosi
conto a tal fine anche delle azioni possedute da societa'
controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti
debbono essere alienate secondo modalita' da determinarsi
dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In
mancanza, deve procedersi senza indugio al loro
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale.
Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i
sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal
tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446,
secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli acquisti fatti per tramite di societa'
fiduciaria o per interposta persona.".
"Art. 2357-quater (Divieto di sottoscrizione delle
proprie azioni). - In nessun caso la societa' puo'
sottoscrivere azioni proprie. Le azioni sottoscritte in
violazione del divieto stabilito nel precedente comma si
intendono sottoscritte e devono essere liberate dai
promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del
capitale sociale, dagli amministratori. La presente
disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente
da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per
conto della societa', azioni di quest'ultima e' considerato
a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della
liberazione delle azioni rispondono solidalmente, salvo che
non dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i
soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale,
gli amministratori".
"Art. 2358 (Altre operazioni sulle proprie
azioni). - La societa' non puo' accordare prestiti ne'
fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle
azioni proprie.
La societa' non puo', neppure per tramite di societa'
fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni
proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si
applicano alle operazioni effettuate per favorire
l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della societa'
o di quelli di societa' controllanti o controllate. In
questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie
prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili
distribuibili regolarmente accertati e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato.".



 
Art. 8.
(Scioglimento e liquidazione)

1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della
liquidazione delle societa' di capitali e cooperative e' ispirata
ai seguenti principi e criteri direttivi: a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo a
quelle relative all'accertamento delle cause di scioglimento e al
procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare
gli effetti della cancellazione della societa' dal registro delle
imprese, il regime della responsabilita' per debiti non
soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive; b) disciplinare le condizioni, i limiti e le modalita' per la
conservazione dell'eventuale valore dell'impresa, anche
prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci,
possibilita' e procedure per la revoca dello stato di
liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri degli
amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al
compimento di nuove operazioni; c) disciplinare la redazione dei bilanci nella fase di liquidazione
sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalita'.
 
Art. 9.
(Cancellazione)

1. La riforma in materia di cancellazione e' ispirata ai seguenti
principi e criteri direttivi: a) semplificare e precisare il procedimento attraverso il quale e'
possibile, in presenza di determinate e concorrenti circostanze,
cancellare le societa' di capitali dal registro delle imprese; b) prevedere forme di pubblicita' della cancellazione dal registro
delle imprese.
 
Art. 10.
(Gruppi)

1. La riforma in materia di gruppi e' ispirata ai seguenti principi e
criteri direttivi: a) prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di
trasparenza e tale da assicurare che l'attivita' di direzione e di
coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del gruppo,
delle societa' controllate e dei soci di minoranza di queste
ultime; b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione
dell'interesse del gruppo siano motivate; c) prevedere forme di pubblicita' dell'appartenenza al gruppo; d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela
al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della societa' dal
gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non
sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di
acquisto.
 
Art. 11. (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le
societa' commerciali)

1. La riforma della disciplina penale delle societa' commerciali e
delle materie connesse e' ispirata ai seguenti principi e criteri
direttivi: a) prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi: 1) falsita' in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali previste dalla legge, consistente nel fatto degli
amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali,
nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali
previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, espongono
fatti materiali non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di
valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o
del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare
i soci o il pubblico, ovvero omettono con la stessa intenzione
informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione e'
imposta dalla legge; precisare che la condotta posta in essere
deve essere rivolta a conseguire per se' o per altri un ingiusto
profitto; precisare altresi' che le informazioni false od omesse
devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene,
anche attraverso la previsione di soglie quantitative; estendere
la punibilita' al caso in cui le informazioni riguardino beni
posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi;
prevedere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta
in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai
soci o ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando la condotta non
abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la
pena dell'arresto fino a un anno e sei mesi; 1.2) quando la
condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai
creditori: 1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni
e la procedibilita' a querela nel caso di societa' non soggette
alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58; 1.2.2) la pena della reclusione da uno a quattro anni e la
procedibilita' d'ufficio nel caso di societa' soggette alle
disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in
materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di
valutazioni estimative; 2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti
richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o
dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero
nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche
di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsita' e
l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone
false informazioni idonee ad indurre in errore od occulta dati o
notizie con la medesima intenzione; precisare che la condotta
posta in essere deve essere rivolta a conseguire per se' o per
altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere
idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere
sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta in essere
abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e
di conseguenza: 2.1) la pena dell'arresto fino ad un anno quando
la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari; 2.2) la pena della reclusione da uno a tre anni
quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari; 3) falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni della societa' di
revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione,
i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la
consapevolezza della falsita' e l'intenzione di ingannare i
destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano
informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa', ente o soggetto sottoposto a
revisione; precisare che la condotta posta in essere deve essere
rivolta a conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto;
precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i
destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni
differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o
non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di
conseguenza: 3.1) la pena dell'arresto fino ad un anno quando la
condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
3.2) la pena della reclusione da un anno a quattro anni quando la
condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che
impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od
altri idonei artifici, lo svolgimento delle attivita' di controllo
o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi
sociali ovvero alle societa' di revisione; prevedere la sanzione
amministrativa fino a lire venti milioni; nell'ipotesi in cui ne
derivi un danno ai soci prevedere la pena della reclusione fino ad
un anno e la procedibilita' a querela; 5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi,
consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa
delle funzioni delle quali e' investito nell'ambito di una
societa' o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini
prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro
delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire quattrocentomila a lire quattro milioni, aumentata di un
terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci; 6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli
amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano
od aumentano fittiziamente il capitale della societa' mediante
attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro
valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o
di crediti ovvero del patrimonio della societa' nel caso di
trasformazione; prevedere la pena della reclusione fino ad un
anno; 7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto
degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione
del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i
conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
prevedere la pena della reclusione fino ad un anno; 8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel
fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su
utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a
riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con
utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la
pena dell'arresto fino ad un anno. La ricostituzione degli utili o
delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del
bilancio estingue il reato; 9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societa'
controllante, consistente nel fatto degli amministratori che
acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della societa'
controllante, cagionando una lesione all'integrita' del capitale
sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la
pena della reclusione fino ad un anno. Se il capitale sociale o le
riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al
quale e' stata posta in essere la condotta, il reato e' estinto; 10)operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto
degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di
legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale
sociale o fusioni con altra societa' o scissioni, cagionando danno
ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre
anni e la procedibilita' a querela; prevedere che il risarcimento
del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; 11)indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori,
consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni
sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o
dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli,
cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilita' a querela;
prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del
giudizio estingue il reato; 12)infedelta' patrimoniale, consistente nel fatto degli
amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una
situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a
deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di
procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, ovvero altro
vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno patrimoniale alla
societa'; estendere la punibilita' al caso in cui il fatto sia
commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla
societa' per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno
patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il
profitto della societa' collegata o del gruppo, se esso e'
compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente
prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al
gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni
e la procedibilita' a querela; 13)comportamento infedele, consistente nel fatto degli
amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e
responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o
della promessa di utilita', compiono od omettono atti in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva
nocumento per la societa'; prevedere la pena della reclusione fino
a tre anni; estendere la punibilita' a chi da' o promette
l'utilita'; prevedere la procedibilita' a querela; 14)indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi,
con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in
assemblea, allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un
ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi
a tre anni; 15)omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli
amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare
l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per
statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano
uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale
l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di
un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una
legittima richiesta dei soci; 16)aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false
ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici,
concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo
significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilita'
patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della
reclusione da uno a cinque anni; b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti
falsita' nelle comunicazioni alle autorita' pubbliche di
vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e
omesse comunicazioni alle autorita' medesime da parte di
amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di
societa', enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di
tali autorita', anche mediante la formulazione di fattispecie a
carattere generale; coordinare, altresi', le ipotesi sanzionatorie
previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova
disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni
introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente
estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in
violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni; c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali
riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile,
introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione
di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del codice
penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori
generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione
contabile della societa'; abrogare altresi' le fattispecie
speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari
governativi, nonche' quella del mendacio bancario, prevista
dall'articolo 137, comma 1, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385; d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere
a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare
tenuita'; e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia
individuato mediante una qualifica o la titolarita' di una
funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente
investito della qualifica o titolare della funzione e' equiparato,
oltre a chi e' tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente
qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura,
esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici
inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresi' che,
fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le
disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si
applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati
dall'autorita' giudiziaria o dall'autorita' pubblica di vigilanza
di amministrare la societa' o i beni dalla stessa posseduti o
gestiti per conto di terzi; f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere a) e b),
sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e
dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia
possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura
abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente; g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati
societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte
integrative di reati societari che abbiano cagionato o concorso a
cagionare il dissesto della societa'; h) prevedere, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti
nella legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, una specifica disciplina della
responsabilita' amministrativa delle societa' nel caso in cui un
reato tra quelli indicati nelle lettere a) e b) sia commesso,
nell'interesse della societa', da amministratori, direttori
generali o liquidatori o da persone sottoposte alla vigilanza di
questi ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi
avessero vigilato in conformita' degli obblighi inerenti alla loro
carica; i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice
civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte
in attuazione del presente articolo; coordinare e armonizzare con
queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare
duplicazioni o disparita' di trattamento rispetto a fattispecie di
identico valore, anche mediante l'abrogazione, la riformulazione o
l'accorpamento delle norme stesse, individuando altresi' la loro
piu' opportuna collocazione; prevedere norme transitorie per i
procedimenti penali pendenti; l) prevedere che la competenza sia sempre del tribunale in
composizione collegiale.



Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intemediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52) alla parte IV tratta della
disciplina degli emittenti ed in particolare il capo II
tratta della disciplina delle societa' con azioni quotate.
- Si riporta il testo dell'art. 2622 del codice civile:
"Art. 2622 (Divulgazione di notizie sociali
riservate). - Gli amministratori, i direttori generali, i
sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza
giustificato motivo, si servono a profitto proprio od
altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne
danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto puo'
derivare pregiudizio alla societa', con la reclusione fino
ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due
milioni. Il delitto e' punibile su querela della
societa'.".
- Si riporta il testo dell'art. 622 del codice penale:
"Art. 622 (Rivelazione di segreto
professionale). - Chiunque, avendo notizia, per ragione del
proprio stato o ufficio, o della propria professione o
arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero
lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal
fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un
anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.
Il delitto e' punibile a querela della persona
offesa.".
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 137 del
citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385:
"1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chi, al fine di ottenere concessioni di credito per se' o
per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni
alle quali il credito venne prima concesso, fornisce
dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla
costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria delle aziende comunque interessate alla
concessione del credito, e' punito con la reclusione fino a
un anno e con la multa fino a lire dieci milioni.".
- La legge 29 settembre 2000, n. 300, reca: "Ratifica
ed esecuzione dei seguenti atti internazionali elaborati in
base all'art. K.3 del Trattato sull'Unione europea:
convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del
suo primo protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996,
del protocollo concernente l'interpretazione in via
pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle
Comunita' europee, di detta convenzione, con annessa
dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996,
nonche' della convenzione relativa alla lotta contro la
corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle
Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea,
fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della convenzione
OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali
stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con
annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al
Governo per la disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi
di personalita' giuridica.".
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca:
"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300.".
- Il titolo XI del libro V del codice civile, reca:
"Disposizioni penali in materia di societa' e di
consorzi.".



 
Art. 12.
(Nuove norme di procedura)

1. Il Governo e' inoltre delegato ad emanare norme che, senza
modifiche della competenza per territorio e per materia, siano
dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione di
procedimenti nelle seguenti materie: a) diritto societario, comprese le controversie relative al
trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti
parasociali; b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. 2. Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie di cui al
comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole processuali, che
in particolare possano prevedere: a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini
processuali; b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al
comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi
eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura
degli interessi coinvolti; c) la mera facoltativita' della successiva instaurazione della causa
di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito
di un procedimento sommario cautelare in relazione alle
controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente
definitivita' degli effetti prodotti da detti provvedimenti,
ancorche' gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in
altri eventuali giudizi promossi per finalita' diverse; d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare
celerita' ma con il rispetto del principio del contraddittorio,
che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se
privo di efficacia di giudicato; e) la possibilita' per il giudice di operare un tentativo preliminare
di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi
essenziali, assegnando eventualmente un termine per la
modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la
causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente
conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini
della decisione sulle spese di lite; f) uno o piu' procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in
estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza
compromettere la rapidita' di tali procedimenti, assicurino il
rispetto dei principi del giusto processo; g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei
diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti
trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di
cassazione. 3. Il Governo puo' altresi prevedere la possibilita' che gli statuti
delle societa' commerciali contengano clausole compromissorie,
anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura
civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui
al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che
non possono formare oggetto di transazione, la clausola
compromissoria dovra' riferirsi ad un arbitrato secondo diritto,
restando escluso il giudizio di equita', ed il lodo sara'
impugnabile anche per violazione di legge. 4. Il Governo e' delegato a prevedere forme di conciliazione delle
controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad
organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di
serieta' ed efficienza e che siano iscritti in un apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 ottobre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1137):
Presentato dal Ministro della giustizia (Castelli) il
3 luglio 2001.
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e VI
(Finanze), in sede referente, il 5 luglio 2001 con pareri
delle commissioni I, V, X, XI, XIV e del Comitato per la
legislazione.
Esaminato dalle commissioni riunite II e VI, in sede
referente, il 10, 11, 12, 17, 18, 19 e 25 luglio 2001.
Esaminato in aula il 27 luglio 2001, il 1o e il
2 agosto 2001 e approvato il 3 agosto 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 608):
Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 6a
(Finanze), in sede referente, l'8 agosto 2001, con pareri
delle commissioni 1a, 5a, 9a, 10a, 11a e della Giunta per
gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalle commissioni riunite 2a e 6a, in sede
referente, il 12, 13, 18 e 19 settembre 2001.
Esaminato in aula il 25, 26 e 27 settembre 2001 e
approvato il 28 settembre 2001.



Note all'art. 12:
- Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, vedi note all'art. 11.
- Per il titolo del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, vedi note all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 737 del codice di
procedura civile:
"Art. 737 (Forma della domanda e del
provvedimento). - I provvedimenti, che debbono essere
pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso
al giudice competente e hanno forma di decreto motivato,
salvo che la legge disponga altrimenti.".
- Si riporta il testo degli articoli 806 e 808 del
codice di procedura civile:
"Art. 806 (Compromesso). - Le parti possono far
decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte,
tranne quelle previste negli articoli 429 e 459, quelle che
riguardano questioni di stato e di separazione personale
tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di
transazione".
"Art. 808 (Clausola compromissoria). - Le parti, nel
contratto che stipulano o in un atto separato, possono
stabilire che le controversie nascenti dal contratto
medesimo siano decise da arbitri, purche' si tratti di
controversie che possono formare oggetto di compromesso. La
clausola compromissoria deve risultare da atto avente la
forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'art. 807,
commi primo e secondo.
Le controversie di cui all'art. 409 possono essere
decise da arbitri solo se cio' sia previsto nei contratti e
accordi collettivi di lavoro purche' cio' avvenga, a pena
di nullita', senza pregiudizio della facolta' delle parti
di adire l'autorita' giudiziaria. La clausola
compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi
o in contratti individuali di lavoro e' nulla ove autorizzi
gli arbitri a pronunciare secondo equita' ovvero dichiari
il lodo non impugnabile.
La validita' della clausola compromissoria deve essere
valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si
riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto
comprende il potere di convenire la clausola
compromissoria.".



 
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