Gazzetta n. 237 del 11 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 11 luglio 2001
Ammissione dei progetti di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per complessive L. 16.836.400.000 (Euro 8.695.274,94).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: "Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e i relativi esiti istruttori;
Viste le proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 13 dicembre 2000 verbale n. 66 ed in particolare i progetti S 208-P ed S 207-P per i quali il C.T.S. ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;
Visto il supplemento istruttorio fornito dall'istituto di credito richiesto da questo Ministero con nota 19 marzo 2001, n. 5893;
Vista la disponibilita' del cap. 7365 P.G. 02, esercizio finanziario 2001;
Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalita' di seguito indicate: Ditta: Alenia Marconi System S.p.a. - Roma (classificata grande impresa).
Progetto: S207P.
Titolo del progetto: Architetture di elaborazione avanzate.
Entita' delle spese nel progetto approvato: L. 17.435.000.000 di cui:
in zona non eleggibile, L. 2.207.000.000;
in zona art. 92, par. 3, lettera a), L. 15.228.000.000;
in zona art. 92, par. 3, lettera c), L. 0;
in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.
Entita' delle spese ammissibili; L. 15.228.000.000.
Ripartizione delle spese tra attivita' di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 9.481.000.000 per ricerca industriale e L. 7.954.000.000 per sviluppo precompetitivo.
Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d), punti 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.
Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 9.988.700.000.
Numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione: 3.
Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 3.329.570.000.
Intensita' media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 54,52%.
Intensita' effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 57,29%.
Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.
Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1 settembre 1999.
Ammissibilita' delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 maggio 1999.
Qualora, tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attivita' progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovra' tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.
Condizioni:
l'operativita' del presente decreto e' subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.
La stipula del contratto e' subordinata alla verifica dei parametri di affidabilita' economico finanziaria sulla richiedente. Ditta: Alenia Marconi Systems S.p.a. - Roma - (classificata grande impresa).
Progetto: S208-P.
Titolo del progetto: Nuove antenne per i radar di sorveglianza tridimensionale ad elevata copertura.
Entita' delle spese nel progetto approvato: L. 16.740.000.000 di cui:
in zona non eleggibile L. 2.650.000.000;
in zona art. 92, par. 3, lettera a), L. 14.090.000.000;
in zona art. 92, par. 3, lettera c), L. 0;
in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.
Entita' delle spese ammissibili, L. 14.090.000.000.
Ripartizione delle spese tra attivita' di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 7.763.000.000 per ricerca industriale e L. 8.977.000.000 per sviluppo precompetitivo.
Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d), punto 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.
Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 6.847.700.000.
Numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione: 3.
Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.282.570.000.
Intensita' media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 40,91%.
Intensita' effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 39,07%.
Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.
Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1 settembre 1999.
Ammissibilita' delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 maggio 1999.
Qualora, tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attivita' progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovra' tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.
Condizioni:
l'operativita' del presente decreto e' subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.
 
Art. 2.
La relativa spesa di lire 16.836.400.000 (Euro 8.695.274,94), di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 7365, P.G. 02, esercizio finanziario 2001.
Il presente decreto sara' inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2001
Il direttore generale: Criscuoli
 
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