Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 1 ottobre 2001 |
Adozione di misure di salvaguardia urgenti finalizzate alla prevenzione del rischio di alluvione nel bacino del fiume Brenta. (Ordinanza n. 3148). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343; Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito in legge 31 dicembre 1996, n. 677; Vista la nota n. 1713/B.5.5/4 del 12 luglio 2001, con la quale il segretario generale dell'Autorita' di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, su proposta del comitato tecnico, richiede l'emanazione di un provvedimento urgente di salvaguardia per l'utilizzo del serbatoio idroelettrico del Corlo finalizzato a porre in sicurezza gli abitati posti lungo il fondovalle del fiume Brenta; Vista la nota GAB/2001/8947/b01 del 20 agosto 2001, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio segnala la necessita' di disporre l'emanazione di misure urgenti per la prevenzione del rischio alluvione del bacino del fiume Brenta, conformemente a quanto richiesto dal segretario generale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione; Dispone: Art. 1. 1. Il segretario generale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione allo scopo di assicurare la sicurezza idraulica dei territori montani e vallivi del bacino del fiume Brenta adotta ogni utile iniziativa finalizzata alla moderazione delle piene del torrente Cismon utilizzando il bacino idroelettrico del Corlo. |
| Art. 2. 1. Nel periodo 30 settembre-30 novembre 2001, il livello dell'acqua del bacino idroelettrico del Corlo dovra' essere mantenuto a quota non superiore 252 metri s.l.m., salvo il verificarsi, durante detto periodo, di eventi di piena. 2. Le operazioni di svaso controllato del bacino avranno inizio il giorno successivo alla data di emanazione della presente ordinanza. 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente esecutive e restano in vigore fino al 30 novembre 2001. 4. Le operazioni di svaso dovranno essere eseguite progressivamente, mediante manovre ordinarie previste dal vigente foglio condizioni e secondo le modalita' stabilite dall'autorita' di bacino di concerto con il Servizio nazionale dighe nell'anno 2000. |
| Art. 3. 1. Per la diminuita utilizzazione del bacino idroelettrico del Corlo nel periodo 15 settembre-30 novembre 2001 e' riconosciuto a consuntivo all'ente titolare della gestione un indennizzo da determinarsi sull'effettiva riduzione della produzione calcolato sulla base delle medie degli ultimi 5 anni. 2. L'onere e' posto a carico delle risorse allocate nella unita' previsionale di base 4.2.1.5 dello stato di previsione dell'ex Ministero dei lavori pubblici per l'anno 2001, rientranti, tra le altre, nella gestione del Ministro dell'ambiente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178. L'onere stesso e' imputato alle risorse assegnate all'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 3. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 ottobre 2001 Il Ministro: Scajola |
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