Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 28 settembre 2001
Proroga del termine di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 7 giugno 2001, in materia di riduzione delle emissioni inquinanti.

IL DIRETTORE GENERALE
del servizio protezione internazionale
dell'ambiente

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000, reg. n. 1 Ambiente, foglio n. 374, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2000, "Regolamento recante criteri e modalita' di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalita' di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 7 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2001, di definizione dei programmi e delle azioni di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti;
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 7 giugno 2001, che stabilisce che entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i soggetti responsabili devono stipulare con apposito atto, accordi e convenzioni per la realizzazione di ciascun programma;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 7 giugno 2001 che prevede la concessione di una proroga per la predisposizione degli atti, in presenza di oggettivi e dimostrati motivi, da effettuarsi con decreto del Ministero dell'ambiente;
Atteso che l'istruttoria di definizione degli accordi e convenzioni non risulta potersi concludere entro il termine previsto dal citato art. 2, comma 1 e che, pertanto, occorre procedere alla concessione di una proroga del termine stesso;
Decreta:
Il termine di cui all'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 4 giugno 2001, e' prorogato al 15 novembre 2001.
Roma, 28 settembre 2001
Il direttore generale: Clini
 
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