Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2001 (vai al sommario)
LEGGE 18 ottobre 2001, n. 383
Primi interventi per il rilancio dell'economia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1
Dichiarazione di emersione

1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2001. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'articolo 2, comma 4.
2. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e per i due periodi successivi, la medesima dichiarazione costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale: a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si
impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente
incrementano l'imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo
al periodo di imposta immediatamente precedente, hanno diritto,
fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto
emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento
stesso di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG) e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP), con tassazione separata rispetto al rimanente
imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per
il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo
periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di
imposta. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel
calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni
in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore
imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi
dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si
applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di
un'aliquota dell'8 per cento per il primo periodo, del 10 per
cento per il secondo periodo e del 12 per cento per il terzo
periodo; b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di
emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro
redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva
dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente
imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per
il primo anno, dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per
cento per il terzo anno.
3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali relativi all'attivita' di impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta sostitutiva puo' essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma.
4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento e' effettuato nei termini e con le modalita' di cui al comma 3. E' precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni esclusivamente mediante contribuzione volontaria integrata fino al massimo di un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle risorse disponibili presso il predetto fondo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all'articolo 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, e' definito un piano straordinario di accertamento, operativo dal 1 gennaio 2002, mirato al contrasto dell'economia sommersa. Il piano costituisce priorita' di intervento delle autorita' di vigilanza del settore ed e' basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati.
8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' determinata la quota del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto e' inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo, nonche' la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante "Nuova disciplina
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999,
n. 205", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000,
n. 76:
"Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
miliardi.".
"Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e'
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
lire centocinquanta milioni.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non
si considera omessa la dichiarazione presentata entro
novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al
modello prescritto.".
- Si riporta il testo dell'art. 37 della legge
24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema
penale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, supplemento ordinario:
"Art. 37 (Omissione o falsita' di registrazione o
denuncia obbligatoria). - 1. Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non
versare in tutto o in parte contributi e premi previsti
dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie,
omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie,
ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o in
parte non conformi al vero, e' punito con la reclusione
fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento
di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza
e assistenza obbligatorie per un importo mensile non
inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e
il cinquanta per cento dei contributi complessivamente
dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora
l'evasione accertata formi oggetto di ricorso
amministrativo o giudiziario il procedimento penale e'
sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato
nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura
penale, fino al momento della decisione dell'organo
amministrativo o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata,
anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore e' tenuto a
dare comunicazione all'autorita' giudiziaria dell'avvenuta
regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o
giudiziario.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Emersione di basi imponibili e riduzione del
carico tributario sui redditi d'impresa). - 1. Le maggiori
entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili
dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto
dell'applicazione delle disposizioni per favorire
l'emersione, di cui all'art. 116 della presente legge, sono
destinate ad un fondo istituito presso lo stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica finalizzato, con appositi
provvedimenti, alla riduzione dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche gravanti sul reddito d'impresa. La
riduzione e' effettuata con priorita' temporale nelle aree
e nei territori di cui al comma 10 dell'art. 7.
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato).".
- Si riporta il testo dell'art. 62, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante: "Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro). 1. -
1-quater. (Omissis).
2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del
lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal
coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti,
nonche' dai familiari partecipanti all'impresa di cui al
comma 4 dell'art. 5. I compensi non ammessi in deduzione
non concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
3-4. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, recante "Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996, n. 231,
e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1996, n. 281, supplemento ordinario):
"Art. 5 (Disposizioni in materia di contratti di
riallineamento retributivo). - 1. Al fine di salvaguardare
i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione
retributiva e contributiva per le imprese operanti nei
territori di cui alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3,
lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori
disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali,
delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia, e'
sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare
retributivo di cui all'art. 6, comma 9, lettere a), b) e
c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di
quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli
accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati
dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni
sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente
collegate con le associazioni ed organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e
tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento
dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli
previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali
di lavoro. Ai predetti accordi e' riconosciuta validita'
pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali
di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione
a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e
comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione,
l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di
recepimento con le stesse parti che hanno stipulato
l'accordo provinciale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono concessi
dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali
e quelli aziendali di recepimento da depositare
rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione e presso le sedi
provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.
2-bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali
di riallineamento, il datore di lavoro che non abbia
integralmente assolto gli obblighi previsti dalle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro puo' chiedere al competente
organo di vigilanza la fissazione di un termine per la
regolarizzazione. Il termine, che non puo' essere superiore
a dodici mesi, e' stabilito dall'organo di vigilanza
mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi
tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della
gravita' del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine, l'organo di vigilanza verifica l'avvenuta
regolarizzazione; dei risultati della verifica e' data
comunicazione all'interessato, nonche', se in relazione
alla violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione
era in corso un procedimento giudiziario o amministrativo,
all'autorita' che procede.
2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui
al comma 2-bis estingue i reati contravvenzionali e le
sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione
degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella
della verifica della regolarizzazione a norma dell'ultimo
periodo del comma 2-bis non possono essere iniziati o
proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi
relativi a tali reati e sanzioni.
2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai
commi 2-bis e 2-ter si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con
esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento
della somma di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo
decreto. Fuori dei casi previsti dall'art. 24, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la
regolarizzazione avviene in un tempo superiore a quello
indicato nella prescrizione, ma che risulta comunque
congruo a norma del comma 2-bis del presente articolo, la
pena e le sanzioni amministrative e civili previste per la
violazione degli obblighi sono ridotte alla meta' .
3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere
effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il
mancato rispetto del programma graduale di riallineamento
dei trattamenti economici contenuto nell'accordo
territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo
provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi
pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di
fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni
a ciascuna di esse relative ovvero di sgravi contributivi,
per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il
termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato
l'apposito verbale aziendale di recepimento. I
provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e
grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento.
L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da
leggi speciali in materia di contributi e di premi e le
obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro
onere accessorio. Qualora al momento dell'avvenuto
riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a
quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di
cui al comma 1, gli effetti della sanatoria sono
subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza
fra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta
nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori
cessati, salvo che la diminuzione sia avvenuta per
riduzione dell'attivita' attestata dalle parti che hanno
stipulato l'accordo provinciale. Sono fatti salvi i giudizi
pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento
della parita' di trattamento retributivo.
3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di
cui al comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione
di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori
ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino
alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al
comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente
dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota
percentuale della base imponibile contributiva di cui al
comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute
devono essere versate negli stessi termini e con le stesse
modalita' stabilite dal comma 3-sexies per i versamenti da
effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti
soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun
periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle
ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il
contenuto, i termini e le modalita' di presentazione delle
dichiarazioni integrative, nonche' le modalita' di
pagamento delle somme dovute.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al
comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude
la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge
10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle
integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione
di cui al comma 3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa
sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza
a ritenuta. Relativamente agli stessi compensi, i
percettori sono esonerati da qualsiasi adempimento
tributario e nei loro confronti non e' esercitabile
l'attivita' di accertamento da parte dell'amministrazione
finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per
la deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi ed ogni
eventuale maggior costo non assume rilevanza a tutti gli
altri effetti tributari.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a
3-quater e al presente comma si applicano anche se le
violazioni sono gia' state rilevate; tuttavia restano ferme
le somme pagate anteriormente alla presentazione delle
dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi. Le
controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al
termine finale per la presentazione delle dichiarazioni,
concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte
mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da
parte del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo
del contenzioso tributario presso il quale pende la
controversia, di copia, anche fotostatica, della
documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.
3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo
provinciale di riallineamento, l'impresa puo' individuare,
in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di
recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i
rispettivi periodi di attivita' precedenti all'accordo di
recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti
che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa
adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori
interessati in quel momento in forza all'azienda,
l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella
misura della retribuzione fissata dal contratto di
riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del
minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi
contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento
in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari
importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre
solare successivo al contratto di recepimento,
con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le
relative prestazioni sono commisurate all'entita' dei
contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica
del competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione
della relativa contravvenzione ovvero di ogni altra
sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento
degli obblighi contributivi per i periodi pregressi,
l'impresa operante nel settore agricolo che recepisce
l'accordo provinciale di riallineamento puo' utilizzare,
anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle
dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS.
4. La retribuzione da prendere a riferimento per il
calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di
cui al comma 2, e' quella fissata dagli accordi di
riallineamento e non inferiori al 25 per cento del minimale
e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare,
entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali di
retribuzione giornaliera, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La
presente disposizione deve intendersi come interpretazione
autentica delle norme relative alla corresponsione
retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al
combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6,
commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per la differenza tra
la retribuzione di riferimento per il versamento dei
predetti contributi e l'intero importo del minimale di cui
al citato decreto-legge n. 338 del 1989, possono essere
accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e
della misura della pensione, con onere a carico del Fondo
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo delle risorse
preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e
modalita' per il riconoscimento dei predetti accrediti di
contributi figurativi. Restano comunque salvi e conservano
la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
5. E' ammessa una sola variazione ai programmi di
riallineamento contributivo, compresi quelli gia'
stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali
fissati dagli accordi provinciali, purche' tale modifica
sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti
eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle
valutazioni effettuate al momento della stipulazione
dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di
aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che
hanno stipulato il primitivo accordo.
5-bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di
riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono
esclusi dalle gare di appalto indette dagli enti pubblici
nei territori diversi da quelli nei quali possono essere
stipulati gli accordi medesimi, fino al completo
riallineamento.
6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel
programmare l'attivita' ispettiva di concerto con gli
istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente
istituite a livello provinciale delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di
contrastare le forme di lavoro irregolare.
6-bis. (Comma abrogato).".
- Si riporta il testo degli articoli 75 e 78 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302,
supplemento ordinario:
"Art. 75 (Modifiche alle disposizioni in materia di
contratti di riallineamento retributivo). - 1. All'art. 5
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come
modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "per le
imprese operanti nei territori individuati dall'art. 1
della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono sostituite dalle
seguenti: "per le imprese operanti nei territori di cui
alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera a), del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, ad eccezione
di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato
CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche,
automobilistico e dell'edilizia, ;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. In caso di recepimento degli accordi
provinciali di riallineamento, il datore di lavoro che non
abbia integralmente assolto gli obblighi previsti dalle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro puo' chiedere al competente
organo di vigilanza la fissazione di un termine per la
regolarizzazione. Il termine, che non puo' essere superiore
a dodici mesi, e' stabilito dall'organo di vigilanza
mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi
tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della
gravita' del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine, l'organo di vigilanza verifica l'avvenuta
regolarizzazione; dei risultati della verifica e' data
comunicazione all'interessato, nonche', se in relazione
alla violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione
era in corso un procedimento giudiziario o amministrativo,
all'autorita' che procede.
2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui
al comma 2-bis estingue i reati contravvenzionali e le
sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione
degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella
della verifica della regolarizzazione a norma dell'ultimo
periodo del comma 2-bis non possono essere iniziati o
proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi
relativi a tali reati e sanzioni.
2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai
commi 2-bis e 2-ter si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con
esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento
della somma di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo
decreto. Fuori dei casi previsti dall'art. 24, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la
regolarizzazione avviene in un tempo superiore a quello
indicato nella prescrizione, ma che risulta comunque
congruo a norma del comma 2-bis del presente articolo, la
pena e le sanzioni amministrative e civili previste per la
violazione degli obblighi sono ridotte alla meta' ;
c) al comma 3, dopo il quarto periodo, e' inserito il
seguente: "Qualora al momento dell'avvenuto riallineamento
il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello
dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di cui al
comma 1, gli effetti della sanatoria sono subordinati al
pagamento di una somma pari alla differenza fra il minimale
retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del
programma di riallineamento ai lavoratori cessati, salvo
che la diminuzione sia avvenuta per riduzione
dell'attivita' attestata dalle parti che hanno stipulato
l'accordo provinciale ;
d) i commi da 3-bis a 3-quinquies sono sostituiti dai
seguenti:
"3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di
cui al comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione
di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori
ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino
alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al
comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente
dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota
percentuale della base imponibile contributiva di cui al
comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute
devono essere versate negli stessi termini e con le stesse
modalita' stabilite dal comma 3-sexies per i versamenti da
effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti
soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun
periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle
ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il
contenuto, i termini e le modalita' di presentazione delle
dichiarazioni integrative, nonche' le modalita' di
pagamento delle somme dovute.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al
comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude
la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge
10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle
integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione
di cui al comma 3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa
sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza
a ritenuta. Relativamente agli stessi compensi, i
percettori sono esonerati da qualsiasi adempimento
tributario e nei loro confronti non e' esercitabile
l'attivita' di accertamento da parte dell'amministrazione
finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per
la deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi ed ogni
eventuale maggior costo non assume rilevanza a tutti gli
altri effetti tributari.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a
3-quater e al presente comma si applicano anche se le
violazioni sono gia' state rilevate; tuttavia restano ferme
le somme pagate anteriormente alla presentazione delle
dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi. Le
controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al
termine finale per la presentazione delle dichiarazioni,
concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte
mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da
parte del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo
del contenzioso tributario presso il quale pende la
controversia, di copia, anche fotostatica, della
documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.
3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo
provinciale di riallineamento, l'impresa puo' individuare,
in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di
recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i
rispettivi periodi di attivita' precedenti all'accordo di
recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti
che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa
adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori
interessati in quel momento in forza all'azienda,
l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella
misura della retribuzione fissata dal contratto di
riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del
minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi
contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento
in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari
importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre
solare successivo al contratto di recepimento,
con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le
relative prestazioni sono commisurate all'entita' dei
contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica
del competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione
della relativa contravvenzione ovvero di ogni altra
sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento
degli obblighi contributivi per i periodi pregressi,
l'impresa operante nel settore agricolo che recepisce
l'accordo provinciale di riallineamento puo' utilizzare,
anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle
dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS ;
e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di
riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono
esclusi dalle gare di appalto indette dagli enti pubblici
nei territori diversi da quelli nei quali possono essere
stipulati gli accordi medesimi, fino al completo
riallineamento. ;
f) Il comma 6-bis e' abrogato.
2. Il comma 3 dell'art. 23 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e' abrogato.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono concessi dodici mesi di tempo per la
stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali
di recepimento di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come
modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
secondo le modalita' e nei termini ivi previsti. Sono
fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di
recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di
entrata in vigore della presente legge.
4. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo
e' subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della
Commissione delle Comunita' europee ai sensi degli articoli
92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita'
europea.".
"Art. 78 (Misure organizzative a favore dei processi di
emersione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri un Comitato per l'emersione del
lavoro non regolare con funzioni di analisi e di
coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato,
che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei
Ministri cui risponde e riferisce:
a) attua tutte le iniziative ritenute utili a
conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare,
anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di
informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle
scuole;
b) valuta periodicamente i risultati delle attivita'
degli organismi locali di cui al comma 4;
c) esamina le proposte contrattuali di emersione
istruite dalle commissioni locali per la successiva
trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.
2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema
statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono
tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi
di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in
loro possesso.
3. Il Comitato e' composto da dieci membri nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio
dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, due dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal
Ministro per le politiche agricole, dal presidente
dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
dal presidente dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il
componente designato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne
il funzionamento, presso il Comitato puo' essere comandato
o distaccato, nel numero massimo di 20 unita', personale
tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e
degli enti pubblici economici. Il personale di cui al
presente comma mantiene il trattamento economico
fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di
appartenenza. Per il funzionamento del Comitato e'
autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere
dall'anno 2001.
4. A livello regionale e provinciale sono istituite,
presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro
irregolare a livello territoriale, di promozione di
collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle
imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito
agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di
aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento
retributivo anche attraverso la presenza di un apposito
tutore. A tale fine le commissioni possono affidare
l'incarico di durata non superiore a quindici mesi,
rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a
quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere
favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che
provvede, altresi', a verificare e valutare periodicamente
l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla
rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti
determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003; qualora la commissione non sia costituita od
operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di
ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
Comitato di cui al comma 3 . Le commissioni sono composte
da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di
presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche
aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera
paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni,
nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi
di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro
irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro,
tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5, della
legge 22 luglio 1961, n. 628 e dell'art. 3 del decreto
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge non siano state istituite le predette
commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non
abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto
dal Ministro.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da
consentire alla commissione di espletare le sue funzioni.
Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento,
puo' essere comandato personale della pubblica
amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari,
restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di
provenienza.
5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di
cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore
di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti
sono attribuite in conformita' agli indirizzi e criteri
determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.".
- Si riporta il testo dell'art. 63 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 63 (Disposizioni in materia di politiche per
l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare). - 1.
In attesa della revisione delle misure di inserimento al
lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'art.
45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n.
144, i piani per l'inserimento professionale dei giovani di
cui all'art. 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite
complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'art. 15,
comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, lo svolgimento delle attivita' in un periodo non
superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario
contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'art. 66,
comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "10
miliardi sono sostituite dalle seguenti: "110 miliardi .
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
puo' destinare una quota fino a lire 100 miliardi per
l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di
cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del
lavoro autonomo di cui all'art. 9-septies del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. (Comma abrogato).
4. All'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al
comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora
entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge non siano state istituite le predette
commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non
abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto
dal Ministro .".
- Si riporta il testo dell'art. 116 della citata legge
23 dicembre 2000, n. 388:
"Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro
irregolare). - 1. Alle imprese che recepiscono, entro un
anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle
Comunita' europee sul regime di aiuto di Stato n.
236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e
alle condizioni dell'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e'
concesso, per la durata del programma di riallineamento e,
comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno
sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i
lavoratori individuati secondo le modalita' di cui al
comma 3-sexies dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510
del 1996, introdotto dall'art. 75 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.
2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1,
determinato sulle retribuzioni corrisposte, e' fissato
nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80
per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il
terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20
per cento per il quinto anno.
3. Per i lavoratori gia' denunciati agli enti
previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento
di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non
denunciate, e' concesso uno sgravio contributivo pari alla
meta' delle misure di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano
applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in
corso, alla data di entrata in vigore della presente legge,
il programma di riallineamento ai sensi dell'art. 5 del
citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive
modificazioni, secondo le seguenti modalita':
a) per il periodo successivo secondo le annualita' e
con le entita' dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
b) per il periodo del contratto di riallineamento
antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di
conguaglio sulle spettanze contributive gia' versate per i
lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di
cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio cosi'
determinato, usufruibile entro il termine del periodo di
riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione
dello sgravio di cui alla lettera a), e' utilizzato secondo
le modalita' fissate dagli enti previdenziali, a valere
anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma
3-sexies dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510 del
1996, introdotto dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati
nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
6. All'art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il
comma 3 e' abrogato.
7. All'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la parola: "nove e' sostituita dalla
seguente: "dieci , dopo le parole: "della programmazione
economica, e' inserita la seguente: "due ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per il funzionamento del
Comitato e' autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a
decorrere dall'anno 2001 ;
b) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: "A tale fine le commissioni possono affidare
l'incarico di durata non superiore a quindici mesi,
rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a
quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere
favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che
provvede, altresi' a verificare e valutare periodicamente
l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla
rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti
determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003; qualora la commissione non sia costituita od
operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di
ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
Comitato di cui al comma 3 ;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di
cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore
di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti
sono attribuite in conformita' agli indirizzi e criteri
determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale .
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe'
nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione
specifica di non versare i contributi o premi, occulta
rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi e sempreche' il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle
sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b)
del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale
pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano
interessi nella misura degli interessi di mora di cui
all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 14 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo,
successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o
premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti
impositori, si applica una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato
di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore
al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge.
11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e negli enti locali il dirigente responsabile e'
sottoposto a sanzioni disciplinari ed e' tenuto al
pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi
8, 9 e 10.
12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite
tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in
materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti
nell'omissione totale o parziale del versamento di
contributi o premi o dalle quali comunque derivi
l'omissione totale o parziale del versamento di contributi
o premi, ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni
di norme sul collocamento di carattere formale.
13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o
premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali,
per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni
civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del
presente articolo e di cui alla previgente normativa in
materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli
interessi previsti dall'art. 1282 del codice civile.
14. I pagamenti effettuati per contributi sociali
obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
267.
15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi
e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e
assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti
impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, fissano criteri e modalita' per
la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino
alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi
orientamenti giurisprudenziali o determinazioni
amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo
successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o
amministrativa in relazione alla particolare rilevanza
delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla
inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo
denunciato, entro il termine di cui all'art. 124, primo
comma, del codice penale, all'autorita' giudiziaria;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati
adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto
1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla
legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di
crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che
presentino particolare rilevanza sociale ed economica in
relazione alla situazione occupazionale locale ed alla
situazione produttiva del settore, comprovati dalla
Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del
lavoro territorialmente competente, e, comunque, per
periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti
dall'art. 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del
1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi
aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale.
16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi
consigli di amministrazione dei criteri e delle modalita'
di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i
casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo
quanto stabilito dall'art. 3, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1997, n. 166, e
successive modificazioni. Resta altresi' fermo quanto
stabilito dall'art. 1, commi 220 e 221, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle
sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle
ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o
ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti
non economici e di enti, fondazioni e associazioni non
aventi fini di lucro.
17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il
pagamento rateale di cui all'art. 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo'
essere consentito fino a sessanta mesi, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei
criteri di eccezionalita' ivi previsti.
18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre
2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le
modalita' fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223 e 224 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra
quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato art. 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in
base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente
articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti
dell'ente previdenziale che potra' essere posto a
conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto
delle scadenze temporali previste per il pagamento dei
contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalita'
operative fissate da ciascun ente previdenziale.
19. L'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 37 (Omissione o falsita' di registrazione o
denuncia obbligatoria). - 1. Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non
versare in tutto o in parte contributi e premi previsti
dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie,
omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie,
ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o,
in, parte, non conformi al vero, e' punito con la
reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso
versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla
previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile
non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni
mensili e il cinquanta per cento dei contributi
complessivamente dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora
l'evasione accertata formi oggetto di ricorso
amministrativo o giudiziario il procedimento penale e'
sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato
nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura
penale, fino al momento della decisione dell'organo
amministrativo o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata,
anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore e' tenuto a
dare comunicazione all'autorita' giudiziaria dell'avvenuta
regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o
giudiziario .
20. Il pagamento della contribuzione previdenziale,
effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico
diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti
del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto
il pagamento dovra' provvedere al trasferimento delle somme
incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare
della contribuzione.".



 
Art. 1-bis (4)
(( Emersione progressiva ))

(( 1. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede l'unita' produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente: a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento
agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio
dell'attivita', relativamente a materie diverse da quelle fiscale
e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi,
eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate
esigenze; b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di
trattamento economico in un periodo comunque non superiore al
triennio di emersione; c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende
regolarizzare; d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione
successivamente alla approvazione del piano da parte del sindaco.
2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.
3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.
4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.
5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attivita'.
6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.
7. La dichiarazione di emersione e' presentata entro il 30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1. ))
 
ART. 2.
(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione -
Delega al Governo in materia di tutela ambientale).

1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione di cui all'articolo 1 possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonche' ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformita' dalle medesime autorizzazioni.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di introdurre:
a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore alla meta' del massimo di quella prevista per il reato commesso e nell'ottemperanza all'ordine di fare mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto della normativa ambientale;
b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell'accertamento, per tutte le violazioni ambientali di carattere amministrativo, consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le violazioni.
3. La delega e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte le violazioni connotate da danno ambientale cosi' come accertato da autorita' pubblica competente;
b) semplicita' e rapidita' delle procedure volte alla verifica dell'adempimento agli ordini di fare;
c) automaticita' dell'estinzione delle violazioni amministrative in caso di ravvedimento operoso.
4. Al fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di emersione, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e di categoria, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il CIPE adotta programmi di coordinamento e incentivazione delle attivita' delle autonomie locali finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione degli insediamenti produttivi esistenti.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 20, 21 e 24 del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante
"Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio
1995, n. 21, supplemento ordinario:
"Art. 20 (Prescrizione). - 1. Allo scopo di eliminare
la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza,
nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al
contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la
regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di
tempo tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile
a richiesta del contravventore, per la particolare
complessita' o per l'oggettiva difficolta'
dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare i sei
mesi . Tuttavia, quando specifiche circostanze non
imputabili al contravventore determinano un ritardo nella
regolarizzazione, il termine di sei mesi puo' essere
prorogato per una sola volta, a richiesta del
contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei
mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato
immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata
anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al
servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza puo'
imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo
per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il
lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente
alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di
procedura penale.".
"Art. 21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non
oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la
violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel
termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione,
l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in
sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una
somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo
di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento
alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della
predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione,
l'organo di vigilanza ne da' comunicazione al pubblico
ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione.".
"Art. 24 (Estinzione del reato). - 1. La
contravvenzione si estingue se il contravventore adempie
alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel
termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto
dall'art. 21, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la
contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello
indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta
congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero
l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della
contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate
dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini
dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In
tal caso, la somma da versare e' ridotta al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione
commessa.".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 12 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
recante "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71, e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135 (Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997,
n. 119):
"Art. 12 (Disposizioni in materia di sicurezza nei
cantieri). - 1. Sino al 31 dicembre 1997, per le
contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e' raddoppiato il termine di cui al terzo
periodo del comma 1 dell'art. 20, del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758, ed e' ridotta della meta' la
somma di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 758 del 1994.".
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 163 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge
8 ottobre 1997, n. 352", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 21 (Obblighi di conservazione). (Legge 1 giugno
1939, n. 1089, articoli 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12,
comma 1; decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, articoli 38, lettera g) e 42,
comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a). - 1. I beni
culturali non possono essere demoliti o modificati senza
l'autorizzazione del Ministero.
2. Essi non possono essere adibiti ad usi non
compatibili con il loro carattere storico od artistico
oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o
integrita'.
3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo,
essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma
1.
4. Gli archivi non possono essere smembrati, a
qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro
organicita'. Il trasferimento di complessi organici di
documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti
diversi dal proprietario, possessore o detentore e'
subordinato ad autorizzazione del soprintendente.
5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti
pubblici e degli archivi privati di notevole interesse
storico e' subordinato ad autorizzazione del soprintendente
archivistico.".
"Art. 163 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione
o in difformita' da essa). (Legge 28 febbraio 1985, n. 47,
art. 20; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito
con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art.
1-sexies). - 1. Chiunque, senza la prescritta
autorizzazione o in difformita' di essa, esegue lavori di
qualsiasi genere su beni ambientali e' punito con le pene
previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del
condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione
ed al comune nel cui territorio e' stata commessa la
violazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".



 
ART. 3.
(Disposizioni di attuazione).

1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonche' le modalita' di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle modalita' di presentazione delle dichiarazioni predette e sulle attivita' amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione dell'economia sommersa.
2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
3. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti all'attuazione del presente capo.
5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori si applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 14 (Credito di imposta per gli utili distribuiti
da societa' ed enti). - 1. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma
e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, al
contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al
56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 1 gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003,
dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso
trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 105.
1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1,
relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti
dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' ai
sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione
dei debiti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il
credito di imposta e' determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in
pagamento.
3. Relativamente agli utili percepiti dalle societa',
associazioni e imprese indicate nell'art. 5, il credito di
imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti
nella proporzione ivi stabilita.
4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta,
l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento
del reddito complessivo.
5. La detrazione del credito di imposta, deve essere
richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili
sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa
presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione
degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella
dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del
credito di imposta in aumento del reddito complessivo,
l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione
anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base
alla dichiarazione dei redditi.
6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili
percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'art. 16;
in questo caso il suo ammontare e' computato in aumento
degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata
a norma dell'art. 18.
6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti
non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione
e' stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai
soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di
cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni, o dalle societa' di investimento a capitale
variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle
societa' o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 87 del presente testo unico.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai
promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai
dipendenti della societa' o dell'ente e per quelle
spettanti in base ai contratti di associazione in
partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile, ne' per i compensi
per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di
partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 41.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario
allorche' la costituzione o la cessione del diritto di
usufrutto sono state poste in essere da soggetti non
residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile
organizzazione.".
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si rimanda alle note all'art. 2.



 
Art. 4
Detassazione del reddito di impresa
e di lavoro autonomo reinvestito

1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta' di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.
2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di eta' inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attivita' di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettivita' delle spese sostenute e' rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare e' quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facolta' di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.
4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare e' limitato ai beni strumentali per natura.
5. I fabbricanti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
6. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa o all'attivita' di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
8. Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti
per il riequilibrio della finanza pubblica", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74, e convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140 (Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1997, n. 123):
"Art. 13 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione
nelle imprese industriali). - 1. (Omissis).
2. L'agevolazione e' riconosciuta secondo l'ordine
cronologico di presentazione della dichiarazione prevista
al presente comma e non e' cumulabile con altre
agevolazioni disposte per le stesse attivita' con norme
dello Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa e dal responsabile del progetto di
innovazione, alla quale sono allegati la relativa
certificazione sottoscritta dal presidente del collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o
da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei
conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori
commercialisti, in quello dei ragionieri e periti
commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonche'
la perizia giurata di un professionista competente in
materia, iscritto al relativo albo professionale,
attestante la congruita' e la inerenza delle spese alle
tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi.
3 - 7. (Omissis).".
- Il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334,
recante "Attuazione della direttiva 96/1982/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228, supplemento
ordinario
- La legge 23 marzo 1977, n. 97, recante "Disposizioni
in materia di riscossione delle imposte sui redditi", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1977, n. 92.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
10 giugno 1994, n. 357, recante "Disposizioni tributarie
urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e
dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a
carico del contribuente", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 giugno 1994, n. 135, e convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
(Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1994, n. 186):
"Art. 3 (Detassazione del reddito d'impresa
reinvestito). - 1. E' escluso dall'imposizione del reddito
d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti
realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto ed in quello
successivo in eccedenza rispetto alla media degli
investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta
precedenti a quello in corso alla predetta data.
L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di
assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto e per
il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere
assunto al netto delle cessioni di beni strumentali
effettuate nel medesimo periodo d'imposta .
1-bis. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si
applica anche alle imprese attive alla data di entrata in
vigore del presente decreto anche se con un'attivita'
d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la
media degli investimenti da considerare e' quella
risultante dagli investimenti effettuati nei periodi
d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto o a quello successivo .
2. Per investimento si intende la realizzazione nel
territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento
di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione,
l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni
strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione
finanziaria. L'investimento immobiliare e' limitato ai beni
strumentali per natura.
2-bis. I fabbricanti, titolari di attivita' industriali
a rischio di incidenti rilevanti individuate dagli articoli
4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni
tributarie di cui al comma 1 solo se e' documentato
l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al
citato decreto.".



 
Art. 5
Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali

1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella allegata alla presente legge sono soppresse, salvo quanto segue: a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30
giugno 2001 abbiano gia' realizzato investimenti ed eseguito
conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva
assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a
13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, possono continuare a fruire dei relativi benefici,
ovvero, in alternativa, optare per l'incentivo di cui all'articolo
4, comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi e'
comunque consentito per le spese sostenute per formazione e
aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2; b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano gia' eseguito
operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire
dei relativi benefici. Il valore del patrimonio netto che si
assume a questi fini da parte di persone fisiche, societa' in nome
collettivo e societa' in accomandita semplice in regime di
contabilita' ordinaria, anche per opzione irrevocabile, non puo'
eccedere quello risultante dal bilancio relativo all'ultimo
esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, salvi gli eventuali decrementi
successivi. Gli stessi soggetti possono, in alternativa e per
ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici
optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4,
comma 1. Il cumulo degli incentivi e' comunque consentito per le
spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale,
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e, in ogni caso, quando
l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e' inferiore al 10
per cento dell'imponibile totale.
2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi e' comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fruenti delle agevolazioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e nell'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, non rilevano ai fini della attribuzione del credito di imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci di cui all'articolo 105, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi da 8 a 13,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni
in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio
1999, n. 113, supplemento ordinario:
"Art. 2 (Modifiche alla disciplina dei redditi di
impresa). - 1. - 7-bis. (Omissis).
8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e per i due
successivi, il reddito complessivo netto dichiarato dalle
societa' e dagli enti commerciali indicati nell'art. 87,
comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con
l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al
minore tra l'ammontare degli investimenti in beni
strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato
testo unico, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei
conferimenti in denaro nonche' degli accantonamenti di
utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Tuttavia,
per il secondo dei predetti periodi sono computati anche
gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli
investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di
utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato
ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto
periodo. Per le societa' e gli enti commerciali di cui al
citato art. 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del
presente comma si applicano relativamente alle stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato.
9. Agli effetti del comma 8:
a) gli investimenti devono riguardare beni destinati
a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano,
in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le
cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono
esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le
dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui
all'art. 121-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati
ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa o adibiti ad uso
pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli
impianti e dagli opifici appartenenti alle categorie
catastali D/1, D/2, D/3 e D/198 utilizzati esclusivamente
dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso
di costruzione, destinati a tale utilizzo;
b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a
riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta,
secondo i criteri previsti dall'art. 1, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano
per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma
5 verificatisi nel medesimo periodo; per le societa' e gli
enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera d),
del citato testo unico si assumono gli incrementi del fondo
di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato.
10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di
cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del
reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 e
della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia,
agli effetti della determinazione dell'ammontare delle
imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi
di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'art. 105; a
tal fine si considera come provento non assoggettato a
tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto
reddito.
11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili
per i periodi di imposta 1999 e 2000, anche ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito
d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in
regime di contabilita' ordinaria. Se i predetti soggetti
sono in regime di contabilita' semplificata, le
disposizioni stesse si applicano con riferimento
esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati
nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano
non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei
parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui
all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.
11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al
comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci
o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo
periodo d'imposta successivo a quello in cui gli
investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto
e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o
all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta
successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli
accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono
eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione
dell'aliquota ivi prevista e' rideterminato assumendo:
a) l'importo degli investimenti ridotto della
differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei
beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo
d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al
comma 8;
b) l'ammontare dei conferimenti e degli
accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le
predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in
denaro, computati secondo i criteri previsti dall'art. 1,
comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso
periodo d'imposta. La maggiore imposta e' liquidata nella
dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i
beni sono alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed
e' versata nel termine per il versamento a saldo delle
imposte dovute per tale periodo.
12. Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il
successivo, l'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e' calcolato, in base alle disposizioni della
legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni,
assumendo come imposta del periodo precedente e come
imposta del periodo per il quale e' dovuto l'acconto quella
che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei
commi da 8 a 11.
13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle
disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a l.000
miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri
si provvede mediante utilizzo della proiezione per il
medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure
agevolative di cui ai commi da 8 a 12, nonche' agli oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che non
risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati
complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno
degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte
pari alla meta' mediante utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si
provvede a carico delle maggiori disponibilita' di cui
all'art. 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono
utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al
reperimento delle medesime somme si provveda secondo le
procedure previste dall'art. 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in
assenza di sufficienti disponibilita' l'aliquota di cui al
comma 8 e' rideterminata nella misura del 28 per cento.".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
recante "Riordino delle imposte personali sul reddito al
fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma
dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1, 2 e 3,
della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"Art. 8 (Agevolazione per gli investimenti nelle aree
svantaggiate). - 1. Ai soggetti titolari di reddito
d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi
investimenti nelle aree territoriali individuate dalla
Commissione delle Comunita' europee come destinatarie degli
aiuti a finalita' regionale di cui alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal
Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
209, e' attribuito un credito d'imposta entro la misura
massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di
intensita' di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione.
Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono
agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se
successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da
parte della Commissione delle Comunita' europee. Il credito
d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato a
finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano ad
oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito
d'imposta.
2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni
di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e
macchine ordinarie di ufficio" di cui alla tabella
approvata con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle
finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i
"coefficienti di ammortamento", destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle
aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro
costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni
effettuate nonche' gli ammortamenti dedotti nel periodo
d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa
struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei
beni che formano oggetto dell'investimento agevolato
effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in
funzione. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo
non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi
imprese, come definite ai sensi della normativa
comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono
agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli
altri investimenti agevolati.
3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelli delle
regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli
ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni
del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti
a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da
parte della Commissione delle Comunita' europee.
4 - 8. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177:
"Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2-3. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 105, commi 1 e 4, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
"Art. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del credito
d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).
- 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui
all'art. 14, le societa' e gli enti indicati alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'art. 87 devono rilevare
distintamente nella dichiarazione dei redditi:
a) l'ammontare complessivo delle imposte determinato
ai sensi dei commi 2 e 3;
b) l'ammontare complessivo delle imposte determinato
ai sensi del comma 4.
2-3. (Omissis).
4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
b) del comma 1:
1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 53,85 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1 gennaio 2003, corrispondente ai
proventi che in base agli altri articoli del presente testo
unico o di leggi speciali non concorrono a formare il
reddito della societa' o dell'ente e per i quali e'
consentito computare detta imposta fra quelle del presente
comma;
2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a
formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali
e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il
credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis.
L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e'
commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si
sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a
concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato
in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le
disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis.
5-8. (Omissis).".



 
ART. 6. (Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale
sociale).

1. La sottoscrizione del capitale delle societa' per azioni, delle societa' in accomandita per azioni e delle societa' a responsabilita' limitata puo' essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Le forme di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono esclusi da questa facolta' le banche e gli altri enti e societa' finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, nonche' le imprese di assicurazione.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante "Attuazione
della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli
obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili
delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti
creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di
tale Stato membro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario:
"Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle societa' di gestione previste dalla legge
23 marzo 1983, n. 77;
c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi
bancari iscritti nell'albo;
d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991,
n. 1;
e) ai soggetti operanti nel settore finanziario
previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art.
25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche'
alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie
indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso
testo unico.
2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti
previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di
esclusione dall'applicazione del presente decreto con
particolare riguardo all'incidenza dell'attivita' di
carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai
soggetti nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla
composizione finanziaria o meno del portafoglio
partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche
di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del
bilancio consolidato.
3. Ai fini del presente decreto, l'attivita' di
assunzione di partecipazioni al fine di successivi
smobilizzi e' in ogni caso considerata attivita'
finanziaria.
4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti
previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e
finanziari.
5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio
1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono
attuate, avuto riguardo alla specialita' della disciplina
della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB).".



 
ART. 7.
(Nuove regole sulla titolarita' dei diritti brevettuali
per invenzioni industriali).

1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, primo comma, le parole: "o dell'Amministrazione pubblica" sono soppresse;
b) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
"ART. 24-bis. - 1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una universita' o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, il ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di piu' autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione.
2. Le universita' e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa universita' o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonche' ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le universita' o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che cio' non derivi da cause indipendenti dalla loro volonta', la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore".
2. La disciplina di cui all'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a tutte le invenzioni ivi indicate conseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del regio decreto
29 giugno 1939, n. 1127, recante "Testo delle disposizioni
legislative in materia di brevetti per invenzioni
industriali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
1939, n. 189, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 24 (art. 23, comma primo, secondo e terzo, del
regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.). - Qualora non
ricorrano le condizioni previste all'articolo precedente e
si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo
di attivita' dell'azienda privata a cui e' addetto
l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di
prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo,
dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonche' per
la facolta' di chiedere, od acquistare, per la medesima
invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del
canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma
corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque
ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.
Il datore di lavoro potra' esercitare il diritto di
prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del
conseguito brevetto.
I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione

di cui al presente art. si risolvono di diritto ove non
venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo
dovuto.".



 
ART. 8.
(Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura
di alcuni libri contabili obbligatori).

1. L'articolo 2215 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 2215. - (Modalita' di tenuta delle scritture contabili). - I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura ne' a vidimazione".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, e' sostituito dal seguente:
"I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente".
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'articolo 22, primo comma, e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni".
4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle note, dopo il numero 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta e' maggiorata di lire 20.000";
b) nella colonna "Modo di pagamento", dopo le parole: "Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata", sono aggiunte le seguenti: "o nei modi di di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni".



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 39, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, supplemento ordinario, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei
documenti). I registri previsti dal presente decreto,
compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere
tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e numerati
progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta
di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o
tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita'
previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente.
I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla
numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a
tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25,
a condizione che nei registri previsti da tali articoli
siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri
della pagina e della riga della corrispondente annotazione
nell'unico registro numerato e bollato.
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati
nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri
documenti previsti dal presente decreto devono essere
conservati a norma dell'art. 22, decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n.
1, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture
contabili). - Fermo restando quanto stabilito dal codice
civile per il libro giornale e per il libro degli inventari
e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse
prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti
articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui
alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'art.
14, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 del codice
stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in
esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle
scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di
magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.
Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del
presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice
civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a
quando non siano definiti gli accertamenti relativi al
corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine
stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi
tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto
codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici
e similari devono essere conservati fino a quando i dati
contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui
libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di
legge. L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare
l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la
risoluzione della controversia in corso.
Fino allo stesso termine di cui al precedente comma
devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare,
gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti
e delle fatture emesse.
Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere
determinate modalita' semplificative per la tenuta del
registro dei beni ammortizzabili e del registro
riepilogativo di magazzino, in considerazione delle
caratteristiche dei vari settori di attivita'.".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della Tariffa, parte
prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta
di bollo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, supplemento ordinario n. 3, cosi' come
modificato dalla presente legge:

"Allegato A

TARIFFA (Parte I)
Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo
fin dall'origine
----> Vedere Tabella <----


- Il decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992,
recante "Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1992, n.
196, supplemento ordinario.



 
ART. 9.
(Semplificazione di adempimenti
in vista dell'introduzione dell'euro).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Per l'iscrizione nel registro delle imprese le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell'articolo 2411 del codice civile";
b) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalita' di cui al comma 5".
2. Per le societa' di persone, in conformita' alle disposizioni recate dai regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, l'operazione di conversione degli importi, espressi in lire, delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo costituisce mero atto interno della societa' da adottare con semplice delibera dei soci.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni
per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a
norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997,
n. 433", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998,
n. 157, supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 17 (Conversione in euro del capitale sociale). -
1. Le societa' con azioni il cui valore nominale e'
superiore a lire duecento, che intendono avvalersi di
quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle in
euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il
risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'art. 5
del Regolamento (CE) n. 1103/1997. In alternativa, le
medesime societa' possono avvalersi di quanto disposto al
comma 6.
2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede
all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale
sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa
quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti
in bilancio.
3. Se le riserve mancano o sono insufficienti e'
consentito troncare ai centesimi di euro il risultato della
conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il
comma 4.
4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede
alla riduzione del valore nominale delle azioni e del
capitale sociale mediante accredito della riserva legale.
5. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono
deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli
2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento
all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al
comma 2, anche in deroga all'art. 2443 del codice civile.
Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo
comma dell'art. 2445 del codice civile. I verbali delle
predette deliberazioni vengono depositati e iscritti a
norma dell'art. 2436 del codice civile. Per l'iscrizione
nel registro delle imprese le delibere, anche se risultano
da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla
omologazione di cui al secondo comma dell'art. 2411 del
codice civile. Al notaio che riceve il verbale compete
l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea di cui
all'art. 7 della tariffa professionale. Gli amministratori
riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.
6. Le societa' con azioni che attribuiscono un
privilegio commisurato al valore nominale delle azioni
medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a
lire duecento provvedono a convertirle in euro, anche in
deroga al comma 1, con non piu' di due cifre decimali. A
tal fine e' ammessa una riduzione del capitale sociale, da
attuarsi mediante accredito della riserva legale, non
superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla
deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma
dell'art. 2445 del codice civile. E' consentita la
movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale
sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonche' l'acquisto
delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 2357 del codice civile.
Le assemblee speciali deliberano la conversione in
prima e in seconda convocazione col voto favorevole di
tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il
venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in
terza convocazione le assemblee speciali deliberano la
conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la
parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.
6-bis. In applicazione del principio di neutralita'
sancito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della
legge 17 dicembre 1997, n. 433, le deliberazioni adottate
all'esclusivo fine delle conversioni di cui ai commi
precedenti, sono esenti dalle imposte di registro e di
bollo.
7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale
effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla
relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non
ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese
ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma
dell'art. 2250 del codice civile entro il secondo esercizio
successivo a quello nel quale la variazione e' avvenuta.
8. Il capitale sociale convertito non puo' essere
inferiore a centomila euro per le societa' per azioni e a
diecimila euro per le societa' a responsabilita' limitata.
9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate
esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre
decimali determinato dalle societa' di gestione del
mercato.
10. Alle quote di societa' a responsabilita' limitata e
societa' cooperative si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dei commi precedenti. Le operazioni di
conversione in euro del capitale sociale possono essere
deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse
modalita' di cui al comma 5.
10-bis. In presenza di obbligazioni convertibili in
azioni, il comma 6 dell'art. 2420-bis del codice civile si
applica anche nei casi previsti dai commi 3 e 4, nonche'
quando si modifica il valore nominale delle obbligazioni
convertibili a seguito della ridenominazione di cui agli
articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.".
- Il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del
17 giugno 1997, recante "Regolamento del Consiglio relativo
a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro", e'
pubblicato nella G.U.C.E. del 19 giugno 1997, n. L 162.
- Il Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del
3 maggio 1998, recante "Regolamento del Consiglio relativo
all'introduzione dell'euro", e' pubblicato nella G.U.C.E.
11 maggio 1998, n. L 139.



 
ART. 10.
(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione
dell'accertamento con adesione e modalita' di sottoscrizione
di atti giudiziari trasmessi a distanza).

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro".
2. A decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto e' soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purche' dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante "Disposizioni
in materia di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio
1997, n. 165, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 (Atto di accertamento con adesione). - 1.
L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in
duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo
dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati,
separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la
motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la
liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle
altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un
procuratore munito di procura speciale, nelle forme
previste dall'art. 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ovvero, quando la procura e' rilasciata ad
un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa
deve essere autenticata dal responsabile del predetto
centro.".
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge
15 ottobre 1986, n. 664, recante "Ristrutturazione dei
servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1986, n.
241:
"Art. 7 (Disposizioni speciali di organizzazione). -
1-2. (Omissis).
3. L'Avvocatura dello Stato puo' avvalersi dei mezzi di
telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti
relativi agli affari contenziosi consultivi e
amministrativi.
4 - 6. (Omissis).".



 
ART. 11.
(Disposizioni concernenti l'addizionale comunale all'IRPEF).

1. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, e' sostituito dal seguente:
"3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le necessarie modalita' applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante "Istituzione
di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art.
48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno
1998, n. 191", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 1998, n. 242, cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1 gennaio
1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno, da emanare entro
il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata,
con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle
aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'
eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di
imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle
aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovra' cumulare
la parte specificamente indicata per i comuni e quella
relativa alle province, quest'ultima finalizzata
esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei
compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni possono deliberare la variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da
applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione
da pubblicare su un sito informatico individuato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato
di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le
necessarie modalita' applicative. L'efficacia della
deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito
informatico. La variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere
complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento
annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2.
4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei
crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalita' di
determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e
per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei
sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste
per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all'art. 50, comma 4, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. L'addizionale e' dovuta alla provincia ed al comune
nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data
del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale
stessa, per le parti spettanti, ovvero, relativamente ai
redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai
medesimi redditi, al comune in cui il sostituito ha il
domicilio fiscale alla data di effettuazione delle
operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed e'
versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, con le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'interno.
7. La ripartizione tra le province e tra i comuni delle
somme versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo
quanto previsto dall'art. 2, dal Ministero dell'interno, a
titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate
entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento,
sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze
concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e
dei sostituti d'imposta presentate per l'anno precedente a
quello cui si riferisce l'addizionale. Entro l'anno
successivo a quello in cui e' effettuato il versamento, il
Ministero dell'interno provvede ad effettuare il
conguaglio, mediante compensazione con le somme spettanti,
a titolo di acconto, per l'anno successivo, sulla base dei
dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le
risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti
d'imposta presentate per l'anno cui si riferisce
l'addizionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica possono essere
stabilite ulteriori modalita' per effettuare la
ripartizione. Per le province e i comuni l'accertamento
contabile dei proventi derivanti dall'applicazione
dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni
annuali del Ministero dell'interno delle somme spettanti.
Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del
presente articolo, l'addizionale comunale di cui al comma 3
e' ripartita entro lo stesso anno in cui e' effettuato il
versamento, a titolo di acconto per l'intero importo
versato, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle
finanze, concernenti il numero dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi
imponibili medi quali risultanti dalle piu' recenti
statistiche generali pubblicate dal Ministero delle
finanze.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le
province ed i comuni forniscono all'amministrazione
finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i
comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi
richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non
disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di
accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di
addizionale e i relativi interessi sono versati alle
province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 6.
10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di
unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte
sui redditi sono inserite le seguenti: ", alle relative
addizionali ;
b) la lettera d-bis), introdotta dall'art. 50, comma
7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente l'istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e'
soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di
cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.".



 
Art. 12
Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi,
formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili

1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con
attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria; b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente,
ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI della presente legge, e' prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 7, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze puo' stipulare apposite convenzioni con universita' degli studi, nonche' avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo. I professori inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, partecipano alle procedure di trasferimento e mobilita' tra universita', con applicazione delle disposizioni in materia, anche di incompatibilita', vigenti per i professori ordinari, conservando i diritti inerenti alla posizione di provenienza, anche connessi ad esercizio di opzione.
4. Con le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo puo' essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto.
5. L'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili compresi nelle saline gia' in uso dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4 - 4-bis. (Omissis).".
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:
"Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto

esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione
degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intra prendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia

rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.".
"Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
art. 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono
coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.".
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della
citata legge 13 maggio 1999, n. 133:
"Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad
eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle
competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno
1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale
fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia'
utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con
riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro
tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le
modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi,
diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.
Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi'
stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non
puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le
medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei
gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale.
2 - 5. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, recante
"Regolamento recante norme per il riordino della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2000, n. 250:
"Art. 5 (Incarichi). - 1. La Scuola puo' avvalersi di
consulenti esterni, di soggetti con professionalita' e
competenze utili allo svolgimento delle proprie attivita'
istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla
ricerca, di personale docente di comprovata
professionalita' collocato, ove occorra e se non
inquadrato, in posizione di fuori ruolo, comando o
aspettativa, se l'incarico non consente il normale
espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di
appartenenza. Puo', inoltre, avvalersi di docenti
incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attivita'
di insegnamento.
2. Il personale docente di cui al comma 1 e', comunque,
scelto tra professori o docenti universitari in posizione
di aspettativa senza assegni, magistrati e dirigenti di
amministrazioni pubbliche: i docenti incaricati
temporaneamente possono essere altresi' scelti tra esperti,
italiani o stranieri, di comprovata professionalita'.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati
dal rettore della Scuola, sentito il consiglio direttivo,
con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 6,
salvo gli incarichi non temporanei di professori i quali
sono attribuiti con decreto del Ministro delle finanze.
4. I professori della Scuola inquadrati ovvero in
posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il
tempo dell'incarico rimangono equiparati, ad ogni effetto
giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con
salvezza delle procedure di avanzamento di carriera.
5. Il numero complessivo dei professori incaricati non
temporanei di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le
trenta unita'.".
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Per il conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il
passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si
tiene conto della natura e delle caratteristiche dei
programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita'

professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai
risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il
criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'art. 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca di cui
all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24,
comma 2.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.".
- Si riporta il testo dell'art. 67, commi 1, 2 e 3, del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
"Art. 67 (Organi). - 1. Sono organi delle agenzie
fiscali:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a
criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale
e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni
attinenti al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da un numero
massimo di sei membri e dal direttore dell'agenzia, che lo
presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentita
la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.
L'incarico ha la durata massima di cinque anni, e'
rinnovabile ed e' incompatibile con altri rapporti di
lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita'
professionale pubblica o privata.
3. Il comitato direttivo e' nominato per la durata di
cinque anni con decreto del presidente della Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del ministro delle finanze. Meta' dei componenti
possono essere scelti fra dipendenti delle amministrazioni
pubbliche dotati di qualificata competenza nei settori in
cui opera l'agenzia. Gli altri membri sono scelti fra i
dirigenti dei principali settori dell'agenzia.
4 - 6. (Omissis).".
- Il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del
territorio, (Provv. 5 dicembre 2000), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2001, n. 193, supplemento
ordinario.
- Il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
dogane (Deliberazione n. 1/2000 del 5 dicembre 2000), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2001, n. 162,
supplemento ordinario.
- Il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (Deliberazione n. 4 del 30 novembre 2000), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2001, n.
36.
- Il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del
demanio (Provvedimento 6 giugno 2001), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2001, n. 129, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 2-quinquies del
decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante
"Disposizioni urgenti in materia di enti locali",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n.
303 e convertito il legge, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2001, n. 26 (Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2001,
n. 50):
"Art. 2-quinquies (Trasferimenti ai comuni di beni
immobili compresi nelle saline). - 1. I beni immobili
compresi nelle saline gia' in uso all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi
italiani, non piu' necessari, in tutto o in parte, alla
produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di
reperimento di riserve naturali ai sensi della legge
6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree
protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e
gli atti di concessione concernenti beni compresi nei
predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro
delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate,
anche a titolo gratuito a favore delle regioni o degli enti
locali nel cui territorio ricadono i predetti beni. I beni
immobili di cui al presente comma, in quanto non
destinabili a riserva naturale, sono trasferiti, a titolo
gratuito, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui
territorio i medesimi insistono.".



 
ART. 13.
(Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni).

1. L'imposta sulle successioni e donazioni e' soppressa.
2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalita' tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario e' superiore all'importo di 350 milioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.
 
ART. 14.
(Esenzioni e riduzioni di imposta).

1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazione della base imponibile, gia' vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si intendono riferite all'imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all'articolo 13, comma 2.
2. Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non puo' comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
ART. 15.
(Disposizioni di attuazione e di semplificazione).

1. In attesa della emanazione dei decreti previsti dall'articolo 69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la dichiarazione di successione, con l'indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione, e' presentata secondo le modalita' stabilite dagli articoli 28 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'ufficio presso il quale e' presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
3. Nel caso in cui il defunto era residente all'estero, l'ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione e' quello nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana; se quest'ultima non e' conosciuta, l'ufficio competente e' quello di Roma.



Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 69, commi 8 e 11, della legge
21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia
fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre
2000, n. 276, supplemento ordinario, si rinvia alle note
all'art. 17.
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante "Approvazione
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, supplemento ordinario:
"Art. 28 (articoli 35, comma 1, 36 e 37 decreto del
Presidente della Repubblica n. 637/1972. Art. 4, comma 4,
legge n. 880/1986) (Dichiarazione della successione). - 1.
La dichiarazione della successione deve essere presentata
all'ufficio del registro competente, che ne rilascia
ricevuta; puo' essere spedita per raccomandata e si
considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui e'
consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul
relativo involucro il timbro a calendario.
2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i
chiamati all'eredita' e i legatari, anche nel caso di
apertura della successione per dichiarazione di morte
presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi
nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli
amministratori dell'eredita' e i curatori delle eredita'
giacenti; gli esecutori testamentari.
3. La dichiarazione della successione deve, a pena di
nullita', essere redatta su stampato fornito dall'ufficio
del registro o conforme al modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli
obbligati o da un suo rappresentante negoziale.
4. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa
dichiarazione questa non si considera omessa se presentata
da uno solo.
5. I chiamati all'eredita' e i legatari sono esonerati
dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla
scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno
rinunziato all'eredita' o al legato o, non essendo nel
possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un
curatore dell'eredita' a norma dell'art. 528, primo comma,
del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata
l'ufficio del registro, allegando copia autentica della
dichiarazione di rinunzia all'eredita' o copia dell'istanza
di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.
6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della
successione sopravviene un evento, diverso da quelli
indicati all'art. 13, comma 4, che da' luogo a mutamento
della devoluzione dell'eredita' o del legato ovvero ad
applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti
obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono
presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si
applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.
7. Non vi e' obbligo di dichiarazione se l'eredita' e'
devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire
cinquantamilioni e non comprende beni immobili o diritti
reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze
ereditarie queste condizioni vengano a mancare.
8. La dichiarazione nulla si considera omessa.".



 
Art. 16.
(Disposizioni antielusive)

1. Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalita' tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, e' tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2.
2. In caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell'azienda o del ramo di azienda, con prosecuzione dell'attivita' di impresa, i beni e le attivita' ceduti sono assunti ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.
3. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalita'.



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante "Riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, supplemento ordinario:
"Art. 5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a
c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). - 1. Le
plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.
81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, al
netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i
criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico n.
917 del 1986, sono soggette ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.
L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento
delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto
indicate nella predetta lettera c), del comma 1, dell'art.
81, e' portata in detrazione dall'imposta sostitutiva
dovuta ai sensi del presente comma.
2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a
c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'art. 3, comma 1, determinati secondo i
criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico,
sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi con l'aliquota del 12,50 per cento.
3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti
all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 sono
distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei
redditi. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze
possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di
documentazione per la determinazione dei predetti redditi.
L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze
e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia
esercitato l'opzione di cui all'art. 6.
4. Le imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2 sono
corrisposte mediante versamento diretto nei termini e nei
modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione.
5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o
sostenuti da:
a) soggetti residenti in Stati con i quali sono in
vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul
reddito, che consentano all'amministrazione finanziaria
italiana di acquisire le informazioni necessarie per
accertare la sussistenza dei requisiti, sempreche' tali
soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati con il decreto del
Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis
dell'art. 76 del predetto testo unico n. 917 del 1986. Ai
fini della sussistenza del requisito della residenza si
applicano le norme previste dalle singole convenzioni;
b) enti od organismi internazionali costituiti in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste
in materia di imposte sui redditi.".
- Per il testo dell'art. 69, comma 7, della legge
21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia
fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre
2000, n. 276, supplemento ordinario, si rinvia alle note
all'art. 17.



 
ART. 17.
(Applicazione delle nuove disposizioni
e delega al Governo per il coordinamento
di disposizioni in materia fiscale).

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per effettuare la registrazione volontaria delle liberalita' indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma 2, e' prorogato al 30 giugno 2002.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norme di cui al presente capo, assumendo tali norme quali principi e criteri direttivi, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. I medesimi decreti legislativi dovranno disporre inoltre l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme recate dal presente capo.
4. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 56-bis del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346:
"Art. 56-bis (Accertamento delle liberalita'
indirette). - 1. Ferma l'esclusione delle donazioni o
liberalita' di cui agli articoli 742 e 783 del codice
civile, l'accertamento delle liberalita' diverse dalle
donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione
effettuati all'estero a favore di residenti puo' essere
effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le
seguenti condizioni:
a) quando l'esistenza delle stesse risulti da
dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di
procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
b) quando le liberalita' abbiano determinato, da sole
o unitamente a quelle gia' effettuate nei confronti del
medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore
all'importo di 350 milioni di lire.
2. Alle liberalita' di cui al comma 1 si applica
l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte
dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350
milioni di lire.
3. Le liberalita' di cui al comma 1 possono essere
registrate volontariamente, ai sensi dell'art. 8 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta
con le aliquote indicate all'art. 56 mentre qualora la
registrazione volontaria sia effettuata entro il
31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per
cento.".
- Si riporta il testo dell'art. 69 della citata legge
21 novembre 2000, n. 342, cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 69 (Norme in materia di imposta sulle successioni
e sulle donazioni). - 1. Al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta
anche alle liberalita' indirette risultanti da atti
soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi
di donazioni o di altre liberalita' collegate ad atti
concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti
immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per
l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di
registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul
valore aggiunto ;
b) l'art. 4 e' abrogato, salvo quanto previsto
dall'art. 59 del medesimo testo unico;
c) i commi 1 e 2 dell'art. 7 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. L'imposta e' determinata dall'applicazione delle
seguenti aliquote al valore della quota di eredita' o del
legato:
a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei
parenti in linea retta;
b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti
fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche'
degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
c) otto per cento, nei confronti degli altri
soggetti.
2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del
valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di
lire.
2-bis. Quando il beneficiario e' un discendente in
linea retta minore di eta', anche chiamato per
rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto
grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si
applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o
del legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire.
2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto del
Ministro delle finanze, si procede all'aggiornamento degli
importi esenti dall'imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis,
tenendo conto dell'indice del costo della vita.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non
si applicano qualora il beneficiario si sia avvalso delle
previsioni dell'art. 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore
di cui abbia usufruito ;
d) l'art. 10 e' abrogato;
e) all'art. 11, comma 2, sono soppresse le parole da:
"Se i cointestatari fino alla fine del comma;
f) all'art. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"1-bis. Non concorrono a formare l'attivo ereditario i
beni e i diritti per i quali l'imposta sia stata
corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante
la vita. In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore
di un punto percentuale rispetto a quelle previste
dall'art. 7. Con decreto del Ministro delle finanze,
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
garantire la pubblicita' del versamento volontario
dell'imposta di successione.
1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui
al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione,
concorrono a formare il valore globale della donazione, ma
dalla imposta dovuta si detrae l'importo pagato
volontariamente dal donante ;
g) all'art. 15, comma 1, primo periodo, le parole:
"compreso l'avviamento ed sono soppresse;
h) all'art. 15, comma 1, secondo periodo, le parole:
"e dell'avviamento sono soppresse;
i) all'art. 16, comma 1, lettera b), le parole: "e
aggiungendo l'avviamento sono soppresse;
l) all'art. 25, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si
applicano anche in caso di donazioni ;
m) all'art. 47, comma 1, e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
"d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni
gravi, precise e concordanti, la sussistenza,
l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di
fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della
base imponibile o dell'imposta ;
n) all'art. 55, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
"1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso
anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o
indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari
residenti nello Stato. Dall'imposta sulle donazioni
determinata a norma del presente titolo si detraggono le
imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa
donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva
l'applicazione delle convenzioni contro le doppie
imposizioni ;
o) all'art. 56, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. L'imposta e' determinata dall'applicazione delle
aliquote indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni
e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri
da cui e' gravato il donatario diversi da quelli indicati
nell'art. 58, comma 1, ovvero, se la donazione e' fatta
congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso
atto sono comprese piu' donazioni a favore di soggetti
diversi, al valore della quota spettante o dei beni o
diritti attribuiti a ciascuno di essi.
1-bis. Le aliquote sono pari al:
a) tre per cento, nei confronti del coniuge e dei
parenti in linea retta;
b) cinque per cento, nei confronti degli altri
parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta,
nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo
grado;
c) sette per cento, nei confronti degli altri
soggetti.
2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte di
valore della quota spettante a ciascun beneficiario che
supera i 350 milioni di lire.
3. Quando il beneficiario e' un discendente in linea
retta minore di eta', anche chiamato per rappresentazione,
o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla
legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica
esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante
a ciascun beneficiario che supera l'ammontare di un
miliardo di lire ;
p) dopo l'art. 56 e' inserito il seguente:
"Art. 56-bis (Accertamento delle liberalita'
indirette). - 1. Ferma l'esclusione delle donazioni o
liberalita' di cui agli articoli 742 e 783 del codice
civile, l'accertamento delle liberalita' diverse dalle
donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione
effettuati all'estero a favore di residenti puo' essere
effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le
seguenti condizioni:
a) quando l'esistenza delle stesse risulti da
dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di
procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
b) quando le liberalita' abbiano determinato, da sole
o unitamente a quelle gia' effettuate nei confronti del
medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore
all'importo di 350 milioni di lire.
2. Alle liberalita' di cui al comma 1 si applica
l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte
dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350
milioni di lire.
3. Le liberalita' di cui al comma 1 possono essere
registrate volontariamente, ai sensi dell'art. 8 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta
con le aliquote indicate all'art. 56 mentre qualora la
registrazione volontaria sia effettuata entro il
31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento ;
q) all'art. 57, comma 1, primo periodo, le parole ",
ai soli fini della determinazione delle aliquote
applicabili a norma dell'art. 56, sono soppresse.
2. La tariffa allegata al testo unico approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive
modificazioni, e' abrogata.
3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate
nella misura fissa per i trasferimenti della proprieta' di
case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il
trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse,
derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al
beneficiario ovvero, in caso di pluralita' di beneficiari,
in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le
condizioni previste in materia di acquisto della prima
abitazione dall'art. 1, comma 1, quinto periodo, della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
4. Le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell'art. 1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, sono rese dall'interessato nella dichiarazione di
successione o nell'atto di donazione. Nel caso di decadenza
dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le
sanzioni previste dal comma 4 della citata nota II-bis
dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131.
5. All'art. 26, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "dei valori permutati sono
inserite le seguenti: "ed i trasferimenti di partecipazioni
sociali, quando il valore della partecipazione o la
differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo
di 350 milioni di lire;
b) dopo le parole: "si presumono donazioni le parole:
", con esclusione della prova contraria, sono soppresse.
6. Alle successioni ed alle donazioni non si applicano
l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
ne' l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 11, comma 3,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
7. Le disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, si applicano, ad esclusione delle condizioni
contenute nel comma 3 del medesimo articolo, anche con
riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni. Le
disposizioni del presente comma e quelle del comma 1,
lettere m) e n), si applicano ai fatti accaduti e agli atti
comunque formati successivamente alla data del 1 luglio
2000.
8. Con uno o piu' regolamenti, da adottare con decreto
del Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i
procedimenti concernenti la liquidazione, l'accertamento e
la riscossione dei tributi applicabili alle successioni ed
alle donazioni, secondo i principi di cui all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri
direttivi:
a) introduzione, ove possibile, del principio della
autoliquidazione;
b) riduzione e semplificazione degli adempimenti a
carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione
di nuove tecnologie per il trattamento, la trasmissione e
la conservazione delle informazioni;
c) efficienza ed efficacia dell'attivita'
amministrativa.
9. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui al comma 8 sono abrogate le disposizioni di legge
incompatibili.
10. Qualora intervengano, dopo la data di entrata in
vigore dei regolamenti indicati al comma 8, nuove
disposizioni di legge che regolino le materie ivi
disciplinate, possono essere comunque emanati ulteriori
regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta non lo
escluda espressamente.
11. Con decreto dirigenziale sono, comunque, approvati
i modelli relativi alle dichiarazioni di successione, ai
prospetti di liquidazione ed alla registrazione volontaria
di liberalita' indirette e sono stabilite le modalita' di
versamento dei tributi.
12. Alla copertura finanziaria delle minori entrate
recate dal presente articolo, valutate complessivamente in
lire 1.311 miliardi per l'anno 2001, lire 1.886 miliardi
per l'anno 2002 e lire 1.765 miliardi a decorrere dall'anno
2003, si provvede quanto a lire 165 miliardi per l'anno
2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle finanze, e per la restante
quota, nonche' per gli oneri relativi all'anno 2001 e per
quelli a decorrere dall'anno 2003, mediante le maggiori
entrate derivanti dal presente articolo.
13. (Comma abrogato).
14. (Comma abrogato).
15. Le disposizioni contenute nel presente art. si
applicano alle successioni per le quali il termine di
presentazione delle relative dichiarazioni scade
successivamente al 31 dicembre 2000 ed alle donazioni fatte
a decorrere dal 1 gennaio 2001.".



 
ART. 18.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dal capo VI, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 14, e dall'articolo 11 della presente legge, valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001, lire 196 miliardi per l'anno 2002 e lire 310 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate recate dal capo II della presente legge e, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:
a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: lire 173.235 milioni;
b) Ministero delle finanze: lire 867 milioni;
c) Ministero della giustizia: lire 663 milioni;
d) Ministero della pubblica istruzione: lire 61.500 milioni;
e) Ministero dell'interno: lire 19.524 milioni;
f) Ministero dei trasporti e della navigazione: lire 17.200 milioni;
g) Ministero della difesa: lire 284 milioni;
h) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: lire 13.340 milioni;
i) Ministero della sanita': lire 2.865 milioni;
l) Ministero per i beni e le attivita' culturali: lire 11.870 milioni;
m) Ministero dell'ambiente: lire 8.652 milioni.
2. Agli oneri recati dal capo II, valutati in lire 2.245 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate per gli anni 2001 e 2002 dal medesimo capo, che confluiscono, per un importo pari a lire 500 miliardi per l'anno 2001 e a lire 1.745 miliardi per l'anno 2002, in apposita contabilita' speciale denominata "Fondi per il rilancio dell'economia", intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, per essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003. Le restanti maggiori entrate recate dal capo II per gli anni 2001 e 2002, al netto altresi' di quelle richiamate dal comma 1, sono destinate al miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 19.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli;

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 373):
Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Tremonti) il 3 luglio 2001.
Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede
referente, il 3 luglio 2001, con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a, 7a, 10a, 11a, 13a, della giunta per gli affari
delle Comunita' europee e della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 6a commissione il 10, 11, 12, 18,
19 luglio 2001.
Relazione scritta annunciata il 24 luglio 2001 (atto n.
373/A - relatore sen. Salerno Roberto).
Esaminato in aula il 24, 25, 26 luglio 2001 ed
approvato il 31 luglio 2001.
Camera dei deputati (atto n. 1456): Assegnato alla VI
commissione (Finanze), in sede referente, il 2 agosto 2001,
con pareri del Comitato per la legislazione, delle
commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VI commissione il 3 agosto 2001; il 13,
18, 19, 20, 27 settembre 2001.
Esaminato in aula l'8 e 9 ottobre 2001 e approvato il
10 ottobre 2001.
 
TABELLA
(articolo 5, comma 1)

1) Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
concernente "Riordino delle imposte personali sul reddito
al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a
norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed
f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
2) Legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente
"Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale": articolo 2, commi da 8 a 13;
3) Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505,
concernente modifiche al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466: articolo 12;
4) Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente "Misure
in materia fiscale": articolo 3, commi 1 e 2;
5) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": articolo
6, commi 4, 5 e 24;
6) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": articolo
9;
7) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": articolo
145, commi 74 e 95;
8) Decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9,
concernente "Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia,
rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche
per la semplificazione degli adempimenti tributari in
materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di
riordino delle imposte personali sul reddito al fine di
favorire la capitalizzazione delle imprese": articolo 2.



Note alla tabella:
- Per il testo dell'art. 2, commi da 8 a 13, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale", si rimanda alle note all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante "Disposizioni
integrative e correttive dei decreto legislativo
2 settembre 1997, n. 314, decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia
di redditi di capitale, di imposta sostitutiva
della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro
dipendente", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario:
"Art. 12. - 1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466, nell'art. 6, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "nei mercati regolamentati
italiani" sono sostituite dalle seguenti: "nei mercati
regolamentati dei paesi aderenti all'Unione europea ";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano
alle societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi
alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio
netto superiore a 500 miliardi di lire, cosi' come
risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello
di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio. .
2. La disposizione di cui alla lettera b), si applica a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 1999; la stessa non ha effetto ai fini del
calcolo degli acconti dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche relativi al periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 1999 gia' versati alla data di
entrata in vigore del presente decreto.".
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia
fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre
2000, n. 276, supplemento ordinario:
"Art. 3 (Disposizioni di semplificazione in materia di
redditi di impresa). - 1. All'art. 2 della legge 13 maggio
1999, n. 133, concernente la disciplina dei redditi di
impresa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: "Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi
sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del
comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli
accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che
non hanno rilevato ai fini dell'applicazione
dell'agevolazione in detto periodo. ;
b) nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le
parole: "utilizzati direttamente dall'impresa nei quali
vengono collocati gli impianti stessi sono sostituite dalle
seguenti: "utilizzati esclusivamente dal possessore per
l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione,
destinati a tale utilizzo .
c) nel comma 9, lettera a), le parole: "alla
categoria catastale D/1" sono sostituite dalle seguenti:
"alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8 ;
d) dopo il comma 11, e' inserito il seguente:
"11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al
comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci
o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo
periodo d'imposta successivo a quello in cui gli
investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto
e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o
all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta
successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli
accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono
eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione
dell'aliquota ivi prevista e' rideterminato assumendo:
a) l'importo degli investimenti ridotto della
differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei
beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo
d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al
comma 8;
b) l'ammontare dei conferimenti e degli
accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le
predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in
denaro, computati secondo i criteri previsti dall'art. 1,
comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso
periodo d'imposta. La maggiore imposta e' liquidata nella
dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i
beni sono alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed
e' versata nel termine per il versamento a saldo delle
imposte dovute per tale periodo ;
e) nel comma 12, le parole: "Per i periodi d'imposta
di cui al comma 8 sono sostituite dalle seguenti: "Per i
periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo .
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, commi da 8 a
12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal
comma 1 del presente articolo, gli investimenti rilevano
per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche
se iniziati in periodi precedenti e, per il secondo dei
predetti periodi nonche' ai fini dell'applicazione del
regime di cui al comma 8, secondo periodo, dell'art. 2
della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto dal
comma 1, lettera a), del presente articolo, i conferimenti
si computano senza tenere conto delle disposizioni di cui
all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466.
3. - 5. (Omissis).".
- Si riporta il testo degli articoli 6, commi 4, 5 e
24; 9 e 145, commi 74 e 95, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 6 (Disposizioni in materia di tassazione del
reddito di impresa). - 1. - 3. (Omissis).
4. All'art. 2, comma 11, primo periodo, della legge
13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: "sono applicabili
sono inserite le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e
2000 .
5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in
materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire
la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, il comma 3, in materia di applicazione
dell'aliquota ridotta, e' sostituito dal seguente:
"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al
comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato
e' computata in aumento del reddito assoggettabile
all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma
non oltre il quinto ;
b) all'art. 6, comma 1, concernente l'applicazione
dell'aliquota ridotta alle societa' quotate, le parole da:
"le aliquote di cui ai commi " fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota di cui al comma
1 dell'art. 1 e' ridotta al 7 per cento .
6. - 23. (Omissis).
24. Al comma 8 dell'art. 2 della legge 13 maggio 1999,
n. 133, le parole: "il successivo sono sostituite dalle
seguenti: "i due successivi .".
"Art. 9 (Tassazione del reddito d'impresa con aliquota
proporzionale). - 1. Il reddito d'impresa degli
imprenditori individuali, determinato ai sensi dell'art. 52
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, puo' essere escluso dalla formazione del reddito
complessivo di cui all'art. 8 del medesimo testo unico e
assoggettato separatamente all'imposta sul reddito delle
persone fisiche secondo le disposizioni dei commi
successivi.
2. L'imposta e' commisurata al reddito di cui al comma
1 con l'aliquota prevista dall'art. 91 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla
presente legge; si applicano le disposizioni dell'art. 1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, come
modificato dalla presente legge, e dell'art. 91-bis del
citato testo unico.
3. L'imposta e' versata, anche a titolo d'acconto, con
le modalita' e nei termini previsti per il versamento
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; i crediti
di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d'acconto
sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al
comma 1 sono scomputati dall'imposta ai sensi degli
articoli 92, 93 e 94 del citato testo unico delle imposte
sui redditi. Si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. La perdita di un periodo d'imposta puo' essere
computata in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi
d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, con le regole
stabilite dall'art. 102 del citato testo unico delle
imposte sui redditi.
5. Il regime di cui al comma 1 e' applicato su opzione
revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella
dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la
dichiarazione.
6. Ai fini dell'accertamento si applica l'art. 40,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
7. Gli utili dei periodi d'imposta nei quali e'
applicato il regime di cui al comma 1, se prelevati dal
patrimonio dell'impresa, costituiscono per l'imprenditore
redditi ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera e), del
citato testo unico delle imposte sui redditi e per essi
spetta il credito d'imposta secondo i criteri dell'art. 14
di detto testo unico, come modificato della presente legge;
si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello
stesso testo unico. A tale fine nella dichiarazione dei
redditi vanno indicati separatamente il patrimonio netto
formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta
nei quali e' applicato il regime di cui al comma 1 e le
altre componenti del patrimonio netto.
8. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a
quello personale dell'imprenditore, al netto delle somme
versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono
prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per
l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo
che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili
dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a
tassazione in tali periodi.
9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli
utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo
d'imposta di applicazione del regime di cui al comma 1.
10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi
da 7 a 9 si applicano al titolare dell'impresa e ai
collaboratori in proporzione alle quote di partecipazione
agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4
dell'art. 5 del citato testo unico delle imposte sui
redditi.
11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su
opzione, anche alle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice. In tale caso, dette societa' sono
considerate soggetti passivi d'imposta assimilati alle
societa' di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del
citato testo unico delle imposte sui redditi e ad esse si
applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.
12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio
2001.".
"Art. 145 (Altri interventi). - 1. - 73. (Omissis).
74. All'art. 11, comma 9, secondo periodo, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 7,
comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e di lire 30
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 finalizzata
alla fruizione del credito di imposta di cui al comma 1 per
l'acquisto di beni strumentali alle attivita' di impresa
indicate nel predetto comma destinati alla prevenzione del
compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati
ai sensi del comma 1-bis del presente articolo .
75. - 94. (Omissis).
95. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art.
14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i
soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, si
applica anche per le spese sostenute nel periodo di imposta
in corso al 1 gennaio 2001. In questo caso la deducibilita'
delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
ristrutturazione ivi indicate e' consentita in quote
costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre
successivi.
96. - 99. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, recante "Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 463, e decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione
di procedure telematiche per la semplificazione degli
adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di
ulteriori interventi di riordino delle imposte personali
sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle
imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio
2000, n. 30:
"Art. 2 (Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466). - 1. Al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 1:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
"30 settembre 1996 , sono inserite le seguenti: ",
incrementata del 20 per cento per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40
per cento per i periodi d'imposta successivi ;
2) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole:
"variazione in aumento , sono inserite le seguenti: ",
cosi' come incrementata ai sensi del comma 1, ;
b) nell'art. 5:
1) al comma 1, le parole: "ai soggetti indicati nei
commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti: `ai
soggetti indicati nel comma 2 assumendo, in luogo della
variazione in aumento del capitale investito, il patrimonio
netto di cui all'art. 1, comma 4 ;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
"Tuttavia detto reddito sono inserite le seguenti: ", per
un importo comunque non eccedente il limite superiore
previsto per il primo scaglione, ;
3) i commi 3 e 4 sono soppressi;
4) al comma 5, le parole: "di cui ai commi 1, 2, 3
e 4 sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli
1, 2, 3 e 4 .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 30 settembre 1999 e non hanno effetto ai fini
della determinazione dell'imposta da versare a titolo di
acconto per il medesimo periodo d'imposta.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede con gli stanziamenti previsti
dall'art. 2, comma 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
e dall'art. 6, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n.
488.".



 
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