Gazzetta n. 239 del 13 ottobre 2001 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all'estero

Vista l'ipotesi di accordo relativa al personale delle scuole italiane all'estero sottoscritta in data 5 luglio 2001.
Visto il parere favorevole del Consiglio dei Ministri sulla predetta ipotesi di accordo espresso in data 9 agosto 2001, condizionato alla soppressione dell'art. 8 (contratto individuale di lavoro) del testo.
Vista l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 3 settembre 2001 in accoglimento della condizione espressa dal Governo.
Vista la certificazione positiva della Corte dei conti espressa in data 12 settembre 2001 sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14 settembre alle ore 9,30 ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni e i rappresentanti delle confederazioni sindacali:
CGIL firmato;
CISL firmato;
UIL firmato;
CONFSAL firmato; e delle Organizzazioni sindacali:
CGIL/SNS firmato;
CISL/Scuola firmato;
UIL/Scuola firmato;
CONFSAL//SNALS firmato;
GILDA/UNAMS non firmato.
Al termine le parti sottoscrivono il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all'estero.
PERSONALE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
Art. 1.
Mobilita' professionale verso le istituzioni
scolastiche all'estero
1. La destinazione all'estero del personale docente ed A.T.A. ai posti di contingente di cui all'art. 639 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297, costituisce mobilita' professionale ed e' regolata, ai sensi del decreto-legge n. 165\2001, dalla contrattazione collettiva.
2. Le norme del presente accordo mirano alla concreta attuazione dei criteri di selettivita' professionale e del principio dell'alternanza, prevedendo un congruo periodo di servizio in territorio metropolitano tra un incarico e l'altro.
 
Art. 2. Iscrizione alle graduatorie permanenti per la destinazione all'estero
1. La destinazione all'estero del personale docente e A.T.A. avviene sulla base di graduatorie permanenti in cui hanno titolo ad essere inseriti coloro che abbiano superato una prova unica di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere tra quelle relative alle quattro aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e spagnolo).
2. Alla prova di accertamento linguistico, indetta con provvedimento del MAE d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, puo' partecipare, a domanda, il personale docente e A.T.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopo l'anno di prova, abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano ed appartenga ai ruoli per i quali sono definiti i codici funzione.
3. Nella domanda di partecipazione alla prova di accertamento linguistico i candidati dovranno contestualmente richiedere, in caso di superamento della prova, la valutazione dei titoli, che vanno allegati alla predetta domanda, e l'inserimento nella graduatoria permanente.
 
Art. 3. Modalita' di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza
della lingua
1. L'accertamento di cui al precedente art. 2 e' effettuato sulla base di prove strutturate.
A tal fine vengono predisposti distinti questionari per ciascuna delle seguenti categorie di candidati:
a) docenti che aspirano alle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee (la prova dovra' verificare la adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere);
b) docenti che aspirano alle scuole europee (per i quali la prova dovra' verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in uno specifico contesto educativo e plurilingue);
c) docenti che aspirano ai lettorati di italiano presso le universita' straniere (per i quali la prova dovra' verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale);
d) personale A.T.A.
Per ciascuna delle tre tipologie di istituzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonche' per il personale A.T.A. saranno predisposti distinti questionari nelle lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3 ciascun docente puo' chiedere di sostenere la prova per piu' tipologie di istituzioni e per piu' aree linguistiche. Analogamente il personale A.T.A. puo' partecipare per piu' aree linguistiche.
3. Considerato che ai lettorati di italiano all'estero puo' essere destinato soltanto il personale dello Stato in possesso di specifici requisiti, per quanto concerne il personale della scuola hanno titolo a sostenere la prova di accertamento linguistico per i lettorati di italiano presso le universita' straniere i candidati appartenenti alle seguenti categorie:
a) docenti di italiano delle scuole secondarie di primo o secondo grado;
b) docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo o secondo grado, che abbiano superato, nell'ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneita' del MPI allegata ai bandi di concorsi, per titoli ed esami, emanati con decreti ministeriali 31 marzo 1999 e 1 aprile 1999.
4. Per la predisposizione dei questionari di cui al precedente comma 1 e la relativa assistenza tecnica, il MAE puo' avvalersi di apposita agenzia specializzata in materia di prove strutturate.
 
Art. 4.
Valutazione della prova di accertamento linguistico
1. La valutazione della prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera e' effettuata in ottantesimi. Supera tale prova personale che abbia riportato almeno 56/80.
2. Al termine di ogni giornata di effettuazione delle prove strutturate l'apposita commissione, nominata dal direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del MAE di concerto col MPI, redige appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con l'indicazione del punteggio conseguito. A conclusione di tutte le prove i nominativi di tali candidati saranno inseriti in appositi elenchi generali, redatti in stretto ordine alfabetico, e distinti per ciascun codice funzione, per ciascuna area linguistica, per le scuole europee e per lettorati.
3. Il personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il titolo professionale di accertamento della conoscenza della lingua straniera che conserva la validita' per i successivi nove anni scolastici.
4. Contestualmente all'avviso di indizione delle prove di accertamento linguistico, il Ministero degli affari esteri pubblichera' un elenco del personale che aveva superato le selezioni indette negli anni 1993, 1995 e 1997 ed e' tuttora in possesso del relativo titolo professionale valido anch'esso per nove anni scolastici.
 
Art. 5. Costituzione, riformulazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti
1. Sulla base degli elenchi di cui ai commi 2 e 4 del precedente art. 4 il MAE procede alla formazione delle graduatorie permanenti distinte per codici funzione, per ogni area linguistica, per le scuole europee e per i lettorati.
2. Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun concorrente, il punteggio attribuito nelle prove di accertamento della conoscenza della lingua straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o rivalutati e il punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha luogo sulla base della tabella di valutazione allegata, che prevede un massimo di 80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i titoli professionali e 20 per i titoli di servizio. A parita' di punteggio complessivo, l'ordine in graduatoria sara' determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In sede di formazione delle graduatorie permanenti con le modalita' indicate i precedenti commi, il MAE procede, contestualmente, al loro aggiornamento secondo i seguenti criteri:
a) mantenimento nelle stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico conserva la validita', come indicato all'art. 4, comma 3. Tale personale ha, pertanto, titolo a richiedere l'aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione dei titoli conseguiti successivamente alla costituzione delle graduatorie in cui risulti gia' inserito e considerati valutabili dalla tabella allegata al presente contratto;
b) depennamento dalle graduatorie stesse del personale il cui titolo di accertamento, che ha dato luogo all'inclusione nella graduatoria, non conserva la validita' nei termini sopra indicati;
c) depennamento dalle graduatorie del personale che ha subito un provvedimento disciplinare superiore alla censura e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
d) depennamento dalle graduatorie del personale che sia stato restituito ai ruoli metropolitani per incompatibilita' ovvero ai sensi dell'art. 8 dell'accordo successivo 11 dicembre 1996 per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero;
e) depennamento dalle graduatorie del personale che abbia gia' prestato all'estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee un periodo di servizio di durata complessivamente superiore ai dieci anni, salvo quanto previsto dall'art. 9;
f) depennamento dalle graduatorie delle scuole europee del personale che abbia gia' prestato servizio nelle stesse.
4. Le graduatorie permanenti, formate ed aggiornate con le modalita' e i criteri indicati nei commi precedenti, sono affisse all'albo del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, Ufficio IV - e rimangono esposte per i successivi quindici giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facolta' di prenderne visione entro il termine anzidetto e puo', entro tale termine, presentare reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, Ufficio IV, che, esaminanti i reclami, puo' rettificare anche d'ufficio, le graduatorie.
Delle decisioni assunte e delle sintetiche motivazioni che le hanno supportate, e' data comunicazione agli interessati ed ai controinteressati mediante affissione all'albo dell'ufficio anzidetto.
5. Dopo l'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti per l'inclusione nelle graduatorie permanenti, il direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale approva le graduatorie, che sono pubblicate all'albo del MAE, DGPCC, Ufficio IV, mediante affissione. Avverso i risultati di tale procedimento e' ammesso reclamo scritto da presentarsi entro quindici giorni dalla data di affissione. La decisione dell'ufficio va assunta entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo.
 
Art. 6.
Gestione delle graduatorie per la destinazione all'estero
1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai trasferimenti riservati al personale gia' in servizio all'estero, i posti di contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le operazioni di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle graduatorie permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P.C.C. del MAE, previa attivazione delle relazioni sindacali, individua la tipologia ed il numero dei posti di contingente ancora disponibili dopo le operazioni di trasferimento. L'elenco dei posti individuati viene affisso all'albo del Ministero degli affari esteri e degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione.
3. Dopo l'avvenuta pubblicazione degli elenchi di cui sopra il Ministero degli affari esteri attiva le procedure di destinazione del personale utilmente collocato nelle graduatorie permanenti.
4. A tal fine il Ministero degli affari esteri trasmette al personale cosi' individuato il telegramma di preavviso della destinazione unitamente all'elenco delle sedi disponibili invitandolo ad indicare le proprie preferenze.
5. II personale una volta accettata la destinazione all'estero e' depennato dalla graduatoria per la quale e' stato nominato. Detto personale, al compimento del proprio mandato, potra' chiedere di essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro aggiornamento.
6. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo l'accettazione, non assume servizio, viene depennato da tutte le graduatorie e potra' esservi, a domanda, reinserito soltanto al momento dell'aggiornamento triennale delle medesime.
 
Art. 7.
Esaurimento di graduatoria e prove straordinarie
1. Nei casi di sopravvenuta urgente necessita' di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle stesse, o per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso aggregate al medesimo ambito disciplinare e per le quali e' prevista a seguito del decreto ministeriale del Ministero della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, integrato dal decreto ministeriale del medesimo Dicastero 10 novembre 1998, n. 488, una corrispondenza automatica, l'amministrazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente accordo, ha facolta' di attingere alle graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso dell'interessato, ad eccezione dei posti di lettorato.
2. Qualora non fosse possibile attuare le procedure di cui al precedente comma, potranno essere indette prove straordinarie di accertamento linguistico prima della scadenza del triennio, limitatamente ai codici funzione richiesti. L'indizione di prove straordinarie non comporta, in relazione a tali codici funzione, lo slittamento di quelle ordinarie triennali.
3. In caso di esaurimento di graduatoria, sono considerati nominabili per i posti all'estero anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia erano stati esclusi dalle nomine per i successivi tre anni.
4. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento delle sezioni italiane presso le scuole europee, assicurando la presenza di titolari di cattedra sin dall'inizio delle attivita' didattica, l'amministrazione, in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti, assegnera' i posti vacanti per l'anno scolastico 2001/2002 al personale scolastico appartenente, nell'ambito della stessa area linguistica, a classi di concorso del medesimo ambito disciplinare.
 
Art. 8.
Durata del servizio all'estero
1. Il personale destinatario del presente contratto puo' prestare servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee per non piu' di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni.
2. Presso le scuole europee puo' essere prestato un solo periodo di servizio, della durata di nove anni scolastici, con eventuale proroga di un anno a seguito di delibera del Consiglio superiore della suddetta scuola.
3. In via del tutto eccezionale, il personale in servizio presso le scuole europee, in caso di nomina a direttore aggiunto di una scuola europea conferita dal consiglio superiore della predetta scuola, puo' svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di nove anni, con eventuale proroga di un anno.
4. Il personale che abbia prestato all'estero un solo periodo di servizio presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano puo' essere destinato alle scuole europee, previo superamento delle specifiche prove di selezione ed a condizione che, al rientro dall'estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all'estero.
5. Il personale che abbia prestato un periodo di servizio presso le scuole europee puo' cumulare a tale servizio solamente un periodo di cinque anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee, e presso i lettorati di italiano, purche' utilmente collocato nella specifica graduatoria ed a condizione che, al rientro dall'estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all'estero.
 
Art. 9.
Disposizioni transitorie
1. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 restano valide le graduatorie permanenti formate sulla base delle disposizioni del decreto ministeriale 16 maggio 1997. Tali graduatorie comprendono tutto il personale che vi era iscritto per il triennio 1997/2000, con la sola esclusione del personale depennato ai sensi dell'art. 5, comma 6, dell'accordo successivo 11 dicembre 1996 sul personale delle scuole italiane all'estero, e di quello che abbia gia' prestato un periodo di servizio all'estero di durata superiore ai quattordici anni.
2. Tenuto conto di tali graduatorie, ed in relazione ai posti disponibili alla data del 1 settembre 2001, l'amministrazione provvedera', in via prioritaria, allo scorrimento delle stesse. Nel procedere a tali operazioni l'amministrazione dara' precedenza al personale rientrato in territorio metropolitano alla fine dell'anno scolastico 1999-2000 ed a quello inserito nelle graduatorie permanenti del 1997 che aspirava alla destinazione all'estero per l'anno scolastico 2000-2001 ai sensi del disposto dell'art. 5, commi 6 e 7, dell'accordo 11 dicembre 1996.
3. Sulle destinazioni all'estero disposte in base alle graduatorie permanenti riformulate, aggiornate o costituite come previsto dal presente accordo, opera il disposto dell'art. 5, commi 6 e 7 dell'accordo successivo 11 dicembre 1996 sul personale delle scuole italiane all'estero relativamente al personale in servizio all'estero a tale data, che sia utilmente collocato in graduatoria ed il cui titolo di accesso alle graduatorie permanenti sia ancora valido. Nel caso in cui la disponibilita' relativa alle singole graduatorie risulti pari all'unita' o ad un numero di posti dispari, il 50% di cui al citato comma 7 dell'art. 5 e' calcolato per difetto ed arrotondato all'unita' inferiore. Il limite del 50% non e' applicabile qualora, nell'anno di riferimento, il personale utilmente collocato in graduatoria risulti pari o inferiore ai posti disponibili. Il disposto dell'art. 5, commi 6 e 7, dell'accordo successivo 11 dicembre 1996 sul personale delle scuole italiane all'estero non si applica al personale che abbia gia' compiuto un periodo di servizio all'estero superiore ai quattordici anni ne' a quello che non possa assicurare, per motivi di eta', un quinquennio di servizio all'estero.
 
Art. 10.
Interruzione del servizio all'estero
1. Il servizio all'estero puo' essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema scolastico nazionale o per accertata incompatibilita' o per inidoneita' del personale interessato.
 
Art. 11.
Calcolo degli anni di servizio all'estero
1. Anche per le scuole italiane all'estero e le scuole europee, gli anni di servizio si calcolano ad anno scolastico, che inizia il 1 settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
 
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti adottati dall'amministrazione con riferimento al personale che si trovava in servizio all'estero al momento dell'entrata in vigore della legge n. 147/2000, e a quello che, inserito sulle graduatorie permanenti dal 1997, aspirava alla destinazione all'estero per l'anno scolastico 2000/2001.
 
Art. 13.
Disapplicazioni
1. Sono disapplicate tutte le disposizioni in materia di selezione e destinazione all'estero del personale docente e A.T.A. della scuola che siano in contrasto con le norme del presente contratto.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI
PROFESSIONALI E DI SERVIZIO A) Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 35).
Non e' valutabile il titolo d'accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, ne' quello di grado inferiore.
1. Per ogni diploma universitario di durata almeno quadriennale conseguito in Italia o all'estero, punti 5.
2. Per ogni diploma di Accademia di belle arti, Conservatorio di musica, I.S.E.F. e vigilanza scolastica, punti 4.
3. Per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale conseguito in Italia o all'estero, punti 2.
4. Per ogni diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in Italia o all'estero, punti 5.
5. Per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quella delle aree linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola, rilasciato da istituti di istruzione universitaria italiani o stranieri, a seguito di corsi di durata almeno biennale, punti 2.
6. Per ogni libera docenza, punti 5.
7. Per ogni dottorato di ricerca, punti 5.
8. Per ogni attestato finale di corso di perfezionamento post-lauream conseguito presso universita' italiane o straniere, se di durata semestrale punti 1, se di durata annuale, punti 2.
9. Per ogni titolo finale di corsi di specializzazione post-lauream rilasciato da una universita' italiana o straniera di durata pluriennale, punti 5. B) Titoli professionali (fino ad un massimo di 25 punti).
1. Per ogni abilitazione o idoneita' o inclusione in graduatorie dei vincitori o di merito relative a concorsi, per esami, per classi diverse da quella della disciplina d'insegnamento, punti 3.
2. Per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di appartenenza, punti 3.
3. Per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dello stesso livello o di livello superiore al ruolo di appartenenza, punti 3.
4. Per ogni titolo di specializzazione per alunni portatori di handicap di durata biennale conseguiti ai sensi dell'art. 325 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, punti 2.
5. Per la realizzazione di progetti finalizzati al superamento della dispersione scolastica, all'educazione alla multiculturalita' deliberati dai competenti organi collegiali o autorizzati con decreto ministeriale del MAE, per ogni progetto punti 1, fino ad un massimo di punti 2.
6. Per l'attivita' di direzione o di coordinamento nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all'estero, previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso punti 2, fino ad un massimo di punti 4.
7. Per l'attivita' di docenza nei corsi di aggiornamento formazione, tenutisi in Italia o all'estero previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso attinente all'area disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 2, per ogni corso non attinente all'area disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 1, fino ad un massimo di punti 4.
8. Per il personale A.T.A. per la partecipazione a corsi di aggiornamento e/o per la realizzazione di progetti di automazione o ammodernamento dei servizi, promossi dall'amministrazione o approvati dagli organi competenti, per ogni corso punti 1, fino ad un massimo di punti 2.
9. Per l'inclusione in altra graduatoria di precedenti procedure di selezione all'estero indetta ai sensi dell'art. 1 della legge n. 604/1982 (si valuta una sola altra inclusione), punti 1.
10. Per la scuola elementare, per la frequenza del corso di aggiornamento formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal Ministero, con la collaborazione dei provveditori agli studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca, punti 1. C) Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti).
1. Per ogni anno di servizio prestato nella qualifica, nella classe di concorso o nel posto di insegnamento (per la scuola materna ed elementare) di attuale appartenenza con contratto a tempo indeterminato, punti 2.
DICHIARAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CGIL CISL UIL SCUOLA E SNALS
Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL scuola e SNALS giudicano positivi i contenuti dell'Accordo siglato in data odierna che riconducono a materia pattizia le procedure relative alla destinazione all'estero del personale docente e A.T.A. della scuola. In particolare, con l'intesa raggiunta sono stati ridefiniti strumenti piu' idonei a garantire la trasparenza e l'oggettivita' delle prove di accertamento linguistico e delle successive procedure di invio all'estero, in coerenza con la precedente disciplina contrattuale. Le proposte avanzate dalla parte pubblica, in relazione ai periodi di permanenza all'estero, hanno reso possibile il superamento delle divergenze emerse nel corso della lunga trattativa, consentendo la definizione di soluzioni utili a garantire effettivamente l'alternanza del personale e a porre le premesse per il necessario processo di riforma del settore.
 
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