Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 ottobre 2001
Rettifica al decreto direttoriale riguardante la "Modifica al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Bardolino ".

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi della Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Bardolino", e successive modifiche;
Visto il decreto direttoriale 26 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159, dell'11 luglio 2001, recante "Modifica al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Bardolino ";
Considerato che per mero errore materiale non e' stato riportato all'art. 2 del sopra citato decreto il riferimento al periodo transitorio, stabilito in sessanta giorni, utili per poter iscrivere i vigneti all'apposito albo al fine della rivendicazione della denominazione di origine controllata "Bardolino" per il prodotto ottenuto gia' a decorrere dalla corrente campagna vendemmiale;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla rettifica dell'art. 2 del decreto direttoriale di cui alle premesse;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 2 del disposto del decreto direttoriale 26 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2001, recante "Modifica al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Bardolino ", e' integrato dal seguente comma:
"I soggetti che intendono produrre e porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2001, i vini a denominazione di origine controllata "Bardolino ed i cui vigneti non sono compresi, in tutto o in parte, nell'albo dei vigneti corrispondente alla denominazione di origine controllata "Bardolino che con il decreto sopra citato viene modificata, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve".
Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nel sopra citato decreto direttoriale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2001
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
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