Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 17 ottobre 2001 |
Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 3, comma 1 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti"; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante "Sostituzione del Ribor con l'euribor quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici"; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti"; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 2001, recante "Determinazione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti"; Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
E m a n a il seguente decreto: Art. 1. Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso
1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto i tassi di interesse sono fissati: al 4,65 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni; al 5,00 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di dieci anni fino a quindici anni; al 5,25 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di quindici anni fino a venti anni. 2. I suddetti tassi sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche' per il finanziamento delle spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di cui agli allegati A e B del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000. 3. Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale e' assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti. |
| Art. 2.
Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata
1. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari i tassi di cui al primo comma dell'art. 1 sono maggiorati nella misura indicata, con riferimento alla durata del finanziamento ed alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso variabile
1. Per i mutui a tasso variabile il saggio di interesse e' pari all'indice di riferimento definito dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti", senza alcuna maggiorazione. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 ottobre 2001 Il Ministro: Tremonti |
| Allegato
TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI DA APPLICARE AL TASSO DI INTERESSE PER I MUTUI CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA ALLA PARI.
===================================================================== | Durata| del |mutuo ===================================================================== Quota con diritto di | | | estinzione anticipata | 10 anni | 15 anni | 20 anni --------------------------------------------------------------------- |Maggiorazioni|Maggiorazioni|Maggiorazioni --------------------------------------------------------------------- 40 % | 0,13 | 0,15 | 0,16 --------------------------------------------------------------------- 60 % | 0,19 | 0,22 | 0,23 --------------------------------------------------------------------- 80 % | 0,25 | 0,29 | 0,31 |
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