Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 2001
Criteri di ripartizione del contributo forfetario per le operazioni relative ai censimenti generali 2001, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica", e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, comma 2, lettera a);
Visti gli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del 14o Censimento generale della popolazione, del Censimento generale delle abitazioni e dell'8o Censimento generale dell'industria e dei servizi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276;
Sentita la Conferenza Stato-citta', ai sensi dell'art. 25, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri di ripartizione e le modalita' di erogazione del contributo forfetario e onnicomprensivo di cui all'art. 25 del regolamento di attuazione del 14o Censimento generale della popolazione, del Censimento generale delle abitazioni e dell'8o Censimento generale dell'industria e dei servizi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, di seguito denominato regolamento. Il contributo e' erogato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dei comuni per lo svolgimento delle operazioni censuarie effettuate rispettivamente dagli Uffici di censimento provinciali (UCP) e dagli Uffici di censimento comunali (UCC).
2. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa, funzionale e contrattuale assicurata alle CCIAA e ai comuni dall'ordinamento giuridico, tali enti utilizzano il contributo forfetario e onnicomprensivo per le spese indicate dagli articoli 3 e 4. I criteri di utilizzazione del contributo devono essere considerati di massima per gli enti destinatari.
3. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, del regolamento, le spese effettuate dagli organi censuari, eccedenti la misura del contributo forfetario e onnicomprensivo, sono a carico degli enti a cui essi appartengono.
 
Art. 2.
Voci di spesa del contributo
1. Il contributo forfetario e onnicomprensivo alle CCIAA viene ripartito secondo le seguenti voci di spesa:
a) spese di carattere generale;
b) spese per le attivita' di coordinamento e di controllo delle operazioni censuarie effettuate dai comuni.
2. Il contributo forfetario e onnicomprensivo ai comuni viene ripartito secondo le seguenti voci di spesa:
a) spese di carattere generale;
b) spese per le attivita' di coordinamento e di rilevazione;
c) spese per contributi differenziati per la raccolta di informazioni delle unita' di cui all'art. 11, comma 4, del regolamento;
d) spese per la quota destinata alle operazioni di confronto contestuale tra i dati del censimento della popolazione e dell'anagrafe, di cui all'art. 13 del Regolamento.
 
Art. 3.
Criteri di ripartizione del contributo
a favore delle CCIAA
1. In relazione alle spese di carattere generale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), il contributo e' determinato secondo il seguente parametro:
quota variabile stabilita in relazione alle classi di numerosita' dei comuni presenti nella provincia di riferimento di cui alla tabella A, allegata al presente decreto.
2. In relazione alle spese per le attivita' di coordinamento e di controllo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il contributo e' determinato secondo il seguente parametro:
quota di L. 800.000 per ogni comune presente nella provincia di riferimento. Tale quota si intende comprensiva delle spese relative alle attivita' di istruzione presso i comuni.
3. Al fine di garantire un contributo minimo per i costi di impianto, organizzazione e coordinamento tecnico, ad ogni camera di commercio che non raggiunga un contributo complessivo pari a L. 20.000.000, in base ai criteri previsti dai commi 1 e 2, e' riconosciuta un'integrazione del contributo forfetario e onnicomprensivo fino a concorrenza di tale cifra.
 
Art. 4.
Criteri di ripartizione del contributo
a favore dei comuni
1. In relazione alle spese di carattere generale di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), il contributo e' determinato in base al numero dei questionari validati dall'ISTAT secondo i seguenti valori unitari:
a) per i censimenti generali della popolazione e delle abitazioni:
questionario per la rilevazione di famiglie e di convivenze (CP.1 e CP.2) = L. 3.000;
questionario per la rilevazione di abitazioni non occupate e di edifici = L. 1.800;
b) per il censimento generale dell'industria e dei servizi:
questionario personalizzato per la rilevazione delle unita' locali di imprese e di istituzioni (CIS.1) = L. 1.500;
questionario non personalizzato per la rilevazione delle unita' locali di imprese e di istituzioni (CIS.1.bis) = L. 1.200;
questionario delle unita' locali per sezioni di censimento (CIS.6) = L. 300 per unita' soggetta al censimento.
2. In relazione alle spese per le attivita' di coordinamento e di rilevazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), ivi comprese quelle relative alle istruzioni dei rilevatori e coordinatori, il contributo e' determinato in base ai seguenti parametri:
a) per i Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni:
dispersione territoriale dell'unita' di rilevazione (centri abitati, nuclei abitati e case sparse) in base all'ampiezza demografica dei comuni pubblicata dall'ISTAT al 31 dicembre 2000, secondo la ripartizione di cui alle tabelle B e C allegate al presente decreto;
particolare complessita' dell'unita' di rilevazione richiedente l'utilizzazione di fogli di rilevazione aggiuntivi; la maggiore complessita' viene riconosciuta alle famiglie composte da piu' di cinque componenti o dalla presenza nell'alloggio di piu' di due persone non dimoranti abitualmente; a tal fine e' erogato un contributo pari a L. 1.000 per ogni foglio individuale aggiuntivo (CP.1 agg.) e pari a L. 2.000 per ogni foglio aggiuntivo di convivenza;
per il questionario del censimento degli edifici (modello CP.ED) e' corrisposto un contributo unitario fisso di L. 2.400 per unita' censita che prescinde dall'applicazione dei parametri di cui ai punti precedenti;
b) per il Censimento generale dell'industria e dei servizi:
ampiezza demografica dei comuni, secondo la ripartizione di cui alla tabella D allegata al presente decreto.
3. In relazione alle spese per i contributi differenziati di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), il contributo forfetario e onnicomprensivo e' determinato tenuto conto della necessita' di rendere possibile il superamento delle difficolta' linguistiche ed ambientali connesse al censimento di persone appartenenti a cittadinanza diversa da quella italiana. A tal fine e' erogato un contributo pari a L. 3.000 per ogni persona censita di cittadinanza non italiana.
4. In relazione alle spese per la quota destinata alle operazioni di confronto contestuale tra i dati del censimento della popolazione e dell'anagrafe, di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), il contributo forfetario e onnicomprensivo e' pari a L. 1.000 per ogni famiglia censita. Il contributo e' erogato dopo la verifica dell'effettiva esecuzione delle operazioni svolte da ciascun comune secondo le modalita' che saranno stabilite da apposita circolare dell'ISTAT.
5. Ai comuni capoluogo di area metropolitana individuati ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando gli importi, i criteri e i parametri di cui ai commi precedenti, e' attribuita, in relazione alla maggiore complessita' organizzativa, una maggiorazione pari nel complesso a lire 9 miliardi, distribuiti tra i comuni in proporzione alle somme spettanti ai sensi dei commi 1 e 2.
 
Art. 5.
Province autonome di Trento e Bolzano
e regione Valle d'Aosta
1. L'Istituto provinciale di statistica (ASTAT) della provincia autonoma di Bolzano, il Servizio statistica della provincia autonoma di Trento e l'Ufficio di statistica della regione Valle d'Aosta ricevono il contributo spettante in qualita' di uffici di censimento provinciali, ai sensi dell'art. 3.
 
Art. 6.
Modalita' di erogazione del contributo
1. Ai sensi dell'art. 26 del regolamento, l'ISTAT eroga ai comuni e alle CCIAA il contributo forfetario e onnicomprensivo in tre fasi distinte, previa valutazione delle disponibilita' di bilancio e dello stato di avanzamento dei lavori:
a) una quota pari al 35% del contributo complessivamente previsto entro il 30 settembre 2001 ai comuni e alle CCIAA che abbiano costituito i rispettivi uffici di censimento;
b) una quota pari al 35% del contributo complessivamente previsto a seguito della consegna all'ISTAT di tutti i questionari e modelli compilati secondo i tempi, le modalita' e le istruzioni indicate dalle circolari dell'ISTAT;
c) il saldo a seguito di validazione da parte dell'ISTAT dei questionari e dei modelli pervenuti.
2. Gli anticipi e il saldo del contributo sono calcolati dall'ISTAT su tutte le voci di spesa di cui all'art. 2 ad esclusione di quelle riservate alle operazioni di cui all'art. 13 del regolamento, per l'esecuzione delle operazioni di confronto tra i dati del censimento della popolazione e dell'anagrafe. Le somme relative a queste operazioni sono accreditate ai comuni successivamente alla verifica, da parte dell'ISTAT, della loro effettiva esecuzione.
 
Art. 7.
Integrazione del contributo
a favore dei piccoli comuni
1. Al fine di garantire un contributo minimo per i costi di impianto, organizzazione, coordinamento e gestione delle operazioni censuarie, ad ogni comune che non raggiunga un contributo complessivo pari a L. 2.000.000, e' riconosciuta una integrazione del contributo forfetario e onnicomprensivo fino a concorrenza di tale cifra. Tale integrazione sara' erogata dall'ISTAT ai comuni interessati secondo le modalita' previste dall'art. 6, comma 1.
Roma, 14 settembre 2001
p. Il presidente: Frattini Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro. 12, foglio n. 128
 
Tabella A
Quote variabili stabilite in relazione alle classi
di numerosita' dei comuni presenti nella provincia
di riferimento ai fini della determinazione
del contributo in relazione alle spese di carattere
generale di cui all'art. 3, comma 1.

=====================================================================
Numerosità dei comuni | Numero province | Quota per comune ===================================================================== Fino a 50 comuni.... | 40 | 600.000 da 51 a 100.... | 38 | 550.000 da 101 a 150.... | 14 | 500.000 da 151 a 200.... | 6 | 400.000 oltre 200.... | 5 | 300.000
 
Tabella B
CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI - QUESTIONARI CP.1 E CP.2
(FAMIGLIE E CONVIVENZE).
Parametri della dispersione territoriale
e dell'ampiezza demografica dei comuni ai fini
della determinazione del contributo in relazione
alle spese per compensi alle attivita' di coordinamento
e di rilevazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera a),
in lire per questionario validato.

=====================================================================
| Ampiezza demografica =====================================================================
| | da 5.001 a | da 10.001 a |
Dispersione |fino a 5.000 | 10.000 | 100.000 |oltre 100.000 territoriale | abitanti | abitanti | abitanti | abitanti ===================================================================== Centri | | | | abitati.... | 8.700 | 8.900 | 10.200 | 10.800 --------------------------------------------------------------------- Nuclei | | | | abitati.... | 9.500 | 9.700 | 11.100 | 11.700 --------------------------------------------------------------------- Case | | | | sparse.... | 10.300 | 10.500 | 12.000 | 12.600
 
Tabella C
CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI - QUESTIONARIO CP.1
(ABITAZIONI NON OCCUPATE).
Parametri della dispersione territoriale
e dell'ampiezza demografica dei comuni ai fini
della determinazione del contributo in relazione
alle spese per compensi alle attivita' di coordinamento
e di rilevazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera a),
in lire per questionario validato.

=====================================================================
| Ampiezza demografica =====================================================================
| | da 5.001 a | da 10.001 a |
Dispersione |fino a 5.000 | 10.000 | 100.000 |oltre 100.000 territoriale | abitanti | abitanti | abitanti | abitanti ===================================================================== Centri | | | | abitati.... | 5.600 | 5.800 | 6.600 | 6.900 --------------------------------------------------------------------- Nuclei | | | | abitati.... | 6.100 | 6.300 | 7.200 | 7.400 --------------------------------------------------------------------- Case | | | | sparse.... | 6.600 | 6.800 | 7.700 | 7.900
 
Tabella D
CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI
Parametro dell'ampiezza demografica dei comuni ai fini
della determinazione del contributo in relazione
alle spese per compensi alle attivita' di coordinamento
e di rilevazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera b),
in lire per questionario validato.

=====================================================================
| Ampiezza demografica =====================================================================
| | da 10.001 abitanti e
Tipo di modello |da 1 a 10.000 abitanti| oltre ===================================================================== CIS.1 (per | | questionario) .... | 8.000 | 9.000 --------------------------------------------------------------------- CIS.1-bis (per | | questionario)..... | 7.000 | 8.000 --------------------------------------------------------------------- CIS.6 (per unità | | locale inclusa nella | | lista per sezione di | | censimento).... | 1.000 | 1.300
 
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