Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 27 settembre 2001
Modificazioni allo statuto de "Le Assicurazioni di Roma" - Mutua assicuratrice comunale romana (in breve "A di R"), in Roma. (Provvedimento n. 1944).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate a "Le Assicurazioni di Roma" - Mutua assicuratrice comunale romana (in breve "A di R"), con sede in Roma, lungotevere Raffaello Sanzio n. 15;
Viste le delibere assunte in data 26 aprile 2001 e 6 giugno 2001 dalle assemblee straordinarie dei soci della "A di R" che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 3, 9 e 20 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale de "Le Assicurazioni di Roma" - Mutua assicuratrice comunale romana (in breve "A di R"), con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:
"Art. 1 (Denominazione sociale, sede, oggetto, durata). - Nuova compagine sociale dell'impresa (a far data dal 26 aprile 2001): comune di Roma, ACEA S.p.a., A.T.A.C. S.p.a. (gia' Azienda tramvie ed autobus del comune di Roma), AMA S.p.a. (gia' Azienda municipale ambiente del comune di Roma), Co.Tra.L. S.p.a. (gia' Consorzio trasporti pubblici Lazio) e Met.Ro. S.p.a. (gia' Metroferro S.p.a.) [in conseguenza della scissione dell'Azienda tramvie ed autobus del comune di Roma nelle societa' A.T.A.C. S.p.a. e Trambus S.p.a., con attribuzione della quota di partecipazione in (A di R) interamente ad A.T.A.C. S.p.a.; della trasformazione dell'Azienda municipale ambiente del comune di Roma in AMA S.p.a.; della scissione di Consorzio trasporti pubblici Lazio nelle societa' Linee laziali S.p.a. (che ha poi modificato la denominazione sociale in Co.Tra.L. S.p.a.) e in Metroferro S.p.a. (che ha poi modificato la denominazione sociale in Met.Ro. S.p.a.)].".
Invariato il resto dell'articolo.
"Art. 3 (Fondo di garanzia, contributi, soci assicurati, recesso del socio, esclusione, liquidazione della quota o rimborso del socio uscente). - In relazione al Fondo di garanzia, sostituzione del relativo riferimento normativo: art. 12 del decreto legislativo n. 175/1995 (in luogo del precedente: "art. 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295 ) e, fermo l'ammontare complessivo del Fondo (L. 18.620.000.000), nuova ripartizione delle relative quote tra i soci [in conseguenza della variazione della compagine sociale]: "- Comune di Roma L. 12.540.000.000 - ACEA S.p.a. L. 1.520.000.000 - A.T.A.C. S.p.a. L. 1.520.000.000 - AMA S.p.a. L. 1.520.000.000 - Co.Tra.L. S.p.a. L. 760.000.000 - Met.Ro. S.p.a. L. 760.000.000 ".
Invariato il resto dell'articolo.
"Art. 9 (Assemblea generale). - Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di possibilita' di convocazione dell'assemblea straordinaria, da parte del collegio sindacale: "... Puo' essere altresi' convocata ... autonomamente dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 151, comma 2, del decreto-legge n. 58/1998 ... (in luogo della precedente previsione statutaria: "... Puo' essere altresi' convocata su richiesta ... del collegio sindacale ... )".
Invariato il resto dell'articolo.
"Art. 20 (Collegio sindacale). - In relazione alla nomina del collegio sindacale, soppressione dell'espressione "... all'infuori del primo collegio che e' nominato con l'atto costitutivo .
Nuova disciplina in materia di:
a) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita' e criteri;
b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;
c) in relazione ai requisiti di professionalita' del collegio sindacale, individuazione delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del decreto ministeriale n. 162/2000;
d) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita' della comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze.".
Invariato il resto dell'articolo.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2001
Il presidente: Manghetti
 
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