Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2001 (vai al sommario) |
|
LEGGE 18 ottobre 2001, n. 383 |
Primi interventi per il rilancio dell'economia. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1 Dichiarazione di emersione
1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2001. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'articolo 2, comma 4. 2. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e per i due periodi successivi, la medesima dichiarazione costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale: a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente incrementano l'imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al periodo di imposta immediatamente precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento per il primo periodo, del 10 per cento per il secondo periodo e del 12 per cento per il terzo periodo; b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo anno. 3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali relativi all'attivita' di impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta sostitutiva puo' essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma. 4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento e' effettuato nei termini e con le modalita' di cui al comma 3. E' precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni esclusivamente mediante contribuzione volontaria integrata fino al massimo di un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle risorse disponibili presso il predetto fondo. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all'articolo 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, e' definito un piano straordinario di accertamento, operativo dal 1 gennaio 2002, mirato al contrasto dell'economia sommersa. Il piano costituisce priorita' di intervento delle autorita' di vigilanza del settore ed e' basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati. 8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' determinata la quota del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto e' inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo, nonche' la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76: "Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro miliardi.". "Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni. 2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.". - Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario: "Art. 37 (Omissione o falsita' di registrazione o denuncia obbligatoria). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, e' punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti. 2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado. 3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato. 4. Entro novanta giorni l'ente impositore e' tenuto a dare comunicazione all'autorita' giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario.". - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d'impresa). - 1. Le maggiori entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'art. 116 della presente legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica finalizzato, con appositi provvedimenti, alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d'impresa. La riduzione e' effettuata con priorita' temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'art. 7. 2. (Comma abrogato). 3. (Comma abrogato).". - Si riporta il testo dell'art. 62, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario: "Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro). 1. - 1-quater. (Omissis). 2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonche' dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. 3-4. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996, n. 231, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1996, n. 281, supplemento ordinario): "Art. 5 (Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia, e' sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6, comma 9, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi e' riconosciuta validita' pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula. 2-bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento, il datore di lavoro che non abbia integralmente assolto gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro puo' chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione. Il termine, che non puo' essere superiore a dodici mesi, e' stabilito dall'organo di vigilanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gravita' del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica l'avvenuta regolarizzazione; dei risultati della verifica e' data comunicazione all'interessato, nonche', se in relazione alla violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in corso un procedimento giudiziario o amministrativo, all'autorita' che procede. 2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma 2-bis estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella della verifica della regolarizzazione a norma dell'ultimo periodo del comma 2-bis non possono essere iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali reati e sanzioni. 2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2-bis e 2-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento della somma di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo decreto. Fuori dei casi previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la regolarizzazione avviene in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che risulta comunque congruo a norma del comma 2-bis del presente articolo, la pena e le sanzioni amministrative e civili previste per la violazione degli obblighi sono ridotte alla meta' . 3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio. Qualora al momento dell'avvenuto riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di cui al comma 1, gli effetti della sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza fra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori cessati, salvo che la diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attivita' attestata dalle parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento della parita' di trattamento retributivo. 3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota percentuale della base imponibile contributiva di cui al comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute devono essere versate negli stessi termini e con le stesse modalita' stabilite dal comma 3-sexies per i versamenti da effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' di presentazione delle dichiarazioni integrative, nonche' le modalita' di pagamento delle somme dovute. 3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni. 3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione di cui al comma 3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Relativamente agli stessi compensi, i percettori sono esonerati da qualsiasi adempimento tributario e nei loro confronti non e' esercitabile l'attivita' di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per la deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi ed ogni eventuale maggior costo non assume rilevanza a tutti gli altri effetti tributari. 3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono gia' state rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla presentazione delle dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni, concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione. 3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento, l'impresa puo' individuare, in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i rispettivi periodi di attivita' precedenti all'accordo di recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza all'azienda, l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le relative prestazioni sono commisurate all'entita' dei contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica del competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione della relativa contravvenzione ovvero di ogni altra sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa operante nel settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale di riallineamento puo' utilizzare, anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS. 4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, e' quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiori al 25 per cento del minimale e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6, commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il versamento dei predetti contributi e l'intero importo del minimale di cui al citato decreto-legge n. 338 del 1989, possono essere accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e della misura della pensione, con onere a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo delle risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalita' per il riconoscimento dei predetti accrediti di contributi figurativi. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. E' ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli gia' stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purche' tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo. 5-bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto indette dagli enti pubblici nei territori diversi da quelli nei quali possono essere stipulati gli accordi medesimi, fino al completo riallineamento. 6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attivita' ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare. 6-bis. (Comma abrogato).". - Si riporta il testo degli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario: "Art. 75 (Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo). - 1. All'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: "per le imprese operanti nei territori individuati dall'art. 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono sostituite dalle seguenti: "per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia, ; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento, il datore di lavoro che non abbia integralmente assolto gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro puo' chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione. Il termine, che non puo' essere superiore a dodici mesi, e' stabilito dall'organo di vigilanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gravita' del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica l'avvenuta regolarizzazione; dei risultati della verifica e' data comunicazione all'interessato, nonche', se in relazione alla violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in corso un procedimento giudiziario o amministrativo, all'autorita' che procede. 2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma 2-bis estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella della verifica della regolarizzazione a norma dell'ultimo periodo del comma 2-bis non possono essere iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali reati e sanzioni. 2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2-bis e 2-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento della somma di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo decreto. Fuori dei casi previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la regolarizzazione avviene in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che risulta comunque congruo a norma del comma 2-bis del presente articolo, la pena e le sanzioni amministrative e civili previste per la violazione degli obblighi sono ridotte alla meta' ; c) al comma 3, dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente: "Qualora al momento dell'avvenuto riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di cui al comma 1, gli effetti della sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza fra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori cessati, salvo che la diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attivita' attestata dalle parti che hanno stipulato l'accordo provinciale ; d) i commi da 3-bis a 3-quinquies sono sostituiti dai seguenti: "3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota percentuale della base imponibile contributiva di cui al comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute devono essere versate negli stessi termini e con le stesse modalita' stabilite dal comma 3-sexies per i versamenti da effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' di presentazione delle dichiarazioni integrative, nonche' le modalita' di pagamento delle somme dovute. 3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni. 3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione di cui al comma 3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Relativamente agli stessi compensi, i percettori sono esonerati da qualsiasi adempimento tributario e nei loro confronti non e' esercitabile l'attivita' di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per la deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi ed ogni eventuale maggior costo non assume rilevanza a tutti gli altri effetti tributari. 3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono gia' state rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla presentazione delle dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni, concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione. 3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento, l'impresa puo' individuare, in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i rispettivi periodi di attivita' precedenti all'accordo di recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza all'azienda, l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le relative prestazioni sono commisurate all'entita' dei contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica del competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione della relativa contravvenzione ovvero di ogni altra sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa operante nel settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale di riallineamento puo' utilizzare, anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS ; e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto indette dagli enti pubblici nei territori diversi da quelli nei quali possono essere stipulati gli accordi medesimi, fino al completo riallineamento. ; f) Il comma 6-bis e' abrogato. 2. Il comma 3 dell'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e' abrogato. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono concessi dodici mesi di tempo per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali di recepimento di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, secondo le modalita' e nei termini ivi previsti. Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge. 4. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo e' subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunita' europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' europea.". "Art. 78 (Misure organizzative a favore dei processi di emersione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei Ministri cui risponde e riferisce: a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole; b) valuta periodicamente i risultati delle attivita' degli organismi locali di cui al comma 4; c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso. 2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso. 3. Il Comitato e' composto da dieci membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, due dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato puo' essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unita', personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza. Per il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001. 4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresi', a verificare e valutare periodicamente l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3 . Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5, della legge 22 luglio 1961, n. 628 e dell'art. 3 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro. 5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, puo' essere comandato personale della pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. 5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformita' agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.". - Si riporta il testo dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario: "Art. 63 (Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare). - 1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'art. 45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'art. 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'art. 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle attivita' in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'art. 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "10 miliardi sono sostituite dalle seguenti: "110 miliardi . 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 3. (Comma abrogato). 4. All'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro .". - Si riporta il testo dell'art. 116 della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388: "Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare). - 1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunita' europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e' concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalita' di cui al comma 3-sexies dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali. 2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte, e' fissato nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno. 3. Per i lavoratori gia' denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, e' concesso uno sgravio contributivo pari alla meta' delle misure di cui al comma 2. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, secondo le seguenti modalita': a) per il periodo successivo secondo le annualita' e con le entita' dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3; b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive gia' versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio cosi' determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), e' utilizzato secondo le modalita' fissate dagli enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 6. All'art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 e' abrogato. 7. All'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la parola: "nove e' sostituita dalla seguente: "dieci , dopo le parole: "della programmazione economica, e' inserita la seguente: "due ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001 ; b) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresi' a verificare e valutare periodicamente l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3 ; c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformita' agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale . 8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe' nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo' essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. 9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. 11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile e' sottoposto a sanzioni disciplinari ed e' tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10. 12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale. 13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'art. 1282 del codice civile. 14. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissano criteri e modalita' per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'art. 124, primo comma, del codice penale, all'autorita' giudiziaria; b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'art. 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. 16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalita' di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'art. 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1997, n. 166, e successive modificazioni. Resta altresi' fermo quanto stabilito dall'art. 1, commi 220 e 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro. 17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il pagamento rateale di cui all'art. 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo' essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalita' ivi previsti. 18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalita' fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potra' essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalita' operative fissate da ciascun ente previdenziale. 19. L'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente: "Art. 37 (Omissione o falsita' di registrazione o denuncia obbligatoria). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, e' punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti. 2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado. 3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato. 4. Entro novanta giorni l'ente impositore e' tenuto a dare comunicazione all'autorita' giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario . 20. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovra' provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.".
|
| Art. 1-bis (4) (( Emersione progressiva ))
(( 1. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede l'unita' produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente: a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita', relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze; b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione; c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare; d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del sindaco. 2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso. 3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5. 4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza. 5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attivita'. 6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi. 7. La dichiarazione di emersione e' presentata entro il 30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1. )) |
| ART. 2. (Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione - Delega al Governo in materia di tutela ambientale).
1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione di cui all'articolo 1 possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonche' ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformita' dalle medesime autorizzazioni. 2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di introdurre: a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore alla meta' del massimo di quella prevista per il reato commesso e nell'ottemperanza all'ordine di fare mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto della normativa ambientale; b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell'accertamento, per tutte le violazioni ambientali di carattere amministrativo, consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le violazioni. 3. La delega e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte le violazioni connotate da danno ambientale cosi' come accertato da autorita' pubblica competente; b) semplicita' e rapidita' delle procedure volte alla verifica dell'adempimento agli ordini di fare; c) automaticita' dell'estinzione delle violazioni amministrative in caso di ravvedimento operoso. 4. Al fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di emersione, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e di categoria, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il CIPE adotta programmi di coordinamento e incentivazione delle attivita' delle autonomie locali finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione degli insediamenti produttivi esistenti.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1995, n. 21, supplemento ordinario: "Art. 20 (Prescrizione). - 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare i sei mesi . Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.". "Art. 21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma. 3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.". "Art. 24 (Estinzione del reato). - 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2. 2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1. 3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.". - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119): "Art. 12 (Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri). - 1. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e' raddoppiato il termine di cui al terzo periodo del comma 1 dell'art. 20, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ed e' ridotta della meta' la somma di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 758 del 1994.". - Si riporta il testo degli articoli 21 e 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario: "Art. 21 (Obblighi di conservazione). (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, articoli 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 38, lettera g) e 42, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a). - 1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero. 2. Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrita'. 3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma 1. 4. Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicita'. Il trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore e' subordinato ad autorizzazione del soprintendente. 5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico e' subordinato ad autorizzazione del soprintendente archivistico.". "Art. 163 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa). (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies). - 1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita' di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali e' punito con le pene previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e' stata commessa la violazione.". - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.".
|
| ART. 3. (Disposizioni di attuazione).
1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonche' le modalita' di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle modalita' di presentazione delle dichiarazioni predette e sulle attivita' amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione dell'economia sommersa. 2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 3. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti all'attuazione del presente capo. 5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori si applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 14 (Credito di imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, al contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 105. 1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento. 3. Relativamente agli utili percepiti dalle societa', associazioni e imprese indicate nell'art. 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita. 4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento del reddito complessivo. 5. La detrazione del credito di imposta, deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'art. 16; in questo caso il suo ammontare e' computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma dell'art. 18. 6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione e' stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle societa' o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del presente testo unico. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della societa' o dell'ente e per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, ne' per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 41. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorche' la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.". - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si rimanda alle note all'art. 2.
|
| Art. 4 Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito
1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta' di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore. 2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di eta' inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attivita' di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettivita' delle spese sostenute e' rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare e' quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facolta' di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore. 4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare e' limitato ai beni strumentali per natura. 5. I fabbricanti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. 6. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa o all'attivita' di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili. 7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 8. Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1997, n. 123): "Art. 13 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali). - 1. (Omissis). 2. L'agevolazione e' riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non e' cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attivita' con norme dello Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonche' la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruita' e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi. 3 - 7. (Omissis).". - Il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, recante "Attuazione della direttiva 96/1982/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228, supplemento ordinario - La legge 23 marzo 1977, n. 97, recante "Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1977, n. 92. - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1994, n. 135, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1994, n. 186): "Art. 3 (Detassazione del reddito d'impresa reinvestito). - 1. E' escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta . 1-bis. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attivita' d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare e' quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo . 2. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare e' limitato ai beni strumentali per natura. 2-bis. I fabbricanti, titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti rilevanti individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.".
|
| Art. 5 Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali
1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella allegata alla presente legge sono soppresse, salvo quanto segue: a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2001 abbiano gia' realizzato investimenti ed eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa, optare per l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi e' comunque consentito per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2; b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano gia' eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi benefici. Il valore del patrimonio netto che si assume a questi fini da parte di persone fisiche, societa' in nome collettivo e societa' in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria, anche per opzione irrevocabile, non puo' eccedere quello risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, salvi gli eventuali decrementi successivi. Gli stessi soggetti possono, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi e' comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e, in ogni caso, quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e' inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale. 2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi e' comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2. 3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fruenti delle agevolazioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e nell'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, non rilevano ai fini della attribuzione del credito di imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci di cui all'articolo 105, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113, supplemento ordinario: "Art. 2 (Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa). - 1. - 7-bis. (Omissis). 8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi, il reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti commerciali indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonche' degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo. Per le societa' e gli enti commerciali di cui al citato art. 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 9. Agli effetti del comma 8: a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/198 utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo; b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'art. 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le societa' e gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera d), del citato testo unico si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'art. 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito. 11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili per i periodi di imposta 1999 e 2000, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilita' semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza. 11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota ivi prevista e' rideterminato assumendo: a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8; b) l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta e' liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed e' versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo. 12. Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale e' dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11. 13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a l.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, nonche' agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che non risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla meta' mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori disponibilita' di cui all'art. 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure previste dall'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in assenza di sufficienti disponibilita' l'aliquota di cui al comma 8 e' rideterminata nella misura del 28 per cento.". - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388: "Art. 8 (Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate). - 1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, e' attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunita' europee. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta. 2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di cui alla tabella approvata con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i "coefficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonche' gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati. 3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunita' europee. 4 - 8. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177: "Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2-3. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 105, commi 1 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti). - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 14, le societa' e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi: a) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3; b) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4. 2-3. (Omissis). 4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e' commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis. 5-8. (Omissis).".
|
| ART. 6. (Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale).
1. La sottoscrizione del capitale delle societa' per azioni, delle societa' in accomandita per azioni e delle societa' a responsabilita' limitata puo' essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Le forme di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono esclusi da questa facolta' le banche e gli altri enti e societa' finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, nonche' le imprese di assicurazione.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante "Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario: "Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle banche; b) alle societa' di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77; c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo; d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico. 2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attivita' di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. 3. Ai fini del presente decreto, l'attivita' di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi e' in ogni caso considerata attivita' finanziaria. 4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari. 5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialita' della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).".
|
| ART. 7. (Nuove regole sulla titolarita' dei diritti brevettuali per invenzioni industriali).
1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 24, primo comma, le parole: "o dell'Amministrazione pubblica" sono soppresse; b) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: "ART. 24-bis. - 1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una universita' o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, il ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di piu' autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione. 2. Le universita' e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa universita' o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonche' ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. 3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le universita' o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni. 4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che cio' non derivi da cause indipendenti dalla loro volonta', la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore". 2. La disciplina di cui all'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a tutte le invenzioni ivi indicate conseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 24 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante "Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1939, n. 189, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 24 (art. 23, comma primo, secondo e terzo, del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.). - Qualora non ricorrano le condizioni previste all'articolo precedente e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attivita' dell'azienda privata a cui e' addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potra' esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione
di cui al presente art. si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.".
|
| ART. 8. (Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori).
1. L'articolo 2215 del codice civile e' sostituito dal seguente: "ART. 2215. - (Modalita' di tenuta delle scritture contabili). - I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura ne' a vidimazione". 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, e' sostituito dal seguente: "I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente". 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'articolo 22, primo comma, e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni". 4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nelle note, dopo il numero 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta e' maggiorata di lire 20.000"; b) nella colonna "Modo di pagamento", dopo le parole: "Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata", sono aggiunte le seguenti: "o nei modi di di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni".
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti). I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.". - Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 1, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili). - Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'art. 14, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni. Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso. Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalita' semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attivita'.". - Si riporta il testo dell'art. 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario n. 3, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Allegato A
TARIFFA (Parte I) Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine ----> Vedere Tabella <----
- Il decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992, recante "Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1992, n. 196, supplemento ordinario.
|
| ART. 9. (Semplificazione di adempimenti in vista dell'introduzione dell'euro).
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Per l'iscrizione nel registro delle imprese le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell'articolo 2411 del codice civile"; b) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalita' di cui al comma 5". 2. Per le societa' di persone, in conformita' alle disposizioni recate dai regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, l'operazione di conversione degli importi, espressi in lire, delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo costituisce mero atto interno della societa' da adottare con semplice delibera dei soci.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157, supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 17 (Conversione in euro del capitale sociale). - 1. Le societa' con azioni il cui valore nominale e' superiore a lire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1103/1997. In alternativa, le medesime societa' possono avvalersi di quanto disposto al comma 6. 2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio. 3. Se le riserve mancano o sono insufficienti e' consentito troncare ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4. 4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale. 5. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'art. 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'art. 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazioni vengono depositati e iscritti a norma dell'art. 2436 del codice civile. Per l'iscrizione nel registro delle imprese le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell'art. 2411 del codice civile. Al notaio che riceve il verbale compete l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea di cui all'art. 7 della tariffa professionale. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile. 6. Le societa' con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in euro, anche in deroga al comma 1, con non piu' di due cifre decimali. A tal fine e' ammessa una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma dell'art. 2445 del codice civile. E' consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonche' l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2357 del codice civile. Le assemblee speciali deliberano la conversione in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione le assemblee speciali deliberano la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. 6-bis. In applicazione del principio di neutralita' sancito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, le deliberazioni adottate all'esclusivo fine delle conversioni di cui ai commi precedenti, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo. 7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2250 del codice civile entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione e' avvenuta. 8. Il capitale sociale convertito non puo' essere inferiore a centomila euro per le societa' per azioni e a diecimila euro per le societa' a responsabilita' limitata. 9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinato dalle societa' di gestione del mercato. 10. Alle quote di societa' a responsabilita' limitata e societa' cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalita' di cui al comma 5. 10-bis. In presenza di obbligazioni convertibili in azioni, il comma 6 dell'art. 2420-bis del codice civile si applica anche nei casi previsti dai commi 3 e 4, nonche' quando si modifica il valore nominale delle obbligazioni convertibili a seguito della ridenominazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.". - Il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, recante "Regolamento del Consiglio relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro", e' pubblicato nella G.U.C.E. del 19 giugno 1997, n. L 162. - Il Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, recante "Regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro", e' pubblicato nella G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L 139.
|
| ART. 10. (Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento con adesione e modalita' di sottoscrizione di atti giudiziari trasmessi a distanza).
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro". 2. A decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto e' soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purche' dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 7 (Atto di accertamento con adesione). - 1. L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. 1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro.". - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, recante "Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1986, n. 241: "Art. 7 (Disposizioni speciali di organizzazione). - 1-2. (Omissis). 3. L'Avvocatura dello Stato puo' avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi consultivi e amministrativi. 4 - 6. (Omissis).".
|
| ART. 11. (Disposizioni concernenti l'addizionale comunale all'IRPEF).
1. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, e' sostituito dal seguente: "3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le necessarie modalita' applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1998, n. 242, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovra' cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti. 3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le necessarie modalita' applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalita' di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 6. L'addizionale e' dovuta alla provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed e' versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. 7. La ripartizione tra le province e tra i comuni delle somme versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto dall'art. 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'addizionale. Entro l'anno successivo a quello in cui e' effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede ad effettuare il conguaglio, mediante compensazione con le somme spettanti, a titolo di acconto, per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno cui si riferisce l'addizionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono essere stabilite ulteriori modalita' per effettuare la ripartizione. Per le province e i comuni l'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni annuali del Ministero dell'interno delle somme spettanti. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'addizionale comunale di cui al comma 3 e' ripartita entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento, a titolo di acconto per l'intero importo versato, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze, concernenti il numero dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi imponibili medi quali risultanti dalle piu' recenti statistiche generali pubblicate dal Ministero delle finanze. 8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le province ed i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. 9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi sono versati alle province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. 10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte sui redditi sono inserite le seguenti: ", alle relative addizionali ; b) la lettera d-bis), introdotta dall'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' soppressa. 11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
|
| Art. 12 Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili
1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria; b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI della presente legge, e' prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 7, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze puo' stipulare apposite convenzioni con universita' degli studi, nonche' avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo. I professori inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, partecipano alle procedure di trasferimento e mobilita' tra universita', con applicazione delle disposizioni in materia, anche di incompatibilita', vigenti per i professori ordinari, conservando i diritti inerenti alla posizione di provenienza, anche connessi ad esercizio di opzione. 4. Con le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo puo' essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto. 5. L'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili compresi nelle saline gia' in uso dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4 - 4-bis. (Omissis).". - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario: "Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2: d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia; d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intra prendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l); g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente; h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro; i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.". "Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine: a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente art. 8, comma 1; b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento. 2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. 3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti: a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2; b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione; c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.". - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della citata legge 13 maggio 1999, n. 133: "Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale. 2 - 5. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, recante "Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2000, n. 250: "Art. 5 (Incarichi). - 1. La Scuola puo' avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con professionalita' e competenze utili allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, di personale docente di comprovata professionalita' collocato, ove occorra e se non inquadrato, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Puo', inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attivita' di insegnamento. 2. Il personale docente di cui al comma 1 e', comunque, scelto tra professori o docenti universitari in posizione di aspettativa senza assegni, magistrati e dirigenti di amministrazioni pubbliche: i docenti incaricati temporaneamente possono essere altresi' scelti tra esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalita'. 3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal rettore della Scuola, sentito il consiglio direttivo, con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 6, salvo gli incarichi non temporanei di professori i quali sono attribuiti con decreto del Ministro delle finanze. 4. I professori della Scuola inquadrati ovvero in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico rimangono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera. 5. Il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le trenta unita'.". - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario: "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita'
professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca di cui all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24, comma 2. 8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.". - Si riporta il testo dell'art. 67, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: "Art. 67 (Organi). - 1. Sono organi delle agenzie fiscali: a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia; b) il comitato direttivo, composto da un numero massimo di sei membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; c) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata massima di cinque anni, e' rinnovabile ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale pubblica o privata. 3. Il comitato direttivo e' nominato per la durata di cinque anni con decreto del presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro delle finanze. Meta' dei componenti possono essere scelti fra dipendenti delle amministrazioni pubbliche dotati di qualificata competenza nei settori in cui opera l'agenzia. Gli altri membri sono scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'agenzia. 4 - 6. (Omissis).". - Il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, (Provv. 5 dicembre 2000), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2001, n. 193, supplemento ordinario. - Il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane (Deliberazione n. 1/2000 del 5 dicembre 2000), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2001, n. 162, supplemento ordinario. - Il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (Deliberazione n. 4 del 30 novembre 2000), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2001, n. 36. - Il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del demanio (Provvedimento 6 giugno 2001), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2001, n. 129, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303 e convertito il legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26 (Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2001, n. 50): "Art. 2-quinquies (Trasferimenti ai comuni di beni immobili compresi nelle saline). - 1. I beni immobili compresi nelle saline gia' in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non piu' necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni. I beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono trasferiti, a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono.".
|
| ART. 13. (Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni).
1. L'imposta sulle successioni e donazioni e' soppressa. 2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalita' tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario e' superiore all'importo di 350 milioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso. |
| ART. 14. (Esenzioni e riduzioni di imposta).
1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazione della base imponibile, gia' vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si intendono riferite all'imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all'articolo 13, comma 2. 2. Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non puo' comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
| ART. 15. (Disposizioni di attuazione e di semplificazione).
1. In attesa della emanazione dei decreti previsti dall'articolo 69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la dichiarazione di successione, con l'indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione, e' presentata secondo le modalita' stabilite dagli articoli 28 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'ufficio presso il quale e' presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. 3. Nel caso in cui il defunto era residente all'estero, l'ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione e' quello nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana; se quest'ultima non e' conosciuta, l'ufficio competente e' quello di Roma.
Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, supplemento ordinario, si rinvia alle note all'art. 17. - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, supplemento ordinario: "Art. 28 (articoli 35, comma 1, 36 e 37 decreto del Presidente della Repubblica n. 637/1972. Art. 4, comma 4, legge n. 880/1986) (Dichiarazione della successione). - 1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; puo' essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario. 2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredita' e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredita' e i curatori delle eredita' giacenti; gli esecutori testamentari. 3. La dichiarazione della successione deve, a pena di nullita', essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. 4. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo. 5. I chiamati all'eredita' e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredita' o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredita' a norma dell'art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredita' o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura. 6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, che da' luogo a mutamento della devoluzione dell'eredita' o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8. 7. Non vi e' obbligo di dichiarazione se l'eredita' e' devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquantamilioni e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare. 8. La dichiarazione nulla si considera omessa.".
|
| Art. 16. (Disposizioni antielusive)
1. Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalita' tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, e' tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2. 2. In caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell'azienda o del ramo di azienda, con prosecuzione dell'attivita' di impresa, i beni e le attivita' ceduti sono assunti ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. 3. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalita'.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, supplemento ordinario: "Art. 5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). - 1. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicate nella predetta lettera c), del comma 1, dell'art. 81, e' portata in detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma. 2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. 3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 6. 4. Le imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. 5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o sostenuti da: a) soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, che consentano all'amministrazione finanziaria italiana di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreche' tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del predetto testo unico n. 917 del 1986. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste dalle singole convenzioni; b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. 6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.". - Per il testo dell'art. 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, supplemento ordinario, si rinvia alle note all'art. 17.
|
| ART. 17. (Applicazione delle nuove disposizioni e delega al Governo per il coordinamento di disposizioni in materia fiscale).
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per effettuare la registrazione volontaria delle liberalita' indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma 2, e' prorogato al 30 giugno 2002. 3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norme di cui al presente capo, assumendo tali norme quali principi e criteri direttivi, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. I medesimi decreti legislativi dovranno disporre inoltre l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme recate dal presente capo. 4. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 56-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346: "Art. 56-bis (Accertamento delle liberalita' indirette). - 1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalita' di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalita' diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti puo' essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni: a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi; b) quando le liberalita' abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle gia' effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire. 2. Alle liberalita' di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire. 3. Le liberalita' di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'art. 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'art. 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento.". - Si riporta il testo dell'art. 69 della citata legge 21 novembre 2000, n. 342, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 69 (Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni). - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalita' indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalita' collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto ; b) l'art. 4 e' abrogato, salvo quanto previsto dall'art. 59 del medesimo testo unico; c) i commi 1 e 2 dell'art. 7 sono sostituiti dai seguenti: "1. L'imposta e' determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredita' o del legato: a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta; b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti. 2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di lire. 2-bis. Quando il beneficiario e' un discendente in linea retta minore di eta', anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire. 2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro delle finanze, si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis, tenendo conto dell'indice del costo della vita. 2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano qualora il beneficiario si sia avvalso delle previsioni dell'art. 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore di cui abbia usufruito ; d) l'art. 10 e' abrogato; e) all'art. 11, comma 2, sono soppresse le parole da: "Se i cointestatari fino alla fine del comma; f) all'art. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "1-bis. Non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l'imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall'art. 7. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per garantire la pubblicita' del versamento volontario dell'imposta di successione. 1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a formare il valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si detrae l'importo pagato volontariamente dal donante ; g) all'art. 15, comma 1, primo periodo, le parole: "compreso l'avviamento ed sono soppresse; h) all'art. 15, comma 1, secondo periodo, le parole: "e dell'avviamento sono soppresse; i) all'art. 16, comma 1, lettera b), le parole: "e aggiungendo l'avviamento sono soppresse; l) all'art. 25, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche in caso di donazioni ; m) all'art. 47, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta ; n) all'art. 55, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni ; o) all'art. 56, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. L'imposta e' determinata dall'applicazione delle aliquote indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui e' gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'art. 58, comma 1, ovvero, se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono comprese piu' donazioni a favore di soggetti diversi, al valore della quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi. 1-bis. Le aliquote sono pari al: a) tre per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta; b) cinque per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; c) sette per cento, nei confronti degli altri soggetti. 2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni di lire. 3. Quando il beneficiario e' un discendente in linea retta minore di eta', anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera l'ammontare di un miliardo di lire ; p) dopo l'art. 56 e' inserito il seguente: "Art. 56-bis (Accertamento delle liberalita' indirette). - 1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalita' di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalita' diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti puo' essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni: a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi; b) quando le liberalita' abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle gia' effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire. 2. Alle liberalita' di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire. 3. Le liberalita' di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'art. 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'art. 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento ; q) all'art. 57, comma 1, primo periodo, le parole ", ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 56, sono soppresse. 2. La tariffa allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, e' abrogata. 3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprieta' di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralita' di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'art. 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 4. Le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione. Nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste dal comma 4 della citata nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 5. All'art. 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "dei valori permutati sono inserite le seguenti: "ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire; b) dopo le parole: "si presumono donazioni le parole: ", con esclusione della prova contraria, sono soppresse. 6. Alle successioni ed alle donazioni non si applicano l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ne' l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. 7. Le disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, ad esclusione delle condizioni contenute nel comma 3 del medesimo articolo, anche con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni. Le disposizioni del presente comma e quelle del comma 1, lettere m) e n), si applicano ai fatti accaduti e agli atti comunque formati successivamente alla data del 1 luglio 2000. 8. Con uno o piu' regolamenti, da adottare con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti concernenti la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi applicabili alle successioni ed alle donazioni, secondo i principi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri direttivi: a) introduzione, ove possibile, del principio della autoliquidazione; b) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento, la trasmissione e la conservazione delle informazioni; c) efficienza ed efficacia dell'attivita' amministrativa. 9. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 8 sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili. 10. Qualora intervengano, dopo la data di entrata in vigore dei regolamenti indicati al comma 8, nuove disposizioni di legge che regolino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati ulteriori regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente. 11. Con decreto dirigenziale sono, comunque, approvati i modelli relativi alle dichiarazioni di successione, ai prospetti di liquidazione ed alla registrazione volontaria di liberalita' indirette e sono stabilite le modalita' di versamento dei tributi. 12. Alla copertura finanziaria delle minori entrate recate dal presente articolo, valutate complessivamente in lire 1.311 miliardi per l'anno 2001, lire 1.886 miliardi per l'anno 2002 e lire 1.765 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a lire 165 miliardi per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, e per la restante quota, nonche' per gli oneri relativi all'anno 2001 e per quelli a decorrere dall'anno 2003, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo. 13. (Comma abrogato). 14. (Comma abrogato). 15. Le disposizioni contenute nel presente art. si applicano alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2001.".
|
| ART. 18. (Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dal capo VI, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 14, e dall'articolo 11 della presente legge, valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001, lire 196 miliardi per l'anno 2002 e lire 310 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate recate dal capo II della presente legge e, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati: a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: lire 173.235 milioni; b) Ministero delle finanze: lire 867 milioni; c) Ministero della giustizia: lire 663 milioni; d) Ministero della pubblica istruzione: lire 61.500 milioni; e) Ministero dell'interno: lire 19.524 milioni; f) Ministero dei trasporti e della navigazione: lire 17.200 milioni; g) Ministero della difesa: lire 284 milioni; h) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: lire 13.340 milioni; i) Ministero della sanita': lire 2.865 milioni; l) Ministero per i beni e le attivita' culturali: lire 11.870 milioni; m) Ministero dell'ambiente: lire 8.652 milioni. 2. Agli oneri recati dal capo II, valutati in lire 2.245 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate per gli anni 2001 e 2002 dal medesimo capo, che confluiscono, per un importo pari a lire 500 miliardi per l'anno 2001 e a lire 1.745 miliardi per l'anno 2002, in apposita contabilita' speciale denominata "Fondi per il rilancio dell'economia", intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, per essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003. Le restanti maggiori entrate recate dal capo II per gli anni 2001 e 2002, al netto altresi' di quelle richiamate dal comma 1, sono destinate al miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| ART. 19. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli;
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 373): Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 3 luglio 2001. Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede referente, il 3 luglio 2001, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 7a, 10a, 11a, 13a, della giunta per gli affari delle Comunita' europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 6a commissione il 10, 11, 12, 18, 19 luglio 2001. Relazione scritta annunciata il 24 luglio 2001 (atto n. 373/A - relatore sen. Salerno Roberto). Esaminato in aula il 24, 25, 26 luglio 2001 ed approvato il 31 luglio 2001. Camera dei deputati (atto n. 1456): Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 2 agosto 2001, con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VI commissione il 3 agosto 2001; il 13, 18, 19, 20, 27 settembre 2001. Esaminato in aula l'8 e 9 ottobre 2001 e approvato il 10 ottobre 2001. |
| TABELLA (articolo 5, comma 1)
1) Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, concernente "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; 2) Legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale": articolo 2, commi da 8 a 13; 3) Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, concernente modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466: articolo 12; 4) Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente "Misure in materia fiscale": articolo 3, commi 1 e 2; 5) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": articolo 6, commi 4, 5 e 24; 6) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": articolo 9; 7) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": articolo 145, commi 74 e 95; 8) Decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, concernente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese": articolo 2.
Note alla tabella: - Per il testo dell'art. 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", si rimanda alle note all'art. 5. - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario: "Art. 12. - 1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, nell'art. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: "nei mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti: "nei mercati regolamentati dei paesi aderenti all'Unione europea "; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 500 miliardi di lire, cosi' come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio. . 2. La disposizione di cui alla lettera b), si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; la stessa non ha effetto ai fini del calcolo degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999 gia' versati alla data di entrata in vigore del presente decreto.". - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, supplemento ordinario: "Art. 3 (Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa). - 1. All'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente la disciplina dei redditi di impresa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo. ; b) nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le parole: "utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo . c) nel comma 9, lettera a), le parole: "alla categoria catastale D/1" sono sostituite dalle seguenti: "alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8 ; d) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: "11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota ivi prevista e' rideterminato assumendo: a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8; b) l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta e' liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed e' versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo ; e) nel comma 12, le parole: "Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo . 2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal comma 1 del presente articolo, gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti e, per il secondo dei predetti periodi nonche' ai fini dell'applicazione del regime di cui al comma 8, secondo periodo, dell'art. 2 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i conferimenti si computano senza tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. 3. - 5. (Omissis).". - Si riporta il testo degli articoli 6, commi 4, 5 e 24; 9 e 145, commi 74 e 95, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario: "Art. 6 (Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa). - 1. - 3. (Omissis). 4. All'art. 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: "sono applicabili sono inserite le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000 . 5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, e' sostituito dal seguente: "3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato e' computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto ; b) all'art. 6, comma 1, concernente l'applicazione dell'aliquota ridotta alle societa' quotate, le parole da: "le aliquote di cui ai commi " fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota di cui al comma 1 dell'art. 1 e' ridotta al 7 per cento . 6. - 23. (Omissis). 24. Al comma 8 dell'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "il successivo sono sostituite dalle seguenti: "i due successivi .". "Art. 9 (Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale). - 1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dell'art. 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere escluso dalla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del medesimo testo unico e assoggettato separatamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi. 2. L'imposta e' commisurata al reddito di cui al comma 1 con l'aliquota prevista dall'art. 91 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente legge; si applicano le disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, come modificato dalla presente legge, e dell'art. 91-bis del citato testo unico. 3. L'imposta e' versata, anche a titolo d'acconto, con le modalita' e nei termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d'acconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al comma 1 sono scomputati dall'imposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4. La perdita di un periodo d'imposta puo' essere computata in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall'art. 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi. 5. Il regime di cui al comma 1 e' applicato su opzione revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione. 6. Ai fini dell'accertamento si applica l'art. 40, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 7. Gli utili dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime di cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dell'impresa, costituiscono per l'imprenditore redditi ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi e per essi spetta il credito d'imposta secondo i criteri dell'art. 14 di detto testo unico, come modificato della presente legge; si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso testo unico. A tale fine nella dichiarazione dei redditi vanno indicati separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto. 8. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. 9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime di cui al comma 1. 10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si applicano al titolare dell'impresa e ai collaboratori in proporzione alle quote di partecipazione agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4 dell'art. 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi. 11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione, anche alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. In tale caso, dette societa' sono considerate soggetti passivi d'imposta assimilati alle societa' di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni. 12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001.". "Art. 145 (Altri interventi). - 1. - 73. (Omissis). 74. All'art. 11, comma 9, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 finalizzata alla fruizione del credito di imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attivita' di impresa indicate nel predetto comma destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo . 75. - 94. (Omissis). 95. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, si applica anche per le spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2001. In questo caso la deducibilita' delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e' consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi. 96. - 99. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2000, n. 30: "Art. 2 (Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466). - 1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 1: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "30 settembre 1996 , sono inserite le seguenti: ", incrementata del 20 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi ; 2) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "variazione in aumento , sono inserite le seguenti: ", cosi' come incrementata ai sensi del comma 1, ; b) nell'art. 5: 1) al comma 1, le parole: "ai soggetti indicati nei commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti: `ai soggetti indicati nel comma 2 assumendo, in luogo della variazione in aumento del capitale investito, il patrimonio netto di cui all'art. 1, comma 4 ; 2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Tuttavia detto reddito sono inserite le seguenti: ", per un importo comunque non eccedente il limite superiore previsto per il primo scaglione, ; 3) i commi 3 e 4 sono soppressi; 4) al comma 5, le parole: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 . 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999 e non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il medesimo periodo d'imposta. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti previsti dall'art. 2, comma 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall'art. 6, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.".
|
|
|
|