IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi della Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 9 luglio 1993, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino spumante "Trento" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Viste le domande presentate dal Consorzio vini del Trentino, e dall'Istituto Trentino del vino, intese ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale del vino spumante "Trento" per le tipologie bianco, rosato e riserva, previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra da 5,5 a 5,0 grammi/litro per le tipologie bianco, rosato e riserva; Visto il parere favorevole della provincia autonoma di Trento sulle sopra citate domande; Considerato che l'andamento climatico degli ultimi anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione di vini con acidita' tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi di acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo e che nel corso del prolungato periodo di elaborazione a cui deve essere sottoposto lo spumante a denominazione di origine controllata "Trento", possono verificarsi notevoli abbassamenti del valore dell'acidita' al di sotto dei valori minimi attualmente stabiliti nel disciplinare di produzione di che trattasi; Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal parere della regione o provincia autonoma competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modica del disciplinare di produzione della denominazione di origine del vino spumante "Trento", in conformita' alla decisione assunta da sopra citato Comitato; Decreta: Articolo unico "Il limite minimo dell'acidita' totale del vino spumante a denominazione di origine controllata "Trento , nelle tipologie bianco, rosato e riserva, previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione e' ridotto da 5,5 g/l a 5,0 g/l". Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 settembre 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio |