Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 19 settembre 2001, n. 375
Regolamento recante modifiche degli allegati A e B, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
Vista la direttiva 2000/5/CE della Commissione del 25 febbraio 2000 che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, corrispondenti agli allegati A e B del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in particolare l'articolo 1, comma 3, lettera a) e l'articolo 3, comma 1, lettera e);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, recante sostituzione degli allegati A e B del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1998, n. 307, recante modificazioni all'allegato A del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in attuazione della direttiva della Commissione 97/38/CE del 20 giugno 1997;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 4292 del 12 aprile 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'allegato A del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, e modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1998, n. 307, e' modificato come segue:
a) al punto "I. Settore paramedico e sociopedagogico", dopo la sezione "nei Paesi Bassi" viene inserita la seguente sezione:
"in Austria:
formazione di base particolare per infermieri specializzati nella cura di bambini e adolescenti ("spezielle Grundausbildung in der Kinder-und Jugendlichenpflege);
formazione di base particolare per infermieri specializzati nella cura di persone affette da malattie psichiche ("spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits-und Krankenpflege)";
b) il punto "5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto "National Vocational Qualifications o in quanto "Scottish Vocational Qualifications ", e' sostituito dal seguente:
"I seguenti corsi di formazione:
ingegnere elettrotecnico minerario ("Mine electrical engineer);
ingegnere meccanico minerario ("Mine mechanical engineer);
odontoterapeuta ("Dental therapist);
odontoigenista ("Dentist hygienist);
ottico diplomato ("Dispensing optician);
sorvegliante di miniere addetto alla sicurezza ("Mine deputy);
curatore fallimentare ("Insolvency practitioner);
notaio abilitato ("Licensed conveyancer);
primo ufficiale-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("First mate Freight/passenger ships-unrestricted);
secondo ufficiale-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("Second mate Freight/passenger ships-unrestricted);
terzo ufficiale-navi mercantili/passeggieriillimitato ("Third mate Freight/passenger ships-unrestricted);
ufficiale di coperta-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("Desk officer-Freight/passenger ships-unrestricted);
ufficiale di macchina-navi mercantili/passeggieri - area commerciale illimitata ("Engineer officer- Freight/passenger ships-unlimited trading area);
tecnico specializzato nella gestione dei rifiuti ("Certified technically competent person in waste management); che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National vocational qualifications (NVQ), o ammesse in Scozia in quanto "Scottish vocational qualifications , dei livelli 3 e 4 del "National framework of vocational qualifications del Regno Unito.
Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:
livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilita' ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone;
livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilita' personale e autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilita' di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.".
2. All'allegato B del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, nella sezione: "Nel Regno Unito", primo periodo, sono soppresse le parole: "dal National Council for Vocational Qualifications".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 settembre 2001
Il Ministro: Buttiglione Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 12, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 221



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- La direttiva 2000/5/CEE della Commissione e' stata
pubblicata nella G.U.C.E. n. L 54 del 26 febbraio 2000.
- La direttiva del Consiglio 92/51/CEE e' pubblicata
nella G.U.C.E. n. L 209 del 24 luglio 1992.
- La direttiva del Consiglio 89/48/CEE e' pubblicata
nella G.U.C.E. n. L 19 del 24 gennaio 1982.
- Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca:
"Disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio
92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di
riconoscimento della formazione professionale che integra
la direttiva 89/48/CEE": - L'art. 1, comma 3, lettera a), e
l'art. 3, comma 1, lettera e), cosi' recitano:
"Art. 1 (Riconoscimento del titolo di formazione
professionale acquisito nelle Comunita' europee). - 3. I
titoli sono ammessi al riconoscimento se includono
l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo:
a) un ciclo di studi postsecondari diverso da quello
previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115, della durata di almeno un anno, o
pure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale
una delle condizioni di accesso e', di norma, quella di
aver portato a termine il ciclo di studi secondari
richiesto per accedere all'insegnamento universitario,
oppure uno dei cicli di formazione che figurano
all'allegato A al presente decreto. L'allegato e'
modificato ed integrato con decreto del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie da adottarsi ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
fine di adeguarlo alle modificazioni eventualmente
apportate all'allegato C della direttiva 92/51/CEE del l8
giugno 1992".
"Art. 3 (Formazioni professionali non abilitanti nel
Paese di provenienza). Comma 1, lettera c) - 1. Il
cittadino comunitario puo' ottenere il riconoscimento ai
sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da
esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza
ad una professione il cui esercizio non e' subordinato al
possesso di titoli di formazione professionale. A tale fine
e' necessario che il richiedente, in via alternativa:
a)-d) (omissis);
e) sia in possesso di una formazione indicata
nell'allegato B al presente decreto. Si applica per la
modifica dell'allegato la disposizione di cui all'art. 1,
comma 3, lettera a). Le formazioni elencate all'allegato B
rispondono ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3,
lettera a)".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 agosto 1996, n. 621, cosi' reca: "Modificazioni al
decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, concernente
attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo
sistema generale di riconoscimento professionale che
integra la direttiva 89/48/CEE".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 luglio 1998, n. 307, cosi' reca: "Modificazioni
all'allegato A al decreto legislativo 2 maggio 1994, n.
319, in attuazione della direttiva della Commissione
97/38/CEE del 20 giugno 1997, relativo ad un secondo
sistema generale di riconoscimento della formazione
professionale".
- La direttiva 97/38/CE della Commissione del 20 giugno
1997 e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 184 del 12 luglio
1997.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che
con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinata al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materia di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed al registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- L'allegato A del decreto legislativo 2 maggio 1994,
n. 319, contiene l'elenco dei cicli di formazione
professionale con struttura particolare contemplata
nell'art. 1, comma 3, lettera a) e l'allegato B contiene
l'elenco dei corsi di formazione professionale con
struttura particolare di cui all'art. 3, comma 1,
lettera e).



 
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