Gazzetta n. 239 del 13 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 6 agosto 2001
Recepimento delle direttive n. 2001/35/CE, n. 2001/39/CE e n. 2001/48/CE e modifica del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera h);
Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000, 3 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001, 2 maggio 2001 e 8 giugno 2001, in corso di pubblicazione;
Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto 19 maggio 2000;
Vista la direttiva della Commissione n. 2001/35/CE dell'11 maggio 2001 che modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, che fissa le quantita' massime dei residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Vista la direttiva della Commissione n. 2001/39/CE del 23 maggio 2001 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio che fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Vista la direttiva della Commissione n. 2001/48/CE del 28 giugno 2001 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CE e 90/642/CE del Consiglio che fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su ed in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 2001/35/CE con la quale l'Unione europea ha fissato limiti massimi di residui per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura al di sopra del limite inferiore di determinazione analitica per clormequat, clorotalonil, dicofol ed endosulfan;
Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 2001/39/CE con la quale sono fissati limiti massimi di residui per l'azimsulfuron ed il prohexadione calcium, nuove sostanze attive inscritte in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva 2001/48/CE con la quale sono stati fissati limiti massimi per alcuni combinazioni sostanza attiva/coltura per azoxystrobin, kresoxim metile e prorogati per l'acefate;
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000, e successive modifiche;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce:
a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:
1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000.
 
Art. 2.
Limiti massimi di residui
1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001 ed 8 giugno 2001.
2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001 ed 8 giugno 2001.
 
Art. 3.
Intervalli di sicurezza
1. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, previsti dall'allegato 5 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato ed integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001 ed 8 giugno 2001.
 
Art. 4.
Disposizioni che permangono in vigore
1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001 ed 8 giugno 2001, non modificate dal presente decreto.
2. I limiti massimi di residuo relativi ad acefate, clormequat, clorotalonil, dicofol, endosulfan di cui all'art. 2, si applicano a decorrere dal 1 luglio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 6 agosto 2001
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanita', foglio n. 176
 
Allegato 1 LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI
NON SOTTOLINEATI). ----> t:\immagini\01A1098399979900.pdf <----

(*) A decorrere dal 1 dicembre 2001, qualora non si applicassero altri limiti, si applichera' il seguente limite massimo: 0,02 mg/kg. ----> t:\immagini\01A1098399979800.pdf <----
* Valore temporaneo sino al 31 luglio 2003, basato sul perdurare di residui dovuti a precedente utilizzazione. ----> t:\immagini\01A1098399979700.pdf <----
 
Allegato 2 LIMITI MASSIMI DI RESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, ELENCATI NELL'ALLEGATO 1D DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000, IN
ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE
PARTE A
Limiti massimi in mg/kg (ppm)
|di grassi: delle| |
| carni, delle| |
| preparazioni di| |
| carni, delle| |
| frattaglie, e| |
| dei grassi|di latte di vacca|
|animali elencati| crudo, di latte|
|nell'allegato 1D| di vacca intero| di uova fresche
| alle voci 0201,| della voce 0401| sgusciate, di
| 0202, 0203,|dell'allegato 1D;| uova di volatili
| 0204,|di altri prodotti| e di tuorli
| 0205 00 00,| alimentari delle| elencati
| 0206, 0207, ex| voci 0401, 0402,| nell'allegato 1D
| 0208, 0209 00,| 0405 00, 0406| alle voci Residui di | 0210, 1601 00,| conformemente a|0407 00, 0408 (3) antiparassitari | 1602 (1) (4)| (2) (4)| (4) --------------------------------------------------------------------- DICOFOL | | | --------------------------------------------------------------------- Somma degli | 0,5 carni di| | isomeri p,p' e | bovini, ovini e| | o,p' | caprini| 0,02| 0,05* ---------------------------------------------------------------------
| 0,1 carne di| |
| pollame| | ---------------------------------------------------------------------
| 0,05* altri| |
| prodotti| | --------------------------------------------------------------------- ENDOSULFAN | | | --------------------------------------------------------------------- Somma di alfa e | | | beta endosulfan | | | e endosulfan | | | solfato, | | | espressa come | | | endosulfan | 0,1| 0,004| 0,1*

* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica.
(1) Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10% in peso, il limite di residuo si riferisce al peso complessivo del prodotto non disossato. In tal caso, il valore massimo e' pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non puo' essere inferiore a 0,01 mg/kg.
(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantita' di grassi del 4% in peso.
Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.
Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato 1D alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:
aventi tenore di grassi inferiore al 2% in peso, il valore massimo e' pari alla meta' di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;
aventi tenore di grassi pari o superiore al 2% in peso, il valore massimo e' espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo e' pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.
(3) Per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10%, il valore massimo e' espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo e' pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.
(4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui e' indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

PARTE B

Limiti massimi in mg/kg (ppm)
----> t:\immagini\01A1098399989900.pdf <----

* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica.
(1) 490M9 = acido-2-[2-(4-idrossi-2-metilfenossimetil)fenil]-2-metossiminoacetico .
(2) 490M1 = acido-2-metossiimino-2-[2-(o-tolilossimetil)fenil]acetico.
 
Allegato 3 ----> Vedere ALLEGATO alle Pagg. 11 - 12 della G.U. <----
 
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